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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 41435/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Trieste; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] a Procurat rice generale Simonetta C i ccarelli, con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente , Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste confermava la condanna - anche in punto di definizione del trattamento sanzionatorio- di [OSCURATO:PERSONA] A bbat ti scianni per il reato di truffa consumata attraverso la vendita fraudolenta di bene sulla piattaforma “Subito.it”.

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva vizio di motivazione , essendo la sentenza impugnata del tuttocontraddittoria, atteso che, nella parte iniziale affermava che il ricorso era fondato «in punto di eccessività della pena », ma, nel seguito, confermava il trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunalein primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la contraddizione dedotta dal ricorrente sussiste e che la stessa non si presta ad alcuna re - interpretazione o emenda in questa sede.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste limitatamente al giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio.

Deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore Il P residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Trieste; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] a Procurat rice generale Simonetta C i ccarelli, con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente , Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste confermava la condanna - anche in punto di definizione del trattamento sanzionatorio- di [OSCURATO:PERSONA] A bbat ti scianni per il reato di truffa consumata attraverso la vendita fraudolenta di bene sulla piattaforma “Subito.it”. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva vizio di motivazione , essendo la sentenza impugnata del tuttocontraddittoria, atteso che, nella parte iniziale affermava che il ricorso era fondato «in punto di eccessività della pena », ma, nel seguito, confermava il trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunalein primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la contraddizione dedotta dal ricorrente sussiste e che la stessa non si presta ad alcuna re - interpretazione o emenda in questa sede. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste limitatamente al giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il P residente
Sentenza Cassazione n. 41435/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris