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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 1994

Cassazione n. 28275/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco 1'11/11/1994 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 11/10/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano conFermava la decisione del Tribunale di Pavia che, in data 31/3/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 191, 213,214 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità della ricognizione personale.

La difesa lamenta che all'udienza del 24/2/21 la p.o. è stata chiamata ad attività di ricognizione personale nei confronti del prevenuto senza il rispetto delle modalità fissate dall'art. 213 cod.proc.pen.

In particolare, alla p.o. veniva mostrato l'album fotografico utilizzato per l'individuazione delll'indagato in fase investigativa, riportante le fotografie di soggetti con caratteristiche molto diverse da quelle dell'autore dell'illecito.

La p.o. nel corso dell'esame riferiva, inoltre, che in sede di individuazione le fotografie dei soggetti da riconoscere le erano state mostrate dapprima al computer e poi in forma cartacea con la conseguenza che il riconoscimento è stato effettuato dopo che la p.o. era stata "edotta del soggetto individuato dall'operante al computer".

Pertanto, secondo il ricorrente sia l'attività di individuazione che la successiva ricognizione devono ritenersi non genuine e, di conseguenza, inutilizzabili; 2.2 la violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen.

Il difensore lamenta che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto utilizzabile la testimonianza del Mar.

Comuni sebbene resa in violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen., avendo il medesimo riferito di quanto appreso dalla p.o. al momento dell'attività di individuazione; 2.3 la violazione dell'art. 533 cod.proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della p.o. nonostante le incongruenze emerse nel corso del processo e i gravi precedenti che militano a suo carico; 2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato accertamento dell'elemento soggettivo del reato, profilo in ordine al quale entrambi i giudici di merito hanno omesso la motivazione; 2.5 l'omessa motivazione in relazione alla valutazione delle prove a favore dell'imputato.

Il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha trascurato la documentazione fornita dalla difesa e, in particolare, gli atti di un recente procedimento in cui l'imputato era incolpato di un tentato omicidio sulla base di un erroneo riconoscimento da parte della P.g.; 2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti dell'uso di un'arma e delle più persone riunite.

Secondo il ricorrente l'escoriazione alla mano della p.o. non è compatibile con l'uso di un'arma ma è stata plausibilmente prodotta dalla resistenza opposta dalla vittima al momento dello strappo della collana.

In proposito la Corte di merito non ha effettuato alcuna verifica, limitandosi a recepire la ricostruzione dell'episodio offerta dalla p.o.

Analogamente, la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite riposa esclusivamente sulle dichiarazioni dell'offeso, scarsamente attendibile alla luce delle contraddizioni emerse nell'esame dibattimentale.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure che sono state oggetto di adeguato scrutinio in sede di merito e risultano disattese con il supporto di adeguata motivazione con la quale il difensore non si rapporta in termini puntuali. 1.1 Sebbene la Corte di merito non abbia fornito espressa risposta alla eccezione di inutilizzabilità delle attività di ricognizione/ individuazione effettuate dalla p.o. nei confronti del prevenuto, deve trovare nella specie applicazione il principio secondo cui è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.2015, Rv. 263157; n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01).

Infatti la difesa, con una devoluzione peraltro generica, lamenta la violazione di forme e modalità della ricognizione personale in relazione al riconoscimento dell'imputato, reiterato dalla vittima in dibattimento sulla base dell'album fotografico esibitogli in fase investigativa.

Dalle conformi sentenze di merito non consta, dunque, che in fase dibattimentale si sia proceduto a ricognizione di persona nei confronti dell'imputato ma ad un informale riconoscimento fotografico, a conferma dell'individuazione già operata nella fase investigativa. 1.2 L'attività effettuata in dibattimento si pone fuori dal perimetro della ricognizione personale ex art. 213 e segg. cod.proc.pen. in quanto l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di averla compiuta e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 - 01; nello stesso senso, tra molte, Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081-01; Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Rv. 257393-01; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585-01).

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi con conseguente genetica irricevibilità delle censure proposte.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo che lamenta la violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen.

Il primo giudice, pag. 5, ha in proposito evidenziato che l'istituto invocato non trova applicazione in quanto il teste Comuni ha riferito circostanze direttamente percepite allorquando ha ricostruito le modalità del riconoscimento effettuato in fase investigativa dalla p.o.

In particolare, l'ufficiale di P.g. ha dichiarato che la p.o., prima della formalizzazione della denunzia, gli aveva mostrato sul telefono cellulare un profilo facebook a cui era associata una foto che raffigurava uno degli autori del reato in suo danno.

Si tratta, dunque, di una circostanza estranea all'attività di individuazione di persona successivamente espletata che dà conto del fatto che la p.o. aveva autonomamente identificato uno degli aggressori e fu direttamente percepita dall'operante. 2.1 Per altro verso, non ha pregio la deduzione difensiva in ordine alla capacità della cennata circostanza di interferire sulla genuinità del successivo riconoscimento fotografico, avendo la giurisprudenza di legittimità condivisibilmente affermato in relazione alla ricognizione personale il principio, pacificamente est:ensibile alla prova atipica, secondo cui la mancata visione, dal vivo, in fotografia o su altro supporto rappresentativo, della persona da riconoscere nel tempo compreso tra il momento di verificazione del fatto cui attiene il riconoscimento e quello del compimento di tale atto investigativo non costituisce condizione necessaria ai fini di garantire la genuinità della prova (Sez. 3, n. 8740 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284232 - 01; in senso conforme con riguardo all'individuazione fotografica, Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280598 - 01). 3.Destituita di pregio s'appalesa la doglianza concernente l'attendibilità della p.o., essendosi il difensore limitato a reiterare rilievi che già il primo giudice (pag. 3 e segg.) ha analizzato e disatteso, negando la decisività delle discrepanze segnalate tra la versione dei fatti risultante dalla denunzia e quella emersa in dibattimento, ascrivendo le marginali difformità alle difficoltà linguistiche del dichiarante e al tempo trascorso tra l'episodio a giudizio e l'esame dibattimentale.

4. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione alle censure in tema di dolo, precluse in questa sede dalla mancata devoluzione in appello. 5.Del tutto aspecifico risulta il quinto motivo che assume l'omessa valutazione di prove a favore dell'imputato.

Infatti, il difensore ripropone una doglianza che già il primo giudice aveva disatteso con corretti argomenti, segnalando (pag. 6) che deve ritenersi irrilevante la circostanza che in altro procedimento all'imputato fosse stato ascritto un grave reato che non aveva commesso sulla base di un erroneo riconoscimento di persona, "non potendo certo operare tra diversi procedimenti una sorta di proprietà transitiva".

6. Generiche e, comunque, manifestamente infondate risultano le doglianze in punto di sussistenza delle aggravanti ex art. 628, comma 3 n. 1, cod,pen.

I rilievi difensivi s'appuntano sulla pretesa inattendibilità della ricostruzione della p.o. sia con riguardo al numero degli aggressori che all'uso dell'arma, sebbene i giudici di merito abbiano chiarito che, ferma la credibilità del narrato della vittima, l'escoriazione alla mano è compatibile con l'uso da parte del prevenuto di uno strumento atto ad offendere, senza che rilevi la mancata esatta identificazione dello stesso, e -analogamente- la mancata individuazione del complice non è circostanza idonea ad escludere la ricorrenza dell'aggravante delle più persone riunite.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco 1'11/11/1994 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 11/10/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano conFermava la decisione del Tribunale di Pavia che, in data 31/3/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 191, 213,214 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità della ricognizione personale. La difesa lamenta che all'udienza del 24/2/21 la p.o. è stata chiamata ad attività di ricognizione personale nei confronti del prevenuto senza il rispetto delle modalità fissate dall'art. 213 cod.proc.pen. In particolare, alla p.o. veniva mostrato l'album fotografico utilizzato per l'individuazione delll'indagato in fase investigativa, riportante le fotografie di soggetti con caratteristiche molto diverse da quelle dell'autore dell'illecito. La p.o. nel corso dell'esame riferiva, inoltre, che in sede di individuazione le fotografie dei soggetti da riconoscere le erano state mostrate dapprima al computer e poi in forma cartacea con la conseguenza che il riconoscimento è stato effettuato dopo che la p.o. era stata "edotta del soggetto individuato dall'operante al computer". Pertanto, secondo il ricorrente sia l'attività di individuazione che la successiva ricognizione devono ritenersi non genuine e, di conseguenza, inutilizzabili; 2.2 la violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen. Il difensore lamenta che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto utilizzabile la testimonianza del Mar. Comuni sebbene resa in violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen., avendo il medesimo riferito di quanto appreso dalla p.o. al momento dell'attività di individuazione; 2.3 la violazione dell'art. 533 cod.proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della p.o. nonostante le incongruenze emerse nel corso del processo e i gravi precedenti che militano a suo carico; 2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato accertamento dell'elemento soggettivo del reato, profilo in ordine al quale entrambi i giudici di merito hanno omesso la motivazione; 2.5 l'omessa motivazione in relazione alla valutazione delle prove a favore dell'imputato. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha trascurato la documentazione fornita dalla difesa e, in particolare, gli atti di un recente procedimento in cui l'imputato era incolpato di un tentato omicidio sulla base di un erroneo riconoscimento da parte della P.g.; 2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti dell'uso di un'arma e delle più persone riunite. Secondo il ricorrente l'escoriazione alla mano della p.o. non è compatibile con l'uso di un'arma ma è stata plausibilmente prodotta dalla resistenza opposta dalla vittima al momento dello strappo della collana. In proposito la Corte di merito non ha effettuato alcuna verifica, limitandosi a recepire la ricostruzione dell'episodio offerta dalla p.o. Analogamente, la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite riposa esclusivamente sulle dichiarazioni dell'offeso, scarsamente attendibile alla luce delle contraddizioni emerse nell'esame dibattimentale.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure che sono state oggetto di adeguato scrutinio in sede di merito e risultano disattese con il supporto di adeguata motivazione con la quale il difensore non si rapporta in termini puntuali. 1.1 Sebbene la Corte di merito non abbia fornito espressa risposta alla eccezione di inutilizzabilità delle attività di ricognizione/ individuazione effettuate dalla p.o. nei confronti del prevenuto, deve trovare nella specie applicazione il principio secondo cui è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.2015, Rv. 263157; n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). Infatti la difesa, con una devoluzione peraltro generica, lamenta la violazione di forme e modalità della ricognizione personale in relazione al riconoscimento dell'imputato, reiterato dalla vittima in dibattimento sulla base dell'album fotografico esibitogli in fase investigativa. Dalle conformi sentenze di merito non consta, dunque, che in fase dibattimentale si sia proceduto a ricognizione di persona nei confronti dell'imputato ma ad un informale riconoscimento fotografico, a conferma dell'individuazione già operata nella fase investigativa. 1.2 L'attività effettuata in dibattimento si pone fuori dal perimetro della ricognizione personale ex art. 213 e segg. cod.proc.pen. in quanto l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di averla compiuta e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 - 01; nello stesso senso, tra molte, Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081-01; Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Rv. 257393-01; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585-01). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi con conseguente genetica irricevibilità delle censure proposte. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo che lamenta la violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen. Il primo giudice, pag. 5, ha in proposito evidenziato che l'istituto invocato non trova applicazione in quanto il teste Comuni ha riferito circostanze direttamente percepite allorquando ha ricostruito le modalità del riconoscimento effettuato in fase investigativa dalla p.o. In particolare, l'ufficiale di P.g. ha dichiarato che la p.o., prima della formalizzazione della denunzia, gli aveva mostrato sul telefono cellulare un profilo facebook a cui era associata una foto che raffigurava uno degli autori del reato in suo danno. Si tratta, dunque, di una circostanza estranea all'attività di individuazione di persona successivamente espletata che dà conto del fatto che la p.o. aveva autonomamente identificato uno degli aggressori e fu direttamente percepita dall'operante. 2.1 Per altro verso, non ha pregio la deduzione difensiva in ordine alla capacità della cennata circostanza di interferire sulla genuinità del successivo riconoscimento fotografico, avendo la giurisprudenza di legittimità condivisibilmente affermato in relazione alla ricognizione personale il principio, pacificamente est:ensibile alla prova atipica, secondo cui la mancata visione, dal vivo, in fotografia o su altro supporto rappresentativo, della persona da riconoscere nel tempo compreso tra il momento di verificazione del fatto cui attiene il riconoscimento e quello del compimento di tale atto investigativo non costituisce condizione necessaria ai fini di garantire la genuinità della prova (Sez. 3, n. 8740 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284232 - 01; in senso conforme con riguardo all'individuazione fotografica, Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280598 - 01). 3.Destituita di pregio s'appalesa la doglianza concernente l'attendibilità della p.o., essendosi il difensore limitato a reiterare rilievi che già il primo giudice (pag. 3 e segg.) ha analizzato e disatteso, negando la decisività delle discrepanze segnalate tra la versione dei fatti risultante dalla denunzia e quella emersa in dibattimento, ascrivendo le marginali difformità alle difficoltà linguistiche del dichiarante e al tempo trascorso tra l'episodio a giudizio e l'esame dibattimentale. 4. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione alle censure in tema di dolo, precluse in questa sede dalla mancata devoluzione in appello. 5.Del tutto aspecifico risulta il quinto motivo che assume l'omessa valutazione di prove a favore dell'imputato. Infatti, il difensore ripropone una doglianza che già il primo giudice aveva disatteso con corretti argomenti, segnalando (pag. 6) che deve ritenersi irrilevante la circostanza che in altro procedimento all'imputato fosse stato ascritto un grave reato che non aveva commesso sulla base di un erroneo riconoscimento di persona, "non potendo certo operare tra diversi procedimenti una sorta di proprietà transitiva". 6. Generiche e, comunque, manifestamente infondate risultano le doglianze in punto di sussistenza delle aggravanti ex art. 628, comma 3 n. 1, cod,pen. I rilievi difensivi s'appuntano sulla pretesa inattendibilità della ricostruzione della p.o. sia con riguardo al numero degli aggressori che all'uso dell'arma, sebbene i giudici di merito abbiano chiarito che, ferma la credibilità del narrato della vittima, l'escoriazione alla mano è compatibile con l'uso da parte del prevenuto di uno strumento atto ad offendere, senza che rilevi la mancata esatta identificazione dello stesso, e -analogamente- la mancata individuazione del complice non è circostanza idonea ad escludere la ricorrenza dell'aggravante delle più persone riunite.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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