CassazionesentenzaSezione FDecisione del 18 novembre 2020
Cassazione n. 42635/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il Longobardi aveva eletto domicilio in località [OSCURATO:PERSONA], in Arzachena, presso il [OSCURATO:PERSONA], n. 2. La notificazione presso il domicilio eletto non è mai avvenuta, onde erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 18 novembre 2020 e ha dichiarato l'assenza dell'imputato, ravvisando la ritualità dell'avviso dato al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.1. L'apparecchio utilizzato per l'accertamento etilometrico era stato revisionato dopo oltre due anni, anziché con cadenza annuale, e, per di più, presso un centro di Milano non autorizzato. E infatti sono stati prodotti plurimi scontrini e non è dato sapere se le prove con risultato negativo o insufficiente abbiano o meno influenzato l'esito delle prove ritenute valide, anche perché le rilevazioni devono essere effettuate con un intervallo di tempo di 5 minuti. 2.2.Erroneamente è stato applicato il raddoppio di durata della sanzione amministrativa accessoria, perché l'automobile inerente al reato non può considerarsi appartenente a un terzo, in quanto il mezzo è intestato alla srl " [OSCURATO:PERSONA]", società, a carattere familiare, di cui il ricorrente è presidente e amministratore, avendo dunque il Longobardi il possesso del veicolo. Andava pertanto disposta la confisca del veicolo e non il raddoppio di durata della sospensione della patente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 2.4. Le argomentazioni formulate dal ricorrente sono state ulteriormente illustrate con note scritte in data 10-8-2021. 3. In data 21 - 7 - 2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha formulato per iscritto richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092 ; Sez. U, n. 21 del 19-7-2012, Bell'Arte) - risulta che la notificazione è stata regolarmente effettuata, il 25- 2 - 2020, a mezzo del servizio postale, presso il domicilio eletto ( [OSCURATO:PERSONA], 2, Arzachena), con esito negativo, stante l'irreperibilità del destinatario, secondo quanto emerge dalla relata di notifica dell'agente postale. Ritualmente, pertanto, si è proceduto ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato, al riguardo, che lo stesso portale Internet del CSRPAD specifica, per l'etilometro utilizzato nel caso di specie, che le verifiche periodiche sono da effettuarsi presso il CPA di Milano. L'ultima revisione risultava, inoltre, regolarmente effettuata entro un anno da quella precedente. Del resto - precisa il giudice a quo -, l'indicazione, sugli scontrini, della dicitura "volume insufficiente", peraltro seguita dalle parole "zerotest corretto", non può escludere la regolarità della rilevazione del tasso alcolemico, non avendo l'apparecchio segnalato espressamente la presenza di alcun errore. Motivazione assolutamente esente da vizi logico- giuridici e del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale che sottolinea la necessità di un'allegazione, corroborata da concreti elementi di fatto, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ben al di là dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, che non hanno di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Cass, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01; Cass, n. 3201 del 2020, Rv. 278032-01). Onere d'allegazione non assolto, nel caso di specie, dal ricorrente, che si è limitato a lamentare che le revisioni periodiche erano state effettuate dopo oltre due anni, e non con cadenza annuale, e presso un centro non autorizzato: circostanze che esulano dall'ottica dell'allegazione di concrete circostanze di fatto, inerenti alle specifiche modalità di espletamento del controllo effettuato nei confronti dell'imputato e dalle quali possa inferirsi il cattivo funzionamento dell'apparecchio. Tanto più che il ricorrente non allega alcun elemento a sostegno dell'assunto, formulato, per di più, in termini ipotetici, secondo cui le prove con risultato negativo o insufficiente avrebbero influenzato l'esito delle prove ritenute valide. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo, la Corte territoriale ha posto in rilievo, con motivazione del tutto congrua, come sia rimasto indimostrato l'assunto secondo il quale il bene, sebbene intestato alla società, era nel possesso e nella disponibilità, in via non occasionale, dell'imputato, onde del tutto correttamente il veicolo condotto dal Longobardi, in quanto intestato a terzi e cioè ad una società di capitali - soggetto, come è noto, del tutto distinto dalle persone fisiche titolari di cariche sociali - non era stato confiscato. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas