Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 15004/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla insussistenza dello stato di necessità (vedi p.3), essendo manifestamente infondato il riferimento alla durata dell'allontanamento per configurare il reato di evasione rispetto al quale non è applicabile la diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (cfr. Sez. 6, n. 47274 del 05/11/2015, Rv. 265352); rilevato che anche il motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di insussistenza dello stato di necessità e sia circa la durata e la distanza dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, tenuto conto del riferimento anche all'abitualità delle condotte di reato; ritenuto che anche in merito all'ultimo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla insussistenza dello stato di necessità (vedi p.3), essendo manifestamente infondato il riferimento alla durata dell'allontanamento per configurare il reato di evasione rispetto al quale non è applicabile la diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (cfr. Sez. 6, n. 47274 del 05/11/2015, Rv. 265352); rilevato che anche il motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di insussistenza dello stato di necessità e sia circa la durata e la distanza dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, tenuto conto del riferimento anche all'abitualità delle condotte di reato; ritenuto che anche in merito all'ultimo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 15004/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris