CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26309/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Fondi (LT), viale [OSCURATO:PERSONA] III, n. 11, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale allegataal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del L azio n. 751/09/2018, depositatail 9.02.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Latina rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2007; Oggetto: Tributi–IVA – Rimborso -Diniego - la CTR del L azio , con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, rilevandoche: -il credito riguardava due fatture emesse nel 2007, ma registrate nel 2011, unitamente ad una nota di credito del 3.05.2011 che ne riduceva l’importo a seguito di una transazione; - la società aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza solo nell’anno 2013, legittimamente denegato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 21 , comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motiv i ; -l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2 e 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente applicabile il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, benchè la predetta disposizione disciplini solo i rimborsi relativi a tributi indebitamente versati o versati in misura superiore al dovuto e non anche i casi, come quello in esame, in cui l’imposta era dovuta, perché relativa a prestazioni di appalto fatturate, ed era stata assolta in misura pari (e non superiore) a quella dovuta; -con il secondo motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2946 cod. civ., in quanto la CTR non ha considerato che, avendo la contribuente indicato il credito IVA nella dichiarazione annuale relativa all’anno 2011, non era necessario presentare poi una specifica istanza di rimborso e, comunque, non era più applicabile a quel punto il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello decennale di prescrizione; - con il terzo motivo, lamenta , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente, avendo la CTR affermato erroneamente che “non è infondato ritenere che le due fatture siano state ricevute e registrate nel 2007 ma, poiché contestate nel “quantum” e pagate solo nel 2011, al netto della decurtazione di cui alla nota di credito, portate nuovamente in detrazione nell’anno 2011 e chiesta l’IVA eccedente a rimborso solo con la dichiarazione dell’anno successivo 2012. La società avrebbe quanto meno dovuto dimostrare che nell’anno 2007 non ha registrato e contabilizzato le due fatture”, sebbene dall’atto di diniego si evince sse che non era stata rilevata alcuna registrazione e conseguente detrazione o rimborso IVA nell’anno 2007 e le due fatture erano state registrate e indicate dalla contribuente nella propria dichiarazione IVA per l’anno 2011, ma senza portare in detrazione l’IVA che poi veniva chiesta a rimborso, tanto che l’Agenzia delle entrate non aveva negato il d iritto al rimborso perché non spettante, maperché richiesto oltre il termine decadenziale; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultrapetizione, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata con il terzo motivo; -con il quinto motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto, nel richiamare la dichiarazione integrativa, la CTR non ha considerato che la stessa non poteva essere presentata, perché la disposizione che la disciplina era entrata in vigore in epoca successiva rispetto ai fatti in contestazione; - il terzo motivo , che per ragioni di priorità logica, va esaminato per primo, è infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, avendo la CTR affrontato , con una argomentazione coerente, tutte le questioni della vicenda processuale, sicchè si deve ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - gli altri motivi, che vanno esaminati unitariamente, essendo connessi, sono infondati; - dalla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, risulta che la contribuente, ricevute nel 2011 le due fatture, emesse dalla società appaltatrice nel 2007, da cui scaturiva il credito IVA oggetto della successiva richiesta di rimborso, dopo avere pagato, sempre nel 2011, il relativo importo, al netto della nota di credito emessa nello stesso anno 201 1, a seguito di una transazione avvenuta con la società emittente, indicava detto credito, senza utilizzarlo in detrazione, nella dichiarazione relativa all’anno 2011, presentata nel 2012, e poi ne chiedeva il rimborso in data 31.12.2013; - il diri tto di credito interessato dall'istanza di rimborso in questione ha, dunque,per oggetto l'IVA di rivalsa assolta dalla ricorrente ; - poiché, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 633/72, il diritto alla detrazione dell’IVA di rivalsa sorge dal momento in cu i l'imposta diventa esigibile, la contabilizzazione in detrazione dell'IVA doveva avvenire in corrispondenza della data di emissione dellefatture; - l'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633/72 , infatti, prevede che le prestazioni di servizi (fra cui rientrano anche quelle dipendenti da contratti d'appalto, quale quello relativo alla vicenda in esame) si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ma lo stesso art. 6, comma 4 del d.P.R. cit. fa salva l'ipotesi che la fattura sia emessa anteriormente o indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, nel qual caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data di emissione della fattura; -ne consegue che, per ciò che attiene alla cessione di beni, a i fini del diritto alla detrazione è del tutto irrilevante che il cessionario abbia provveduto al pagamento del prezzo, mentre, per ciò che attiene alla prestazione di servizi, tale diritto sussiste qualora la fattura (anche in acconto) sia emessa in via anticipata rispetto alla data del suo pagamento (Cass. n. 6793 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - per quanto riguarda il termine entro il quale va esercitato il diritto alla detrazione del credito IVA, a norma del combinato disposto degli articoli 8 del d.P.R. n. 322/1998 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, la decadenza di tale diritto ricorre quando lo stesso non sia esercitato "al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo";- qualora non sia più possibile recuperare l’IVA, essendo scaduto il termine previsto per esercitare il diritto alla detrazione, al contribuente è riconosciuta la possibilità di chiedere la restituzione di detto credito attraverso la procedura di rimborso, prevista dall’articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, entro i termini ivi indicati; - orbene, poichè il credito IVA vantato dalla ricorrente era maturato nell’anno 2007, quando sono state emesse le relative fatture, la società ricorrente avrebbe dovuto esercitare il diritto alla detrazione con la dichiarazione relativa al periodo in cui lo stesso era sorto o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno 2009 (secondo anno successivo a quello nel quale il diritto era sorto); - non potendo più effettuare la detrazione dopo tale termine , la società aveva presentato in data 31.12.2013 un’istanza di rimborso; - il rimborso, tuttavia, non poteva essere riconosciuto, atteso che questo andava chiesto, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di due a nni dal pagamento; l’ultimo pagamento risulta essere stato effettato in data 19.04.2011, mentre la domanda di rimborso, come risulta dalla sentenza impugnata, è stata presentata solo in data 31 .12.2013 e , quindi, oltre il termine biennale previsto a pena di decadenza; - la società doveva essere a conoscenza dell’emissione delle fatture prima del 2011, in quanto, come si desume sempre dalla sentenza impugnata, i lavori erano stati completati nel 2007 e in ordine al pagamento del corrispettivoera sorto un contenzioso prima del 2011; - di conseguenza, la contribuente non poteva avvalersi del tardivo inserimento del credito IVA nella dichiarazione relativa all’anno 2011, al fine di evitare il termine di decadenza, previsto dall’art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992; -il ricorso va, dunque, rigettato;-nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unif