CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]D'Orso, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed alla memoriadepositata in atti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli in epigrafe indicata, con cui è stata confermata nei suoi confronti lacondanna, irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2024,alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestatarecidiva.2. Il ricorso, proposto con atto del difensore di fiducia, consta di un unicomotivo, di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’art. 20-bis cod. pen.La Corte di appello ha respinto la richiesta di conversione della penadetentiva breve in quella pecuniaria sostitutiva sul rilievo che le precedentisvariate condanne per reati contro il patrimonio e per reati in materia distupefacenti rendono presumibile che l’imputato non abbia la disponibilitàeconomica necessaria per adempiere all’obbligo di pagamento.In senso contrario si osserva che non è richiesto al giudice di merito,nell'esercizio del potere discrezionale attribuito dall’ art. 53, comma 1, legge 24novembre 1981, n. 689, di effettuare una valutazione di merito sulla capacità delcondannato di adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria, bensì solo difare applicazione dei criteri previsti dall'art 133 cod. pen. Ne consegue che iprecedenti penali e giudiziari dell' imputato possono essere presi inconsiderazione e vanno valutati non nella prospettiva di un possibile futuroinadempimento, quanto piuttosto sotto l'angolo visuale dell'adeguatezza dellasanzione pecuniaria rispetto alle finalità rieducative e di prevenzione chetipicamente ineriscono alla pena, secondo il paradigma costituzionale dell’art. 27Cost.A giustificare la adottata pronuncia reiettiva, nemmeno è pertinente ilrichiamo al disposto dell’art. 58 legge n. 689 cit., secondo cui la pena detentivanon può essere sostituita quando vi siano fondati motivi per ritenere che leprescrizioni non saranno adempiute dal condannato, in quanto le pene pecuniarienon implicano prescrizioni aggiuntive, né può confondersi l’osservanza delleprescrizioni con l’adempimento agli obblighi pecuniari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Le Sezioni Unite hanno risolto la questione proposta in ricorso, su cui siera delineato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.Stando alla provvisoria informazione n. 9 del 25 giugno 2026 (in attesa deldeposito dei motivi), il [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la richiesta diapplicazione della pena pecuniaria non può essere rigettata dal giudice che, inbase ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità diadempimento da parte dell’imputato.3. Si impone, per conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata,con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione soggettiva, pernuova valutazione sul punto, da operare nel rispetto del principio di diritto sopraindicato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Napoli.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]