Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:601
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0024(01)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
15 dicembre 2020 (
*1
)
«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del [OSCURATO:PERSONA] – Privilegi e immunità – Annuncio da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo della constatazione di vacanza del seggio di un deputato europeo – Domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità del deputato europeo – Atti non impugnabili – Irricevibilità»
Nella causa T‑24/20,
[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da A. Van den [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, rappresentato da F. Drexler, N. Görlitz e C. Burgos, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della constatazione della vacanza del seggio del ricorrente a partire dal 3 gennaio 2020, annunciata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] nella seduta plenaria del 13 gennaio 2020, e, in secondo luogo, dell’asserito rigetto da parte di quest’ultimo della domanda di prendere urgentemente un’iniziativa volta a confermare l’immunità del ricorrente, presentata il 20 dicembre 2019 a nome di quest’ultimo dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], deputata europea, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da A. [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA] e C. Iliopoulos (relatore), giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
[OSCURATO:PERSONA] giuridico
Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
1
L’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: il «protocollo n. 7»), enuncia quanto segue:
«Per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, i membri di esso beneficiano:
a)
sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b)
sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] (…) o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del [OSCURATO:PERSONA] (…) di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».
Atto elettorale
2
L’articolo 7 dell’atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (
GU 1976, L 278, pag. 1
), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (
GU 2002, L 283, pag. 1
; in prosieguo: l’«atto elettorale»), dispone come segue:
«1. La carica di membro del [OSCURATO:PERSONA] (…) è incompatibile con quella di:
–
membro del governo di uno Stato membro;
–
membro della Commissione [europea];
–
giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia [dell’Unione europea] o del Tribunale;
–
membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
–
membro della Corte dei conti [europea];
–
mediatore [europeo];
–
membro del Comitato economico e sociale [europeo];
–
membro del Comitato delle regioni;
–
membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle [OSCURATO:PERSONA] o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
–
membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
–
funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni [dell’Unione europea] o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.
2. A partire dall’elezione del [OSCURATO:PERSONA] (…) nel 2004, la carica di membro del [OSCURATO:PERSONA] (…) è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.
(…)
3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all’articolo [8].
(…)».
3
L’articolo 8 dell’atto elettorale enuncia quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.
Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto».
4
L’articolo 12 dell’atto elettorale stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] (…) verifica i poteri dei membri del [OSCURATO:PERSONA] (…). A tal fine, [esso] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».
5
L’articolo13 dell’atto elettorale così dispone:
«1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] (…) scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.
2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all’articolo 3, per la restante durata di detto periodo.
3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] (…), il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il [OSCURATO:PERSONA] (…).
4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il [p]residente del [OSCURATO:PERSONA] (…) ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato».
Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo (2019 – 2024)
6
L’articolo 3 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] [europeo] (in prosieguo: il «regolamento interno»), intitolato «Verifica dei poteri», dispone come segue:
«1. A seguito delle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] (…), il [p]residente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicar[gli] immediatamente (…) i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.
(…)
3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell’Atto [elettorale], eccettuate quelle che, in conformità di tale Atto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale Atto rinvia.
(…)
6. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull’eleggibilità di un deputato o sull’eleggibilità o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità degli Stati membri o dell’Unione europea, con l’indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.
Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura e deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il [OSCURATO:PERSONA] può pronunciarsi».
7
L’articolo 4 del regolamento interno, intitolato «Durata del mandato», così dispone:
«1. L’inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell’Atto [elettorale].
2. I deputati dimissionari comunicano al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] le loro dimissioni (…).
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni siano conformi all’Atto [elettorale], viene constatata una vacanza con effetto a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni e il [p]residente ne informa il [OSCURATO:PERSONA].
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non rispettino l’Atto [elettorale], essa propone al [OSCURATO:PERSONA] di non constatare la vacanza.
(…)
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell’Unione europea o il deputato interessato notifichino al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] una nomina o un’elezione a funzioni incompatibili con l’esercizio del mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] (…), ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, dell’Atto [elettorale], il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] ne informa il [OSCURATO:PERSONA], che constata la vacanza a decorrere dalla data dell’incompatibilità.
Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] la fine del mandato di un deputato al [OSCURATO:PERSONA] (…) a causa di un’ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’Atto [elettorale], o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso atto, il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] informa il [OSCURATO:PERSONA] che il mandato è terminato alla data comunicata dalle autorità competenti dello Stato membro. Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro.
(…)
7. Nel caso in cui l’accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza».
8
L’articolo 5 del regolamento interno, intitolato «Privilegi e immunità», dispone come segue:
«1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
2. Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il [OSCURATO:PERSONA] opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione e dei suoi membri.
(…)».
9
L’articolo 7 del regolamento interno, intitolato «Difesa dei privilegi e delle immunità» enuncia quanto segue:
«1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.
2. In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo che si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
(…)
5. Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all’articolo 263 [TFUE], o se il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame».
10
L’articolo 8 del regolamento interno, intitolato «Azione d’urgenza del [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] per confermare l’immunità» stabilisce quanto segue:
«1. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]], previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il [OSCURATO:PERSONA].
2. Allorché il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] si avvale dei poteri conferitigli dal paragrafo 1, la commissione prende atto dell’iniziativa del [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] nella sua riunione successiva. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al [OSCURATO:PERSONA]».
11
L’articolo 9 del regolamento interno, intitolato «Procedure in materia di immunità» così dispone:
«1. Ogni richiesta diretta al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.
2. Con l’accordo del deputato o dell’ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato in ogni fase della procedura.
(…)
3. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
4. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.
5. La commissione può chiedere all’autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull’opportunità di revocare o di difendere l’immunità.
6. Al deputato interessato è offerta l’opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.
(…)
Il presidente della commissione invita il deputato per l’audizione, indicandone data e ora. Il deputato interessato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.
(…)
7. Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell’immunità comporti vari capi d’accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell’immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.
8. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
9. La proposta di decisione della commissione è iscritta d’ufficio all’ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta.
(…)
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 173 [di tale regolamento], il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.
La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.
Dopo l’esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.
10. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] comunica immediatamente la decisione del [OSCURATO:PERSONA] al deputato interessato e all’autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] riceve dette informazioni, le comunica al [OSCURATO:PERSONA] nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.
11. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L’esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse.
12. [OSCURATO:PERSONA] esamina unicamente le richieste di revoca dell’immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri.
(…)
14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un’autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono».
12
L’articolo 22 del regolamento interno, intitolato «Attribuzioni del [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]]» stabilisce quanto segue:
«1. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] dirige, in conformità del presente regolamento, l’insieme dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del [OSCURATO:PERSONA] e per assicurarne il buono svolgimento.
2. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti e degli altri testi posti in votazione, nonché in merito alla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari. Fa osservare il regolamento, mantiene l’ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Trasmette inoltre alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.
3. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.
(…)».
13
Ai sensi dell’articolo 149 del regolamento interno, intitolato «Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea»:
«(…)
3. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] presenta un ricorso a nome del [OSCURATO:PERSONA] conformemente alla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche.
(…)
4. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] presenta osservazioni o interviene a nome del [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche.
(…)».
14
In fine, l’articolo 236 del regolamento interno, intitolato «Applicazione del regolamento», così dispone:
«1. Qualora sorgano dubbi in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento, il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] può deferire l’esame della questione alla commissione competente.
(…)».
Antecedenti della controversia
15
Il ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la carica di vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], di transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1
o
ottobre 2017, del referendum per l’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni erano state, nel frattempo, sospese in forza di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]).
16
A seguito dell’adozione delle leggi menzionate al punto 15 supra e dello svolgimento del referendum per l’autodeterminazione, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA]) e il Partido político VOX (partito politico VOX) avviavano un procedimento penale contro varie persone, tra cui il ricorrente, contestando loro di aver partecipato a un processo di secessione e commesso, in tale contesto, atti riconducibili a tre fattispecie di reato, vale a dire, in primis, quella di «ribellione» o di «sedizione», in secondo luogo, quella di «disobbedienza» e, in terzo luogo, di «malversazione».
17
Il ricorrente veniva sottoposto a custodia cautelare durante la fase istruttoria di detto procedimento penale, in applicazione di una decisione del 2 novembre 2017, in base all’articolo 503 della Ley de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura penale, [OSCURATO:PERSONA]).
18
Durante la fase dibattimentale del suddetto procedimento, il ricorrente si presentava come candidato alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo indette per il 26 maggio 2019. In esito a queste ultime, egli veniva eletto al [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Commissione elettorale centrale, [OSCURATO:PERSONA]) con decisione del 13 giugno 2019, avente ad oggetto la «Proclamazione dei deputati eletti al [OSCURATO:PERSONA] (…) in occasione delle elezioni indette per il 26 maggio 2019» (BOE n. 42, del 14 giugno 2019, pag. 62477), ai sensi dell’articolo 224, paragrafo 1, della Ley orgánica 5/1985, de [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 5/1985, sul regime elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110; in prosieguo: la «legge elettorale spagnola»). In tale decisione, la commissione elettorale centrale procedeva inoltre, come previsto dalla stessa disposizione, all’assegnazione alle persone elette, compreso il ricorrente, dei seggi di cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] disponeva al [OSCURATO:PERSONA].
19
Con ordinanza del 14 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) respingeva la richiesta del ricorrente diretta a ottenere un permesso straordinario di uscita dal carcere, sotto la sorveglianza della polizia, volto a consentirgli di comparire dinanzi alla commissione elettorale centrale al fine di pronunciare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola, come previsto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola.
20
Il 20 giugno 2019, la commissione elettorale centrale adottava una decisione in cui constatava che il ricorrente non aveva prestato il giuramento o la promessa di cui trattasi e, conformemente all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, dichiarava la vacanza del seggio di deputato europeo attribuito al ricorrente, nonché la sospensione da tutte le prerogative derivantigli stanti le sue funzioni.
21
Il ricorrente presentava, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), un ricorso avverso l’ordinanza citata al punto 19 supra, nell’ambito della quale si avvaleva delle immunità previste dall’articolo 9 del protocollo n. 7.
22
Il 1
o
luglio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) decideva di sospendere il procedimento in merito al ricorso di cui al punto 21 supra e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali (causa C‑502/19, [OSCURATO:PERSONA]).
23
Il 2 luglio 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] apriva la prima sessione della legislatura successiva alle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] del 26 maggio 2019. Il ricorrente non vi ha assistito.
24
Il 4 luglio 2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], deputata europea, chiedeva al presidente del [OSCURATO:PERSONA], a nome del ricorrente, di prendere urgentemente provvedimenti, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, al fine di confermare l’immunità del ricorrente. Il 22 agosto 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale domanda.
25
Con sentenza del 14 ottobre 2019, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), nel procedimento penale avviato, tra gli altri, a carico del ricorrente, ha inflitto a quest’ultimo, da un lato, una pena di tredici anni di detenzione, e, dall’altro, una pena di tredici anni di interdizione assoluta, che comporta la perdita definitiva di tutti i pubblici incarichi e funzioni, compresi quelli elettivi, nonché l’impossibilità di ottenere o esercitarne di nuovi [in prosieguo: la «sentenza del 14 ottobre 2019 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema)»].
26
Con sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), la Corte ha dichiarato che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al [OSCURATO:PERSONA] per prendere parte alla prima sessione dello stesso, beneficiava di un’immunità in forza dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7. La Corte ha precisato che tale immunità comportava la revoca della misura di custodia cautelare imposta alla persona interessata, al fine di consentirle di recarsi al [OSCURATO:PERSONA] e di adempiervi le formalità richieste. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, se il giudice nazionale competente riteneva che siffatta misura dovesse essere mantenuta dopo che la persona aveva acquisito lo status di membro del [OSCURATO:PERSONA], doveva chiedere quanto prima al [OSCURATO:PERSONA] di revocare detta immunità, in base all’articolo 9, terzo comma, del medesimo protocollo. La Corte ha in fine ritenuto che spettava al giudice valutare gli effetti da ascrivere alle immunità di cui godeva la persona interessata in altri eventuali procedimenti, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, e, in particolare, del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑,502/19
,
EU:C:2019:1115
, punti
87
e da 90 a 93).
27
Il 20 dicembre 2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], deputata europea, ha presentato, a nome del ricorrente, una nuova domanda al presidente del [OSCURATO:PERSONA] affinché prendesse urgentemente provvedimenti, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, al fine di confermare l’immunità del ricorrente (in prosieguo: la «domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]»).
28
Con decisione del 3 gennaio 2020, la commissione elettorale centrale ha dichiarato l’ineleggibilità del ricorrente stante la condanna a una pena detentiva [pronunciata] con la sentenza del 14 ottobre 2019 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) (in prosieguo: la «decisione del 3 gennaio 2020 della commissione elettorale centrale»). Il ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), chiedendo la sospensione dell’esecuzione.
29
Con ordinanza del 9 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) si è pronunciato sugli effetti della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), con riferimento al procedimento penale concernente il ricorrente [in prosieguo: l’«ordinanza del 9 gennaio 2020 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema)»]. Esso ha ritenuto, in sostanza, che, in seguito a tale sentenza, non fosse necessario rivolgere al [OSCURATO:PERSONA] una domanda di revoca dell’immunità di cui avrebbe beneficiato il ricorrente in qualità di deputato europeo, in particolare per il motivo che, quando il ricorrente era stato proclamato eletto, la fase orale del procedimento penale che lo riguardava era giunta al termine e aveva avuto inizio la fase in camera di consiglio. Pertanto, poiché il ricorrente aveva ottenuto la qualità di deputato europeo nel momento in cui il procedimento penale si trovava già in fase di giudizio, egli non poteva invocare un’immunità per ostacolare la prosecuzione di tale procedimento. Nel dispositivo della suddetta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha dichiarato, in particolare, che non era necessario autorizzare il ricorrente a recarsi presso la sede del [OSCURATO:PERSONA], né la sua scarcerazione, né dichiarare la nullità della sentenza del 14 ottobre 2019 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), né presentare una richiesta di revoca dell’immunità al [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha parimenti deciso di comunicare detta ordinanza alla commissione elettorale centrale e al [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso giorno, tale giudice ha, inoltre, deciso di esaminare la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del 3 gennaio 2020 della commissione elettorale centrale con procedimento ordinario e ha respinto le richieste di [adozione di] provvedimenti di estrema urgenza presentate in tale contesto dal ricorrente.
30
Il 10 e il 13 gennaio 2020, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ha completato, a nome del ricorrente, la sua domanda del 20 dicembre 2019 (v. punto 27 supra), chiedendo al presidente del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, di rifiutare di dichiarare vacante il seggio del ricorrente e producendo documenti supplementari.
31
Durante la seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] annunciava che il [OSCURATO:PERSONA] prendeva atto, in seguito alla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), dell’elezione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 2 luglio 2019. Inoltre, egli annunciava che, in seguito alla decisione del 3 gennaio 2020 della commissione elettorale centrale e dell’ordinanza del 9 gennaio 2020 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), il [OSCURATO:PERSONA] constatava la vacanza del seggio del ricorrente a partire dal 3 gennaio 2020 (in prosieguo: la «constatazione del 13 gennaio 2020»).
Procedimento e conclusioni delle parti
32
Con atto introduttivo presentato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2020, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
33
Inoltre, con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il ricorrente ha proposto, da un lato, una domanda di provvedimenti provvisori, iscritta a ruolo con il numero T‑24/20 R e, dall’altro, una domanda di procedimento accelerato ai sensi degli articoli da 151 a 155 del regolamento di procedura del Tribunale.
34
Con ordinanza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑24/20 R
, non pubblicata,
EU:T:2020:78
), il vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese. Tale ordinanza è stata impugnata dinanzi alla Corte il 13 maggio 2020 ed è stata iscritta a ruolo con il numero C‑201/20 P(R).
35
Il 4 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere osservazioni in merito alla domanda di trattamento accelerato del procedimento.
36
Il 13 febbraio 2020, la Sesta Sezione del Tribunale ha deciso di accogliere la domanda di trattamento accelerato del procedimento. Tale decisione è stata notificata alle parti lo stesso giorno.
37
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
38
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2020, il ricorrente ha presentato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
39
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere l’eccezione d’irricevibilità;
–
annullare, in sostanza, la constatazione del 13 gennaio 2020 e il rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA];
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
40
Il ricorrente chiede altresì al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento, in sostanza, al fine di invitare il [OSCURATO:PERSONA] e il suo presidente a produrre, in primo luogo, l’originale o una copia certificata conforme dei fascicoli relativi alla constatazione del 13 gennaio 2020 e alla domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (comprese le eventuali relazioni giuridiche e documenti di qualsiasi natura), o, in mancanza, il certificato di inesistenza di tali fascicoli e, in secondo luogo, le notifiche della decisione del 3 gennaio 2020 della commissione centrale elettorale e dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) del 9 gennaio 2020.
41
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
–
condannare il ricorrente alle spese.
42
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 marzo 2020, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle domande del [OSCURATO:PERSONA].
43
Con lettera del 21 luglio 2020, il Tribunale ha rivolto quesiti alle parti a titolo di misure di organizzazione del procedimento, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, ai quali le parti hanno risposto il 31 agosto 2020, ossia entro i termini impartiti.
44
Nella sua risposta del 31 agosto 2020 ai quesiti scritti del Tribunale, il ricorrente chiede, in subordine, che il Tribunale voglia riunire l’eccezione di irricevibilità al merito.
45
Con ordinanza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [
C‑201/20 P(R)
, non pubblicata,
EU:C:2020:818
], la vicepresidente della Corte ha respinto il ricorso contro l’ordinanza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑24/20 R
, non pubblicata,
EU:T:2020:78
), e, in sostanza, ha condannato il ricorrente alle spese relative al procedimento di impugnazione.
In diritto
46
In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nella fattispecie, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.
47
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso sulla base del rilievo che la constatazione del 13 gennaio 2020, da un lato, e l’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, non sarebbero atti che arrecano pregiudizio idonei a costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
48
Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti gli atti, a prescindere dalla loro natura o dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione,
60/81
,
EU:C:1981:264
, punto
9
, e del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑362/08 P
,
EU:C:2010:40
, punto
51
; v., inoltre, sentenza del 25 ottobre 2017, Romania/Commissione,
C‑599/15 P
,
EU:C:2017:801
, punto
47
e giurisprudenza citata).
49
Per determinare se l’atto impugnato produca siffatti effetti, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione dell’Unione emanante (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione,
C‑16/16 P
,
EU:C:2018:79
, punto
32
e giurisprudenza citata).
50
Secondo la giurisprudenza, non solo gli atti preparatori si sottraggono al sindacato giurisdizionale previsto all’articolo 263 TFUE, ma anche qualsiasi atto che non produca effetti giuridici vincolanti, quali gli atti confermativi e gli atti meramente esecutivi, le semplici raccomandazioni e i pareri nonché, in linea di principio, le istruzioni interne [v. ordinanza del 14 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland)/Commissione,
C‑477/11 P
,
EU:C:2012:292
, punto
52
e giurisprudenza citata]. Inoltre, atti a carattere meramente informativo non possono né influire sugli interessi del destinatario né modificare la situazione giuridica di quest’ultimo rispetto alla situazione precedente al ricevimento di tali atti (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑15/11
,
EU:T:2012:661
, punto
30
e giurisprudenza citata).
51
Dalla giurisprudenza risulta parimenti che la risposta di un’istituzione dell’Unione a una domanda ad essa rivolta non costituisce necessariamente una decisione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che renda così possibile al destinatario il rimedio del ricorso d’annullamento (ordinanza del 27 gennaio 1993, Miethke/[OSCURATO:PERSONA],
C‑25/92
,
EU:C:1993:32
, punto
10
; dell’11 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
T‑22/98
,
EU:T:1998:286
, punto
34
, e del 5 settembre 2012, Farage/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
T‑564/11
, non pubblicata,
EU:T:2012:403
, punto
27
).
52
Infine, risulta dalla giurisprudenza che, quando una decisione di un’istituzione dell’Unione è negativa, tale decisione va considerata in funzione della natura della domanda cui risponde (sentenze dell’8 marzo 1972, Nordgetreide/Commissione,
42/71
,
EU:C:1972:16
, punto
5
; del 24 novembre 1992, Buckl e a./Commissione,
C‑15/91 e C‑108/91
,
EU:C:1992:454
, punto
22
, e del 9 ottobre 2018, Multiconnect/Commissione,
T‑884/16
, non pubblicata,
EU:T:2018:665
, punto
45
). In particolare, un rifiuto può costituire oggetto di un ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, allorquando l’atto che l’istituzione dell’Unione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione (v. sentenza del 22 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
T‑330/94
,
EU:T:1996:154
, punto
32
e giurisprudenza citata).
53
Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare la natura di atto impugnabile, in primo luogo, della constatazione del 13 gennaio 2020 e, in secondo luogo, dell’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della domanda di annullamento della constatazione del 13 gennaio 2020
54
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la constatazione del 13 gennaio 2020 non è un atto che produce effetti giuridici vincolanti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, sulla base del rilievo che, in sostanza, la vacanza del seggio del ricorrente risulterebbe esclusivamente da una decisione delle autorità spagnole adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, di cui esso sarebbe obbligato a prendere atto in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno.
55
Il ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità nella parte in cui essa riguarda il ricorso contro la constatazione del 13 gennaio 2020. Infatti, il ricorrente ritiene che la constatazione del 13 gennaio 2020 abbia prodotto effetti giuridici «rilevanti». In particolare, essa avrebbe impedito il riconoscimento del suo status di deputato europeo e lo avrebbe così privato della possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] rifiutasse di revocare la sua immunità. Inoltre, il ricorrente fa valere, in sostanza, che, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rifiutare di constatare la vacanza del suo seggio. A tal proposito, il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] poteva valutare, da un lato, l’inosservanza, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), delle procedure nazionali nonché della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), e, dall’altro, la violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7 e del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
56
In primo luogo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, TUE e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il [OSCURATO:PERSONA] agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite dai trattati.
57
L’articolo 13, paragrafo 1, dell’atto elettorale enuncia che un seggio si rende vacante quando il mandato di un deputato europeo scade in caso di dimissioni o di decesso o di decadenza del mandato. Trattandosi di quest’ultima ipotesi, l’articolo 13, paragrafo 3, di detto atto dispone che, quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un deputato europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione e che le autorità nazionali competenti ne informano il [OSCURATO:PERSONA].
58
Inoltre dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno risulta che qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al presidente del [OSCURATO:PERSONA] la fine del mandato di un deputato europeo a causa di un’ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente in uno Stato membro, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale, o a causa della revoca del mandato del deputato interessato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso atto, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] informa l’istituzione che il mandato è terminato alla data comunicata dalle autorità competenti dello Stato membro.
59
Dalla sistematica delle disposizioni richiamate ai punti da 56 a 58 supra risulta che il [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcuna competenza a controllare la decisione delle autorità di uno Stato membro che dichiara, in applicazione del diritto interno, la revoca del mandato di un deputato europeo o l’esistenza di un’ulteriore incompatibilità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale e la decisione di vacanza del seggio che ne deriva, essendo l’istituzione semplicemente informata di tale vacanza da parte delle autorità nazionali. D’altronde, è ciò che la Corte ha dichiarato, a prima vista, ai punti 62 e 73 dell’ordinanza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [
C‑201/20 P(R
), non pubblicata,
EU:C:2020:818
].
60
Tale interpretazione è confortata dal testo degli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale e dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno (v. punti 3, 4 e 6 supra). Infatti, da una lettura congiunta delle summenzionate disposizioni si evince che, posto che gli Stati membri restano in linea di principio competenti a disciplinare la procedura elettorale, il [OSCURATO:PERSONA] non dispone d’alcuna competenza che gli consenta di rimettere in discussione la regolarità della proclamazione dei risultati elettorali effettuata dagli Stati membri o di controllarne la conformità con il diritto dell’Unione (sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
, punto
69
), né di decidere sulle contestazioni relative alla validità del mandato dei neoeletti deputati europei quando esse sono fondate sulle disposizioni nazionali cui l’atto elettorale rinvia (v. articolo 12 dell’atto elettorale e articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno). Quindi, tenuto conto del rinvio alle disposizioni della legislazione nazionale operato dall’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, occorre ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non disponga neanche della competenza a decidere in merito alle contestazioni relative alla vacanza del seggio di un deputato europeo, quando quest’ultima deriva dalla decadenza del mandato elettorale espressamente prevista da tale legislazione (v., per analogia, sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑208/03 P
,
EU:C:2005:429
, punto
51
).
61
In secondo luogo, nella sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑208/03 P
,
EU:C:2005:429
), la Corte ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della versione iniziale dell’atto elettorale, divenuto l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, metteva chiaramente in rilievo la totale mancanza di potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA] poiché, nell’ipotesi particolare di tale disposizione, il suo ruolo non consisteva nell’accertare la vacanza del seggio di un deputato europeo, bensì, nel prendere semplicemente atto di tale vacanza che era già stata accertata dalle autorità nazionali. La Corte ha parimenti precisato che, nelle altre ipotesi relative, in particolare, alle dimissioni o al decesso di uno dei suoi membri, il [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo più attivo, dal momento che accertava esso stesso la vacanza del seggio e ne informava lo Stato membro interessato (sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑208/03 P
,
EU:C:2005:429
, punto
50
).
62
Nella sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑208/03 P
,
EU:C:2005:429
), la Corte ha quindi confermato la sentenza del 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑353/00
,
EU:T:2003:112
), nella quale, nei punti da 90 a 97, il Tribunale aveva dichiarato, in sostanza, che la presa d’atto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della vacanza del seggio di un deputato europeo in applicazione delle disposizioni nazionali, sul fondamento dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della versione iniziale dell’atto elettorale, non era un atto impugnabile, in quanto non era destinato a produrre effetti giuridici propri.
63
In terzo luogo, occorre rammentare che l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale ha sostituito l’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della versione iniziale dell’atto elettorale, il quale disponeva che «[q]uando la vacanza risulta[va] dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest’ultimo ne informa[va] il [[OSCURATO:PERSONA]] che ne prende[va] atto».
64
Orbene, l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale si è limitato a chiarire tale disposizione senza modificarne la sostanza. Quindi, da un lato, l’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale precisa che il mandato di deputato europeo scade in applicazione della legislazione nazionale che stabilisce espressamente la decadenza di tale mandato e, dall’altro, ha soppresso il riferimento alla «presa d’atto», da parte del [OSCURATO:PERSONA], della vacanza notificata dalle autorità nazionali qualora quest’ultima rientri nell’ipotesi prevista in tale articolo.
65
Le modifiche menzionate al punto 64 supra confermano che, quando la vacanza del seggio di un deputato europeo deriva dalla decadenza del suo mandato pronunciata in applicazione della legislazione nazionale, il [OSCURATO:PERSONA] non dispone comunque di alcun potere per controllare della decisione delle autorità nazionali che constata detta vacanza o per rifiutare di tenerne conto (v. giurisprudenza citata al punto 61 supra).
66
Quindi, l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della versione iniziale dell’atto elettorale, sancita dalla Corte nella sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑208/03 P
,
EU:C:2005:429
, punto
50
), e confermata, in sostanza, dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/07 e C‑9/08
,
EU:C:2009:275
, punto
55
), resta pertinente alla luce dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale.
67
Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorrente sostiene erroneamente che, alla luce della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), e dell’inosservanza di quest’ultima da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), il [OSCURATO:PERSONA] poteva constatare che il suo seggio non era vacante.
68
Peraltro, nella fattispecie, dal fascicolo di causa non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un qualsivoglia controllo sulla decisione del 3 gennaio 2020 della commissione elettorale centrale e sull’ordinanza del 9 gennaio 2020 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) che sono all’origine della vacanza del seggio del ricorrente. Quindi, benché nella seduta plenaria del 13 gennaio 2020 il presidente del [OSCURATO:PERSONA] abbia annunciato che il [OSCURATO:PERSONA] «constata[va]» la vacanza del seggio del ricorrente, occorre considerare che egli si è limitato, in sostanza, a informare l’istituzione in merito a detta vacanza, così come previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno.
69
Ne consegue che, nella fattispecie, i provvedimenti che hanno prodotto effetti giuridici obbligatori che possano aver inciso sulla situazione giuridica del ricorrente sono la decisione del 3 gennaio 2020 della commissione elettorale centrale e l’ordinanza del 9 gennaio 2020 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), che, di per sé, traggono le conseguenze dalla sentenza del 14 ottobre 2019 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) che ha condannato il ricorrente a una pena di tredici anni di reclusione, da un lato, e a una pena di tredici anni di interdizione assoluta, che comporta la perdita definitiva di tutti i pubblici incarichi, dall’altro.
70
Infatti, dalla decisione del 3 gennaio 2020 della commissione elettorale centrale risulta che la condanna del ricorrente a una pena privativa della libertà in virtù di una sentenza definitiva implicava, di diritto, la perdita del suo mandato di deputato, in quanto egli ricadeva nell’ambito di applicazione della clausola d’ineleggibilità prevista all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della legge elettorale spagnola, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, di tale legge, e ciò conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata in tale decisione.
71
Pertanto, nella seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a informare l’istituzione di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente dalle decisioni delle autorità spagnole richiamate al punto 69 supra (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑208/03 P
,
EU:C:2005:429
, punto
49
).
72
Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, un atto a carattere informativo non può incidere sugli interessi di un destinatario né modificare la situazione giuridica di quest’ultimo rispetto alla situazione precedente alla ricezione di detto atto (v. ordinanze del 4 ottobre 2007, Finlandia/Commissione,
C‑457/06 P
, non pubblicata,
EU:C:2007:582
, punto
36
e giurisprudenza citata; del 12 giugno 2019, Durand e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑702/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:408
, punto
34
e giurisprudenza citata, e sentenza dell’8 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑490/18
, non pubblicata,
EU:T:2020:318
, punto
46
e giurisprudenza citata).
73
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre concludere che la constatazione del 13 gennaio 2020 è un atto a carattere meramente informativo i cui effetti giuridici non sono distinti da quelli derivanti dalle decisioni richiamate al punto 69 supra e, pertanto, non può essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
74
Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti invocati dal ricorrente.
Sull’argomento vertente sull’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno in caso di revoca del mandato di deputato europeo
75
Il ricorrente fa valere, in sostanza, che il potere di rifiutare la constatazione della vacanza del seggio di un deputato in presenza di un’inesattezza materiale, conferito al [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, troverebbe applicazione anche alle ipotesi di revoca e di incompatibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7, di detto regolamento, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rifiutare di constatare la vacanza del suo seggio di deputato, poiché avrebbe potuto direttamente valutare la violazione del diritto dell’Unione e la mancata sospensione dei procedimenti nazionali da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema).
76
L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno consente al [OSCURATO:PERSONA], in particolare, di rifiutare la constatazione della vacanza del seggio di un deputato europeo nel caso in cui «[l]a rinuncia [al mandato di deputato europeo] appai[a] inficiat[a] da inesattezze materiali, o da vizi di consenso».
77
Dalla giurisprudenza risulta che, conformemente al principio di gerarchia delle norme, una disposizione del regolamento interno non può consentire di derogare alle disposizioni dell’atto elettorale e conferire al [OSCURATO:PERSONA], o al suo presidente, competenze più estese rispetto a quelle che essi detengono in forza di tale atto [sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA],
C‑393/07
, non pubblicata,
EU:C:2009:275
, punto
48
; v., inoltre, ordinanza del 13 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Donnici,
C‑512/07 P(R) e C‑15/08 P(R)
,
EU:C:2009:3
, punto
45
e giurisprudenza citata].
78
Nella fattispecie, l’atto elettorale non ha attribuito una competenza al [OSCURATO:PERSONA], o al suo presidente, a controllare la decadenza del mandato di un deputato europeo in applicazione della normativa nazionale o a impedire che tale decadenza produca i suoi effetti conformemente a tale normativa (v. punti da 56 a 66 supra).
79
Quindi, qualsiasi interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno che consista a riconoscere una siffatta competenza al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario all’atto elettorale e violerebbe il principio di gerarchia delle norme menzionato al punto 77 supra.
80
In ogni caso, da un lato, è giocoforza constatare che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno non riguarda espressamente l’ipotesi in cui la vacanza del seggio risulterebbe dalla revoca del mandato di deputato europeo in virtù del diritto interno.
81
Dall’altro, dall’articolo 4 del regolamento interno si deduce che i poteri del [OSCURATO:PERSONA], o del suo presidente, si distinguono in funzione delle motivazioni all’origine della vacanza del seggio di deputato. In particolare, dal testo di tale disposizione risulta che il [OSCURATO:PERSONA] «dichiara» la vacanza in caso di dimissioni di un deputato (articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento interno) e «constata» la vacanza in caso di nomina o di elezione di un deputato a una delle funzioni incompatibili con l’esercizio del mandato di deputato europeo elencate all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’atto elettorale (articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento interno), mentre invece esso non esercita alcun ruolo attivo nel caso in cui la vacanza del seggio derivi dall’applicazione del diritto interno, ossia in caso di «revoca», o di «ulteriore incompatibilità» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’atto elettorale (articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno). Infatti, in quest’ultimo caso, il [OSCURATO:PERSONA] è semplicemente informato dal suo presidente del fatto che il mandato del deputato è terminato (v. punto 58 supra).
82
Quindi, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, da un’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’articolo 4 del regolamento interno si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] può controllare o rifiutare di prendere atto della vacanza del seggio di un deputato europeo in applicazione del paragrafo 7 di tale disposizione solo se esso dispone, a monte, del potere di intervenire nella procedura relativa a tale vacanza, ossia, unicamente nel caso in cui esso sia condotto a «dichiarare» le dimissioni di un deputato sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento interno o a «constatare» la vacanza del seggio del deputato sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento (v. punto 81 supra).
83
Inoltre, è giocoforza constatare che il ricorrente avrebbe auspicato che il [OSCURATO:PERSONA] constatasse la violazione del diritto dell’Unione e l’inosservanza delle procedure nazionali da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) (v. punti 55 e 75 supra). Ciò andrebbe al di là del controllo dell’esattezza materiale della vacanza del seggio o dell’esistenza di un vizio di consenso [v., in tal senso, ordinanza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑201/20 P(R)
, non pubblicata,
EU:C:2020:818
, punti
72
e
73
].
84
Del resto, la verifica del rispetto, da parte delle autorità nazionali, delle procedure previste dalla normativa nazionale e dal diritto dell’Unione non rientra nella competenza del [OSCURATO:PERSONA], bensì di quella dei giudici spagnoli e, eventualmente, della Corte quando quest’ultima è investita di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑353/00
,
EU:T:2003:112
, punto
91
).
85
Tenuto conto di quanto precede, il ricorrente non può fondatamente sostenere che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e avrebbe dovuto rifiutare di «constatare» la vacanza del suo seggio sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno.
86
Quindi, l’argomento del ricorrente deve essere respinto.
Sull’argomento secondo cui la ricevibilità del ricorso dovrebbe essere valutata alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
87
Il ricorrente afferma, in sostanza, che la ricevibilità del presente ricorso debba essere valutata alla luce dei diritti fondamentali sanciti all’articolo 39, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
88
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, TUE, le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. Nello stesso modo, in forza dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, quest’ultima non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati [v. ordinanza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑201/20 P(R)
, non pubblicata,
EU:C:2020:818
, punto
82
e giurisprudenza citata].
89
Peraltro, il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è assicurato, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. A tal fine, mediante gli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, da un lato, e l’articolo 267 TFUE, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione,
C‑274/12 P
,
EU:C:2013:852
, punto
57
).
90
Inoltre, conformemente alla giurisprudenza costante richiamata al punto 48 supra, il ricorso di annullamento di cui all’articolo 263 TFUE è possibile contro tutti gli atti, a prescindere dalla loro natura o dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo.
91
Ne consegue che le disposizioni della Carta non hanno ad oggetto di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio,
C‑583/11 P
,
EU:C:2013:625
, punto
97
).
92
Pertanto, l’argomento del ricorrente deve essere respinto, nonché, di conseguenza, la sua affermazione, inconferente, secondo la quale la soluzione accolta nelle sentenze del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑208/03 P
,
EU:C:2005:429
), e del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/07 e C‑9/08
,
EU:C:2009:275
), non sarebbe trasponibile al caso di specie, in quanto tali sentenze sarebbero anteriori all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta.
93
Infine, nell’ipotesi in cui il ricorrente intendesse far valere che l’asserita violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del diritto di voto e di eleggibilità nonché del diritto a una buona amministrazione, sanciti rispettivamente agli articoli 39 e 41 della Carta, renderebbe ricevibile il ricorso contro la constatazione del 13 gennaio 2020, occorre constatare che tale eventuale violazione è una questione che rientra nell’esame della legittimità di fondo di tale constatazione e, pertanto, non è affatto pertinente al fine della valutazione della ricevibilità del presente ricorso. Quindi, tale argomento dovrebbe in ogni caso essere respinto in quanto inconferente.
Sull’argomento relativo al fatto che la ricevibilità della domanda di annullamento della constatazione del 13 gennaio 2020 sarebbe collegata al rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]
94
Il ricorrente sostiene che il ricorso contro la constatazione del 13 gennaio 2020 sia ricevibile, in quanto esso sarebbe collegato all’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e produrrebbe dunque effetti distinti da quelli derivanti dalla semplice attuazione di una situazione giuridica distinta prevista dal diritto nazionale.
95
Innanzitutto, così come fatto valere giustamente dal [OSCURATO:PERSONA], le procedure che hanno condotto alla constatazione del 13 gennaio 2020 e all’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] sono distinte e indipendenti l’una dall’altra. Del resto, tali procedure sono disciplinate da disposizioni distinte, ossia, la prima, dall’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno e, la seconda, dall’articolo 8 dello stesso regolamento.
96
Inoltre, emerge dai punti da 56 a 70 supra che la vacanza del seggio di deputato del ricorrente, che è stata notificata al presidente del [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità spagnole conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale, risulta dall’applicazione della normativa spagnola.
97
Peraltro, occorre rammentare che una disposizione del regolamento interno non può consentire di derogare alle disposizioni dell’atto elettorale (v. punto 77 supra). Quindi, nella fattispecie, il fatto che il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] fosse investito della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno non poteva conferire al [OSCURATO:PERSONA], o al suo presidente, una competenza a impedire che la vacanza del seggio di deputato del ricorrente, che risulta dall’applicazione della normativa spagnola, producesse i suoi effetti.
98
In fine, e in ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene giustamente che la ricevibilità della richiesta diretta all’annullamento della constatazione del 13 gennaio 2020 non può dipendere dalla circostanza in cui la legittimità di un’altra decisione sarebbe stata parimenti contestata nello stesso ricorso.
99
Quindi, l’argomento del ricorrente deve essere respinto.
100
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, la domanda diretta contro la constatazione del 13 gennaio 2020 deve essere respinta in quanto irricevibile.
[OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della domanda di annullamento dell’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]
101
[OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiarare l’irricevibilità della domanda di annullamento nella parte in cui riguarda il rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito esso fa valere, in sostanza, che tale domanda è diretta contro un atto inesistente e che, in ogni caso, l’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] non produrrebbe effetti giuridici vincolanti e dunque non sarebbe un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
102
Il ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità nella parte in cui riguarda la domanda diretta contro l’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, il ricorrente fa valere che tale atto esiste e che si tratta di un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto avrebbe prodotto effetti negativi rilevanti sulla sua situazione giuridica. In particolare, il ricorrente ritiene che, respingendo la domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], il presidente del [OSCURATO:PERSONA] si sia rifiutato di riconoscere la sua qualità di deputato europeo e, pertanto, gli abbia impedito, da un lato, di esercitare le sue funzioni di deputato e, dall’altro, di far valere tale status dinanzi ai giudici spagnoli.
103
Nella fattispecie, da un lato, dal fascicolo di causa non risulta che la domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] sia stata espressamente respinta dal presidente del [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, il ricorrente riconosce che la sola reazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale domanda è stata «il decorso del tempo e il rigetto di [tale] domanda con [la constatazione del 13 gennaio 2020]».
104
Dall’altro, occorre rilevare che, in linea di principio, il mero silenzio di un’istituzione non può essere equiparato ad un rifiuto implicito, salvo quando tale conseguenza sia espressamente prevista da una disposizione di diritto dell’Unione. Senza escludere che, in talune circostanze specifiche, tale principio possa non trovare applicazione, per cui si possa eccezionalmente ritenere che il silenzio o la mancata azione da parte dell’istituzione possa avere valore di decisione implicita di rifiuto, occorre considerare che l’assenza di risposta espressa alla domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] non è costitutiva di una decisione implicita di rigetto di tale domanda (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore,
C‑123/03 P
,
EU:C:2004:783
, punto
45
). Infatti, nel caso di specie, non vi è un termine alla scadenza del quale si considera adottata una decisione implicita sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, né sussistono circostanze eccezionali che consentano di ritenere esistente una simile decisione.
105
In particolare, contrariamente a quanto afferma in sostanza il ricorrente, la domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] non è stata implicitamente respinta dalla constatazione del 13 gennaio 2020, che è stata adottata sul fondamento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’atto elettorale e dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento interno (v. punto 95 supra) e non fa né espressamente né implicitamente riferimento alla domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA].
106
Ne consegue che la domanda di annullamento dell’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto irricevibile nella parte in cui essa è diretta contro un atto inesistente.
107
Ad abundatiam, anche supponendo che la constatazione del 13 gennaio 2020 possa essere interpretata nel senso che riveli un rigetto implicito della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], il ricorso contro tale rigetto implicito sarebbe in ogni caso irricevibile nella parte in cui non sarebbe diretto contro un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
108
In via preliminare, occorre rilevare che la domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] non è una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento interno (in prosieguo: la «richiesta di difesa dell’immunità»), bensì una domanda rivolta al presidente del [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 8 del suddetto regolamento affinché egli prenda urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di cui il ricorrente avrebbe beneficiato in qualità di deputato europeo.
109
Dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno risulta, da un lato, che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] è investito d’ufficio della decisione di prendere o meno un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità di un deputato arrestato o privato della sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, mentre tale disposizione non prevede che un deputato europeo possa adire il presidente del [OSCURATO:PERSONA] di una domanda in tal senso. Dall’altro, ai sensi di tale disposizione, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] «può» prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo.
110
Quindi, dal testo dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno si deduce che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non è affatto obbligato a prendere un’iniziativa volta a confermare l’immunità di un deputato europeo e che egli dispone di un potere discrezionale al riguardo, anche qualora tale deputato sia arrestato o privato della sua libertà di movimento in violazione apparente dei suoi privilegi e immunità.
111
Tale potere discrezionale è confermato dall’assenza di diritti procedurali di cui dispongono i deputati europei nell’ambito della procedura di cui all’articolo 8 del regolamento interno, mentre questi ultimi dispongono espressamente di siffatti diritti nell’ambito della procedura disciplinata dagli articoli 7 e 9 di tale regolamento. A tal proposito, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] è obbligato a istruire una richiesta di difesa dell’immunità che gli è rivolta da un deputato o un ex deputato e, pertanto, a comunicarla in Aula e a trasmetterla alla commissione parlamentare competente. Inoltre, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 6, di tale regolamento, il deputato europeo interessato dispone del diritto di essere ascoltato e di produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Ancora, l’articolo 9, paragrafo 10, dello stesso regolamento impone al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di comunicargli immediatamente la decisione adottata dall’istituzione. In fine, l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento interno dispone che, nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato europeo, il deputato interessato può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento.
112
Contrariamente a quanto afferma, in sostanza, il ricorrente, il fatto di disporre di diritti procedurali in forza dell’articolo 41 della Carta non inficia la constatazione di cui al punto 111 supra, secondo la quale l’articolo 8 del regolamento interno non conferisce siffatti diritti ai deputati europei.
113
Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che il potere discrezionale conferito al presidente del [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 8 del regolamento interno escluda il diritto del ricorrente di esigere da quest’ultimo che prenda urgentemente un’iniziativa volta a confermare la sua immunità (v., in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione,
C‑137/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2016:904
, punto
22
e giurisprudenza citata; sentenza del 9 settembre 2015, SV Capital/ABE,
T‑660/14
,
EU:T:2015:608
, punti
47
e
48
, e ordinanza del 23 gennaio 2019, MLPS/Commissione,
T‑304/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:34
, punto
16
).
114
Ne consegue che l’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato un atto che produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Di conseguenza, esso non costituirebbe un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
115
Quindi, occorre respingere l’argomento del ricorrente diretto a dimostrare che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo di prendere urgentemente un’iniziativa ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno e di adottare, in tale contesto, diversi provvedimenti nei confronti delle autorità spagnole.
116
In primo luogo, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo il quale, in sostanza, dalla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), risulterebbe, da un lato, che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’obbligo di prendere un’iniziativa ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno per tutelare l’immunità di cui egli godrebbe ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7 e, dall’altro, che tale iniziativa avrebbe vincolato le autorità nazionali. A tal proposito, basta constatare che, nella sentenza summenzionata, la Corte non ha affatto interpretato, e neppure menzionato, l’articolo 8 del regolamento interno e si è limitata a ricordare gli obblighi che incombevano alle autorità nazionali in applicazione, segnatamente, dell’articolo 9 del protocollo n. 7 (v. punto 26 supra).
117
In secondo luogo, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo il quale, in sostanza, i deputati europei arrestati o privati della libertà di movimento in apparente violazione dei propri privilegi e immunità avrebbero il diritto di esigere dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] che egli prenda un’iniziativa sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, in quanto tale articolo conferirebbe ad essi un diritto soggettivo a che il [OSCURATO:PERSONA] agisca in difesa delle immunità di cui essi godono in virtù degli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7.
118
A tal proposito, è sufficiente rilevare che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 attribuiscono diritti soggettivi ai deputati europei e non le disposizioni del regolamento interno (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2008, Mote/[OSCURATO:PERSONA],
T‑345/05
,
EU:T:2008:440
, punto
28
, e del 17 gennaio 2013, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA],
T‑346/11 e T‑347/11
,
EU:T:2013:23
, punto
58
).
119
Inoltre, occorre respingere in quanto inconferente l’affermazione del ricorrente secondo la quale le immunità di cui agli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 farebbero parte del diritto di voto e di eleggibilità sancito all’articolo 39 della Carta, la cui violazione potrebbe essere invocata contro il presidente del [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 51 di detta Carta, e di cui il Tribunale deve esigere il rispetto conformemente al diritto a una protezione giurisdizionale effettiva prevista all’articolo 47 della Carta. Infatti, tale affermazione riguarda la legittimità nel merito dell’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e non è pertinente ai fini dell’accertamento della ricevibilità del presente ricorso.
120
In terzo luogo, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo il quale un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] adottata sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno avrebbe l’effetto di obbligare le autorità spagnole a constatare il loro obbligo di rispettare, da un lato, le immunità riconosciute ai deputati europei nonché l’integrità del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, il diritto dell’Unione e, più in particolare, il principio di leale cooperazione.
121
Anzitutto, l’obbligo delle autorità spagnole di rispettare le immunità di cui godono i deputati europei in forza degli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 deriva direttamente dall’acquisizione dello status di deputato europeo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA],
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
, punto
81
) e non da un’iniziativa che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] deciderebbe di prendere, eventualmente, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno.
122
Inoltre, l’articolo 8 del regolamento interno impiega il termine «iniziativa» e non il termine «decisione», impiegato all’articolo 9 di tale regolamento che disciplina la procedura avviata in seguito a una richiesta di difesa dell’immunità o di una richiesta di revoca dell’immunità. Quindi, la formulazione stessa dell’articolo 8 del regolamento interno attesta il carattere non vincolante dell’iniziativa eventualmente presa d’urgenza dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle autorità nazionali che ne sarebbero destinatarie.
123
A tal proposito, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le azioni che possono essere intraprese dal suo presidente sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno potevano rivestire diverse forme, come una lettera attraverso la quale quest’ultimo attirava l’attenzione delle autorità nazionali sulla situazione del deputato interessato oppure una telefonata in tal senso.
124
In fine, nell’ipotesi in cui il presidente del [OSCURATO:PERSONA] decidesse di prendere una siffatta iniziativa, nessuna disposizione del protocollo n. 7, dell’atto elettorale o del regolamento interno prevede che le autorità nazionali siano tenute a darvi seguito, con la precisazione, a tal riguardo, che è comunque escluso che un qualsiasi obbligo a carico degli Stati membri possa essere stabilito solo sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA],
T‑346/11 e T‑347/11
,
EU:T:2013:23
, punto
137
).
125
Ne consegue che le iniziative che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] può prendere sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno costituiscono solo pareri sprovvisti di carattere vincolante nei confronti delle autorità nazionali alle quali sono rivolti (v. giurisprudenza citata al punto 50 supra).
126
Alla luce di quanto precede, occorre altresì respingere l’argomento del ricorrente secondo cui, in sostanza, dalla sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑346/11 e T‑347/11
,
EU:T:2013:23
), risulterebbe che, in mancanza di una richiesta di revoca dell’immunità di un deputato europeo interessato, le autorità nazionali sarebbero vincolate a un’iniziativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] adottata sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, poiché quest’ultima sarebbe diretta a tutelare l’immunità di cui all’articolo 9 del protocollo n. 7.
127
In ogni caso, la sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑346/11 e T‑347/11
,
EU:T:2013:23
), non è pertinente nella fattispecie. Da un lato, nella controversia che ha dato luogo a tale sentenza era in discussione una domanda di difesa dell’immunità diretta al [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 9 del regolamento interno e non una domanda al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere urgentemente un’iniziativa fondata sull’articolo 8 di tale regolamento. Dall’altro, nella sentenza summenzionata, il Tribunale si è limitato a dichiarare che una domanda di difesa dell’immunità era privata del suo oggetto in presenza di una richiesta di revoca dell’immunità (sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA],
T‑346/11 e T‑347/11
,
EU:T:2013:23
, punto
57
).
128
In quarto luogo, alla luce dei motivi esposti ai punti da 109 a 125 supra, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui, in sostanza, l’articolo 3, paragrafo 6, l’articolo 22, l’articolo 149 e l’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento interno, nonché l’articolo 51 della Carta, farebbero gravare sul presidente del [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di riconoscere e tutelare tutti i diritti derivanti dal suo status di deputato europeo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], cosicché un’iniziativa ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno produrrebbe effetti giuridici obbligatori.
129
Del resto, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 6, l’articolo 22, l’articolo 149 e l’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento interno non contengono norme intese ad assicurare la protezione dei privilegi e delle immunità di cui godono i deputati europei ai sensi degli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7.
130
Dall’altro, l’articolo 51 della Carta, che impone alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione il rispetto dei diritti garantiti da tale testo, secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze attribuite all’Unione nei trattati, non può conferire un effetto giuridico vincolante alle iniziative prese dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, sebbene tali iniziative non abbiano né ad oggetto né l’effetto di introdurre obblighi in capo agli Stati membri (v. punti da 121 a 125 supra).
131
In quinto luogo, il ricorrente sostiene che, poiché nella sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), la Corte ha dichiarato che il contenuto dell’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7 fosse determinato solo con riferimento al diritto dell’Unione, il ricorso contro l’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ricevibile, in sostanza, conformemente alla sentenza del 15 ottobre 2008, Mote/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑345/05
,
EU:T:2008:440
).
132
Nella controversia che ha dato luogo alla sentenza del 15 ottobre 2008, Mote/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑345/05
,
EU:T:2008:440
), era in discussione una decisione del [OSCURATO:PERSONA] di revocare l’immunità di un deputato europeo, che produce effetti giuridici vincolanti nella parte in cui essa priva automaticamente il deputato europeo interessato della sua immunità e, pertanto, autorizza le autorità nazionali ad avviare o proseguire procedure giudiziarie nei suoi confronti (sentenza del 15 ottobre 2008, Mote/[OSCURATO:PERSONA],
T‑345/05
,
EU:T:2008:440
, punti
29
e
30
). Tale decisione è dunque diversa da un’iniziativa ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno, che non produce alcun effetto diretto sulle procedure giudiziarie nazionali di cui il deputato europeo potrebbe essere oggetto.
133
Per di più, occorre rammentare che, al punto 91 della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑502/19
,
EU:C:2019:1115
), la Corte ha dichiarato che, conformemente all’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, spettava al giudice nazionale competente, che riteneva necessario mantenere una misura di custodia cautelare nei confronti di una persona che aveva acquisito lo status di deputato europeo, chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di revocare quanto prima l’immunità concessa dal secondo comma dell’articolo in parola (v. punto 26 supra).
134
Pertanto, nell’ipotesi in cui il presidente del [OSCURATO:PERSONA] prendesse un’iniziativa volta a confermare l’immunità di un deputato europeo, tale iniziativa non dispenserebbe le autorità nazionali dal loro obbligo di chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di revocare l’immunità del deputato interessato, il quale deriva direttamente dall’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 (v. punto 26 supra).
135
Quindi, l’argomento del ricorrente deve essere respinto.
136
In sesto luogo, occorre respingere in quanto inconferente l’argomento del ricorrente secondo cui, nella fattispecie, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe deciso di prendere o di non prendere un’iniziativa ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno, ma si sarebbe limitato a dichiararsi incompetente a tal proposito sulla base del rilievo che egli non avrebbe avuto lo status di deputato europeo, rifiutando così di riconoscergli tale status. Infatti, tale argomento è inteso a contestare il motivo per il quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apparentemente respinto la domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non può avere incidenza sulla ricevibilità del ricorso diretto contro tale asserito rigetto.
137
Alla luce di tutto quanto precede, occorre ritenere che, nell’ipotesi in cui il presidente del [OSCURATO:PERSONA] avesse respinto la domanda del 20 dicembre 2019, tale atto non avrebbe prodotto effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Di conseguenza, esso non costituirebbe un atto impugnabile con ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
138
Ne consegue che occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, respingere il ricorso in quanto irricevibile, senza avviare la discussione nel merito e senza che ci sia bisogno di decidere sulla domanda di adottare misure di organizzazione del procedimento proposta dal ricorrente (v. punto 40 supra).
[OSCURATO:PERSONA] di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
139
Ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento rimane privo di oggetto quando il ricorso è dichiarato irricevibile. Conformemente all’articolo 144, paragrafo 3, di tale regolamento, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, di detto regolamento, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito.
140
Nella fattispecie, poiché il ricorso è respinto nel suo insieme in quanto irricevibile, non occorre più statuire sull’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] spese
141
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
142
Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale nell’ambito della presente causa e della causa T‑24/20 R, conformemente alla domanda del [OSCURATO:PERSONA].
143
Infine, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito della causa T‑24/20 R.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese relative all’istanza d’intervento.
Lussemburgo, 15 dicembre 2020
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
A. [OSCURATO:PERSONA] giuridico
Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
Atto elettorale
Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo (2019 – 2024)
Antecedenti della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
[OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della domanda di annullamento della constatazione del 13 gennaio 2020
Sull’argomento vertente sull’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno in caso di revoca del mandato di deputato europeo
Sull’argomento secondo cui la ricevibilità del ricorso dovrebbe essere valutata alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sull’argomento relativo al fatto che la ricevibilità della domanda di annullamento della constatazione del 13 gennaio 2020 sarebbe collegata al rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della domanda di annullamento dell’asserito rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spese
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.