CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia del 4 aprile 2019 del Tribunale di Agrigento che, all'esito di rito abbreviato, ha condannato l'imputato per i reati di cui all'art. 590 cod. pen.e 189, commi 1 e 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Agrigento il 6 dicembre 2016. Con riguardo ai motivi di ricorso, nei quali si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., motivazione carente e contraddittoria ed errata ricostruzione della dinamica del sinistro, con violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., si osserva con rilievo dirimente che le deduzioni del ricorrente tendono ad una rivalutazione del compendio istruttorio, valutato secondo le regole del rito abbreviato, già adeguatamente e congruamente esaminato dai giudici nelle due fasi di merito. Il ricorso omette di confrontarsi con le puntuali indicazioni contenute nella sentenza impugnata sia con riguardo alle emergenze fondanti l'identificazione del responsabile dell'investimento sia con riguardo alla ricostruzione della dinamica e delle rispettive responsabilità del conducente del veicolo e del pedone. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialnnente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 IlcT'Tigliere e tensore