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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18732/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23337-2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] A AJESEper procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 257/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 / 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva del 21/12/2010 e con sentenza definitiva del 24/9/2012, pronunciando sulle domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di citazione del 2/8/2007, ha, rispettivamente, dichiarato la nullità Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi relative al conto n. 67940 e l’eccedenza del tasso soglia antiusura relativamente ai conti n. 67940 e n. 282667, e condannato la banca convenuta a restituire alla società attrice la somma complessiva di €. 49.048,10, di cui: - €. 33.716,08 “per eccedenza sogli antiusura” calcolata sul conto corrente n. 67940; - €. 1.259,87 “ per anatocismo ” calcolato sul conto corrente n. 67940; - €. 11.496,33 “ per eccedenza sogli antiusura” calcolata sul conto corrente 282667; €. 2.575,84 “conseguenti alla epurazione della capitalizzazione o con capitalizzazione semplice” per il periodo tra il 14/11/1996 e il 30/6/2000, oltre interessi e spese.

1.2. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato le domande di restituzione proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]in relazione tanto agli addebiti degli interessi usurari sul conto corrente n. 67940 e n. 282667, rispettivamente dell’importo di €. 33.716,08 e di €. 11.496,33, quanto agli addebiti degli interessi anatocistici sul conto corrente n. 67940,dell’importo €. 1.259,87.

1.3. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che era fondato l’appello proposto avverso la statuizione di condanna dell’appellante alla restituzione delle somme addebitate a titolo di “interessi eccedenti i tassi sogli antiusura” nel secondo trimestre degli anni 2004 e 2005 nel conto corrente n. 67940 per €. 33.716,08 e nel secondo trimestre degli anni 2003 e 2006 nel contocorrente n. 282667 per €. 11.496,33.

1.4. La corte, al riguardo, (“a tacere della erroneità della inclusione della c.m.s. nel computo del t.e.g. per il periodo antecedente al 2010 …”) dopo aver evidenziato che il superamento della soglia dell’usura nel corso del rapporto di Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 mutuo non determina la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della l. n 108/1996, come pure di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, ha, di conseguenza, ritenuto che “l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado in ordine all’illegittimo addebito di interessi di natura usuraria nel corso dei rapporti di conto corrente n. 67940 e n. 282667 accessi da [OSCURATO:SOCIETA]. è errato” e che, pertanto, in forza di tale “ragione più liquida”, la sentenza impugnata, lì dove ha condannato l’appellante alla restituzione della somma di €. 33.716,08 e della somma di €. 11.496,33, doveva essere, sul punto, riformata.

1.5. La corte, inoltre , ha ritenuto la fondatezza dell’appello proposto avverso la statuizione di condanna dell’appellante alla restituzione della somma di €. 1.259,85quali addebiti di interessi anatocistici sul conto corrente n. 67940“nel periodo successivo al 30 giugno 2000”.

1.6. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che: -la banca dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la medesima periodicità nell’applicazione dei tassi debitori e creditori; -il conto n. 67940 era, peraltro,il conto sul quale erano addebitate le competenze maturate sul conto corrente n. 282667, e cioè il “conto di evidenza”del mutuo ipotecario stipulato in data 17/11/1998; - il contratto di mutuo aveva espressamente previsto che gli interessi relativi al periodo di preammortamento sarebbero stati corrisposti alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno, “donde la legittimità degli addebiti degli interessi effettuati con cadenza trimestrale”; ha rilevato che, pur a fronte di tale pattuizione, il consulente tecnico d’ufficio aveva provveduto, con riguardo al “periodo successivo al 30 giugno 2000”, al ricalcolo Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 degli interessi maturati sul conto n. 67940 tenendo conto di una periodicità annuale ovvero senza alcuna capitalizzazione , anziché della periodicità trimestrale prevista dalle parti nel contratto di mutuo, ed ha, quindi, escluso la corrett ezza dell a statuizione assunta dal giudice di primo grado, lì dove aveva condiviso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio in quanto indirizzata a “calcolare l’anatocismo annuale o semplice, dei conto correnti in questione sotto qualunque forma esso si manifesti” e “quindi anche quello latente derivante dai giroconti delle competenze maturate da un conto, numero 282667, all’altro, numero 67940”.

1.7. La corte, invece, ha ritenuto che era infondata (e, prima ancora, priva di argomentazioni) la censura dell’appellante avverso la pronuncia di condanna della stessa alla restituzione della somma di €. 2.575,84 in ragione dell’eliminazione della capitalizzazione degli interessi con riferimento al periodo tra 14/11/1996 al 30/6/2000, “attesa la pacifica violazione del divieto di anatocismo quanto al conto corrente n. 67940”.

1.8. La corte, pertanto , in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato le domande di restituzione proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi eccedenti la soglia antiusura sui conti correnti n. 67940 e n. 282667, al pari della domanda di restituzione della somma di €. 1.259,87 per violazione del divieto di an atocismo nel periodo successivo al 30/6/2000.

1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data 26/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3

1.10. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorsonotificato il 4/10/2019 con il quale ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

1.11. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la ricorrent e principale , deducendo laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 108/1996, dell’art. 1 del d.l. n. 394/2001, conv. con modifiche in l. n. 24/2001, degli artt. 644 c.p., 1815, comma 2°, c.c., 118 T.U.B. nonché dell ’ art. 3 Cost., in relazione a ll ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territorialeha ritenuto la fondatezza dell’ appello proposto dalla banca avverso la statuizione che l’aveva condannata alla restituzione delle somme addebitate a titolo di “interessi eccedenti i tassi sogli antiusura”nel conto corrente n. 67940 e nel conto corrente n. 282667 sul rilievo che il superamento della soglia dell’usura nel corso del rapporto di mutuo non determina la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della l. n 108/1996, come pure di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

2.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, non ha considerato che il principio dell’irrilevanza della cd. usura sopravvenuta trova esclusiva applicazione nei contratti di mutuo, dove il tasso d’interesse originariamente pattuito non può essere unilateralmente modificato dall’istituto di credito, e non ai rapporti di conto corrente a tempo indeterminato, dove, a norma dell’art. 118, comma 1, T.U.B., può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3

2.3. In tale contratto, pertanto, ai fini della verifica dell’usura, occorre prendere in considerazione, a differenza di quanto accade nel contratto di mutuo, anche quei momenti, successivi rispetto alla pattuizione originaria, in cui la banca, avvalendosi di tale facoltà, abbia un ilateralmente modificato , com’è accaduto nel caso in esame,i tassi d’interesse, dando così luogo ad una nuova pattuizione in forza del silenzio assenso del cliente e, quindi, ad un ’ ipotesi di usura originaria, con la conseguente applicazione dell’art. 1815, comma 2°, c.c..

2.4. L’usura accertata nel corso del giudizio di primo grado, infatti, ha concluso la ricorrente, relativa tanto al conto corrente n. 282667, quanto al conto corrente n. 67940, “deriverebbe proprio dalla applicazione di tassi di interesse unilateralmente modificati dall’istituto di credito, come emerge dall’esame delle comunicazioni … presenti in calce agli estratti conto prodotti in atti …”.

2.5. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, pur deducendo la violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentato l’omesso esame da parte della corte d’appello del fatto, in ipotesi decisivo, che la banca , “… come emerge dall’esame delle comunicazioni … presenti in calce agli estratti conto prodotti in atti …”, aveva provveduto, con riguardo tanto al conto corrente n. 282667, quanto al conto corrente n. 67940, a modificare unilateralmente i tassi di interesse.

2.6. L’art. 360 n. 5 c.p.c.,in effetti, consente, com’è noto, di impugnare una sentenza in sede di legittimità per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parte e che abbiano carattere Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia.

2.7. Ciò comporta che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha non solo l’onere di indicare il fatto storico (asseritamente decisivo), il cui esame sia stato omesso (e cioè l’esercizio da parte della banca della facoltà di modificare unilateralmente i tassi d’interesse), e il “ dato ” , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente (vale a dire gli estratti conto asseritamente prodotti in giudizio), ma anche , come eccepito dalla controricorrente, quello (rimasto, nella specie, inadempiuto)di illustrare (già nel ricorso: e non nella memoria successivamente depositata) il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, in quanto ritualmente dedotto in giudizio dalla società attrice ovvero rilevato d’ufficio dal giudice e sottoposto al contraddittorio tra le stesse(cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014).

2.8. Ed è noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica che implichi (come quella prospettata dalla ricorrente) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, come detto inadempiuto) non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

2.9. Il secondo motivo di ricorso principale , avendo ad oggetto la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 108/1996, dell’art. 1 del d.l. n. 394/2001, conv. con modifiche in l. n. 24/2001, degli artt. 644 c.p., 1815, comma 2°, c.c., 118 T.U.B.nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso ogni rilievo alle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica dell’usura, risulta, evidentemente, assorbito.

2.10. Con il terzo motivo, la r icorrente principale , deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e della delibera CICR 9/2/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la fondatezza dell’appello proposto dalla banca avverso la statuizione che, con riguardo al conto corrente n. 67940, l’aveva condannata a restitu ire alla correntista la somma di €. 1.259,85 per anatocismo relativo al periodo 1/7/2000 al 2/8/2007, sul rilievo che, trattandosi del conto sul quale venivano annotate le competenze del conto ipotecario 282667, il contratto di mutuo aveva espressamente previsto la corresponsione degli interessi con cadenza trimestrale.

2.11. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che la previsione nel contratto di mutuo per cui gli interessi d ovevano essere corrisposti trimestralmente nulla ha a che vedere con il regime della capitalizzazionedegli interessi, la cui legittimità sul conto di regolamentazione, e cioè il conto n. 67940, “quanto meno sino al 30/06/2000”, è stata correttamente esclusa.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3

2.12. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha riformato la pronuncia appellata limitatamente alla statuizione con la quale il tribunale aveva condannato la banca alla restituzione della somma di €. 1.259,85 maturata a titolo di anatocismo nel periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (quando la banca ha applicato la medesima periodicità nell’applicazione dei tassi debitori e creditori) e il 2/8/2007, confermando, invece, “attesa la pacifica violazione del divieto di anatocismo ”, la condanna della stessa banca alla restituzione della somma di €. 2.575,84 in ragione proprio dell’eliminazione della capitalizzazione degli interessi operata, come ha affermato la ricorrente, nel periodo tra 14/11/1996 al 30/6/2000.

2.13. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la banca controricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, relativamente al c/c 67940,ha contraddittoriamente ritenuto, da una parte, la fondatezza dell’appello avverso la statuizione che l’aveva condannata alla restituzione della somma di €. 1.259,85 quali addebiti di interessi anatocistici tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 2/8/2007, e, dall’altra parte, ha confermato la sua condanna alla restituzione della somma di €. 2.575,84 quali addebiti di interessi anatocistici per il periodo che va dal 14/11/1996 al 30/6/2000, senza, tuttavia, considerare che si tratta, tanto nel prim o , quanto nel second o, delle competenze maturate sul conto n. 287667 e girocontate sul conto n. 67940 con cadenza trimestrale come previsto espressamente nel contratto di mutuo.

2.14. Il motivo è inammissibile.

La controricorrente , infatti, ha, in sostanza, lamentato chela corte d’appello non ha Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 considerato che gli interessi addebitati sul conto corrente n. 67940 con cadenza trimestrale sono costituiti, sia nel periodo successivo, sia nel periodo precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dalle competenze maturate sul conto n. 287667 e girocontate sul conto n. 67940.

La sentenza impugnata, tuttavia, se, con riguardo al periodo successivo al 30/6/2000, effettivamente dà atto che gli addebiti sul conto corrente n. 67940 erano costituiti dalle competenze maturate sul conto corrente n. 282667, e cioè il “conto di evidenza” del mutuo ipotecario stipulato in data 17/11/1998, affermandone, appunto, come visto, la legittimità in ragione della clausola prevista nel contratto di mutuo (“donde la legittimità degli addebiti degli interessi effettuati con cadenza trimestrale”), non ha, per contro, provveduto al medesimo accertamento in fatto per ciò che riguarda gli interessi addebitati sullo stesso conto nel periodo che va dal 14/11/1996 al 30/6/2000, “attesa la pacifica violazione del divieto di anatocismo quanto al conto corrente n. 67940”.

2.15. E si è già evidenziato che , ove una questione giuridica che, come quella in esame, implica un accertamento in fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3

3. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, per l’inammissibilità dei relativi motivi, sono, a loro volta, inammissibili.

4. La reciproca soccombenza induce all’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale, quanto della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parte le spese del presente giudizio; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23337-2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] A AJESEper procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 257/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 / 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva del 21/12/2010 e con sentenza definitiva del 24/9/2012, pronunciando sulle domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di citazione del 2/8/2007, ha, rispettivamente, dichiarato la nullità Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi relative al conto n. 67940 e l’eccedenza del tasso soglia antiusura relativamente ai conti n. 67940 e n. 282667, e condannato la banca convenuta a restituire alla società attrice la somma complessiva di €. 49.048,10, di cui: - €. 33.716,08 “per eccedenza sogli antiusura” calcolata sul conto corrente n. 67940; - €. 1.259,87 “ per anatocismo ” calcolato sul conto corrente n. 67940; - €. 11.496,33 “ per eccedenza sogli antiusura” calcolata sul conto corrente 282667; €. 2.575,84 “conseguenti alla epurazione della capitalizzazione o con capitalizzazione semplice” per il periodo tra il 14/11/1996 e il 30/6/2000, oltre interessi e spese. 1.2. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato le domande di restituzione proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]in relazione tanto agli addebiti degli interessi usurari sul conto corrente n. 67940 e n. 282667, rispettivamente dell’importo di €. 33.716,08 e di €. 11.496,33, quanto agli addebiti degli interessi anatocistici sul conto corrente n. 67940,dell’importo €. 1.259,87. 1.3. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che era fondato l’appello proposto avverso la statuizione di condanna dell’appellante alla restituzione delle somme addebitate a titolo di “interessi eccedenti i tassi sogli antiusura” nel secondo trimestre degli anni 2004 e 2005 nel conto corrente n. 67940 per €. 33.716,08 e nel secondo trimestre degli anni 2003 e 2006 nel contocorrente n. 282667 per €. 11.496,33. 1.4. La corte, al riguardo, (“a tacere della erroneità della inclusione della c.m.s. nel computo del t.e.g. per il periodo antecedente al 2010 …”) dopo aver evidenziato che il superamento della soglia dell’usura nel corso del rapporto di Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 mutuo non determina la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della l. n 108/1996, come pure di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, ha, di conseguenza, ritenuto che “l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado in ordine all’illegittimo addebito di interessi di natura usuraria nel corso dei rapporti di conto corrente n. 67940 e n. 282667 accessi da [OSCURATO:SOCIETA]. è errato” e che, pertanto, in forza di tale “ragione più liquida”, la sentenza impugnata, lì dove ha condannato l’appellante alla restituzione della somma di €. 33.716,08 e della somma di €. 11.496,33, doveva essere, sul punto, riformata. 1.5. La corte, inoltre , ha ritenuto la fondatezza dell’appello proposto avverso la statuizione di condanna dell’appellante alla restituzione della somma di €. 1.259,85quali addebiti di interessi anatocistici sul conto corrente n. 67940“nel periodo successivo al 30 giugno 2000”. 1.6. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che: -la banca dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la medesima periodicità nell’applicazione dei tassi debitori e creditori; -il conto n. 67940 era, peraltro,il conto sul quale erano addebitate le competenze maturate sul conto corrente n. 282667, e cioè il “conto di evidenza”del mutuo ipotecario stipulato in data 17/11/1998; - il contratto di mutuo aveva espressamente previsto che gli interessi relativi al periodo di preammortamento sarebbero stati corrisposti alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno, “donde la legittimità degli addebiti degli interessi effettuati con cadenza trimestrale”; ha rilevato che, pur a fronte di tale pattuizione, il consulente tecnico d’ufficio aveva provveduto, con riguardo al “periodo successivo al 30 giugno 2000”, al ricalcolo Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 degli interessi maturati sul conto n. 67940 tenendo conto di una periodicità annuale ovvero senza alcuna capitalizzazione , anziché della periodicità trimestrale prevista dalle parti nel contratto di mutuo, ed ha, quindi, escluso la corrett ezza dell a statuizione assunta dal giudice di primo grado, lì dove aveva condiviso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio in quanto indirizzata a “calcolare l’anatocismo annuale o semplice, dei conto correnti in questione sotto qualunque forma esso si manifesti” e “quindi anche quello latente derivante dai giroconti delle competenze maturate da un conto, numero 282667, all’altro, numero 67940”. 1.7. La corte, invece, ha ritenuto che era infondata (e, prima ancora, priva di argomentazioni) la censura dell’appellante avverso la pronuncia di condanna della stessa alla restituzione della somma di €. 2.575,84 in ragione dell’eliminazione della capitalizzazione degli interessi con riferimento al periodo tra 14/11/1996 al 30/6/2000, “attesa la pacifica violazione del divieto di anatocismo quanto al conto corrente n. 67940”. 1.8. La corte, pertanto , in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato le domande di restituzione proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi eccedenti la soglia antiusura sui conti correnti n. 67940 e n. 282667, al pari della domanda di restituzione della somma di €. 1.259,87 per violazione del divieto di an atocismo nel periodo successivo al 30/6/2000. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data 26/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 1.10. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorsonotificato il 4/10/2019 con il quale ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.11. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrent e principale , deducendo laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 108/1996, dell’art. 1 del d.l. n. 394/2001, conv. con modifiche in l. n. 24/2001, degli artt. 644 c.p., 1815, comma 2°, c.c., 118 T.U.B. nonché dell ’ art. 3 Cost., in relazione a ll ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territorialeha ritenuto la fondatezza dell’ appello proposto dalla banca avverso la statuizione che l’aveva condannata alla restituzione delle somme addebitate a titolo di “interessi eccedenti i tassi sogli antiusura”nel conto corrente n. 67940 e nel conto corrente n. 282667 sul rilievo che il superamento della soglia dell’usura nel corso del rapporto di mutuo non determina la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della l. n 108/1996, come pure di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. 2.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, non ha considerato che il principio dell’irrilevanza della cd. usura sopravvenuta trova esclusiva applicazione nei contratti di mutuo, dove il tasso d’interesse originariamente pattuito non può essere unilateralmente modificato dall’istituto di credito, e non ai rapporti di conto corrente a tempo indeterminato, dove, a norma dell’art. 118, comma 1, T.U.B., può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 2.3. In tale contratto, pertanto, ai fini della verifica dell’usura, occorre prendere in considerazione, a differenza di quanto accade nel contratto di mutuo, anche quei momenti, successivi rispetto alla pattuizione originaria, in cui la banca, avvalendosi di tale facoltà, abbia un ilateralmente modificato , com’è accaduto nel caso in esame,i tassi d’interesse, dando così luogo ad una nuova pattuizione in forza del silenzio assenso del cliente e, quindi, ad un ’ ipotesi di usura originaria, con la conseguente applicazione dell’art. 1815, comma 2°, c.c.. 2.4. L’usura accertata nel corso del giudizio di primo grado, infatti, ha concluso la ricorrente, relativa tanto al conto corrente n. 282667, quanto al conto corrente n. 67940, “deriverebbe proprio dalla applicazione di tassi di interesse unilateralmente modificati dall’istituto di credito, come emerge dall’esame delle comunicazioni … presenti in calce agli estratti conto prodotti in atti …”. 2.5. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, pur deducendo la violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentato l’omesso esame da parte della corte d’appello del fatto, in ipotesi decisivo, che la banca , “… come emerge dall’esame delle comunicazioni … presenti in calce agli estratti conto prodotti in atti …”, aveva provveduto, con riguardo tanto al conto corrente n. 282667, quanto al conto corrente n. 67940, a modificare unilateralmente i tassi di interesse. 2.6. L’art. 360 n. 5 c.p.c.,in effetti, consente, com’è noto, di impugnare una sentenza in sede di legittimità per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parte e che abbiano carattere Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia. 2.7. Ciò comporta che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha non solo l’onere di indicare il fatto storico (asseritamente decisivo), il cui esame sia stato omesso (e cioè l’esercizio da parte della banca della facoltà di modificare unilateralmente i tassi d’interesse), e il “ dato ” , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente (vale a dire gli estratti conto asseritamente prodotti in giudizio), ma anche , come eccepito dalla controricorrente, quello (rimasto, nella specie, inadempiuto)di illustrare (già nel ricorso: e non nella memoria successivamente depositata) il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, in quanto ritualmente dedotto in giudizio dalla società attrice ovvero rilevato d’ufficio dal giudice e sottoposto al contraddittorio tra le stesse(cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 2.8. Ed è noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica che implichi (come quella prospettata dalla ricorrente) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, come detto inadempiuto) non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 2.9. Il secondo motivo di ricorso principale , avendo ad oggetto la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 108/1996, dell’art. 1 del d.l. n. 394/2001, conv. con modifiche in l. n. 24/2001, degli artt. 644 c.p., 1815, comma 2°, c.c., 118 T.U.B.nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso ogni rilievo alle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica dell’usura, risulta, evidentemente, assorbito. 2.10. Con il terzo motivo, la r icorrente principale , deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e della delibera CICR 9/2/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la fondatezza dell’appello proposto dalla banca avverso la statuizione che, con riguardo al conto corrente n. 67940, l’aveva condannata a restitu ire alla correntista la somma di €. 1.259,85 per anatocismo relativo al periodo 1/7/2000 al 2/8/2007, sul rilievo che, trattandosi del conto sul quale venivano annotate le competenze del conto ipotecario 282667, il contratto di mutuo aveva espressamente previsto la corresponsione degli interessi con cadenza trimestrale. 2.11. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che la previsione nel contratto di mutuo per cui gli interessi d ovevano essere corrisposti trimestralmente nulla ha a che vedere con il regime della capitalizzazionedegli interessi, la cui legittimità sul conto di regolamentazione, e cioè il conto n. 67940, “quanto meno sino al 30/06/2000”, è stata correttamente esclusa.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 2.12. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha riformato la pronuncia appellata limitatamente alla statuizione con la quale il tribunale aveva condannato la banca alla restituzione della somma di €. 1.259,85 maturata a titolo di anatocismo nel periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (quando la banca ha applicato la medesima periodicità nell’applicazione dei tassi debitori e creditori) e il 2/8/2007, confermando, invece, “attesa la pacifica violazione del divieto di anatocismo ”, la condanna della stessa banca alla restituzione della somma di €. 2.575,84 in ragione proprio dell’eliminazione della capitalizzazione degli interessi operata, come ha affermato la ricorrente, nel periodo tra 14/11/1996 al 30/6/2000. 2.13. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la banca controricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, relativamente al c/c 67940,ha contraddittoriamente ritenuto, da una parte, la fondatezza dell’appello avverso la statuizione che l’aveva condannata alla restituzione della somma di €. 1.259,85 quali addebiti di interessi anatocistici tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 2/8/2007, e, dall’altra parte, ha confermato la sua condanna alla restituzione della somma di €. 2.575,84 quali addebiti di interessi anatocistici per il periodo che va dal 14/11/1996 al 30/6/2000, senza, tuttavia, considerare che si tratta, tanto nel prim o , quanto nel second o, delle competenze maturate sul conto n. 287667 e girocontate sul conto n. 67940 con cadenza trimestrale come previsto espressamente nel contratto di mutuo. 2.14. Il motivo è inammissibile. La controricorrente , infatti, ha, in sostanza, lamentato chela corte d’appello non ha Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 considerato che gli interessi addebitati sul conto corrente n. 67940 con cadenza trimestrale sono costituiti, sia nel periodo successivo, sia nel periodo precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dalle competenze maturate sul conto n. 287667 e girocontate sul conto n. 67940. La sentenza impugnata, tuttavia, se, con riguardo al periodo successivo al 30/6/2000, effettivamente dà atto che gli addebiti sul conto corrente n. 67940 erano costituiti dalle competenze maturate sul conto corrente n. 282667, e cioè il “conto di evidenza” del mutuo ipotecario stipulato in data 17/11/1998, affermandone, appunto, come visto, la legittimità in ragione della clausola prevista nel contratto di mutuo (“donde la legittimità degli addebiti degli interessi effettuati con cadenza trimestrale”), non ha, per contro, provveduto al medesimo accertamento in fatto per ciò che riguarda gli interessi addebitati sullo stesso conto nel periodo che va dal 14/11/1996 al 30/6/2000, “attesa la pacifica violazione del divieto di anatocismo quanto al conto corrente n. 67940”. 2.15. E si è già evidenziato che , ove una questione giuridica che, come quella in esame, implica un accertamento in fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.Ric. 2019n. 2 3337 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 3. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, per l’inammissibilità dei relativi motivi, sono, a loro volta, inammissibili. 4. La reciproca soccombenza induce all’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale, quanto della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parte le spese del presente giudizio; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
Sentenza Cassazione n. 18732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris