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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28648/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ìì N. 40378/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in punto di utilizzabilità dell'accerta- mento etilometrico, essendo stato l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. dato solo dopo l'effettuazione del test e senza che vi fosse la prova della taratura dell'appa- recchio, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova che l'imputato fosse alla guida in stato di ebbrezza.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, e, in particolare, hanno cor- rettamente ritenuto che, quandranche fosse fondata l'eccezione in punto di man- cato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc pen, la stessa non sarebbe scrutiinabile in quanto sanata dalla scelta del rito abbreviato effettuata dall'imputato.

Peraltro, questa Corte di legittimità, in più occasioni, ha evidenziato che siamo comunque di fronte ad accertamenti urgenti di polizia giudiziaria per i quali è pre- visto l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, co. 2, cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen.

E che non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accerta- mento all'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trasposto per iscritto col verbale successivamente redatto.

A meno di non volere e potere dimostrare che quanto scritto in quell'atto redatto dai pubblici ufficiali verbalizzanti sia falso (così Sez. 7, ord. n. 13254/2019).

L'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è necessariamente successivo a quello delle operazioni compiute di cui dà fedelmente conto, non essendo un caso - come rileva la Corte territoriale- che nei verbali di cui ci si occupa il verbo appare quasi sempre al passato ("abbiamo proceduto", "evidenziava", "il conducente in- terpellato", "acconsentiva"..

"l'accertamento ha fornito"... etc.); l'orario delle mi- surazioni mediante etilometro è perciò necessariamente precedente alla stesura del verbale" (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958).

N. 40378/2022 R.G.

2.2. E quanto alla taratura dell'apparecchio, il motivo è manifestamente in- fondato, la Corte territoriale appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito da questa Corte di legittimità secondo cui l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottopo- sizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso -- che non è quello in esame - in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, Rv. 281828).

2.3. Infine, il motivo in punto di responsabilità in cui si censura il provvedi-- mento impugnato perché non avrebbe motivato quanto all'effettività della guida in stato di ebbrezza da parte dell'odierno ricorrente, oltre che meramente ripro- positivo, è anche del tutto generico ed assertivo di fronte all'evidenza -corne ri- corda il provvedimento impugnato- che sul luogo del sinistro gli operanti non tro- varono altre persone e che il Crimi nell'immediatezza non ebbe a dichiarare alcun- ché, né la difesa ha dedotto sul punto circostanze specifiche e concrete.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento deila san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il /Cs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ìì N. 40378/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in punto di utilizzabilità dell'accerta- mento etilometrico, essendo stato l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. dato solo dopo l'effettuazione del test e senza che vi fosse la prova della taratura dell'appa- recchio, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova che l'imputato fosse alla guida in stato di ebbrezza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, e, in particolare, hanno cor- rettamente ritenuto che, quandranche fosse fondata l'eccezione in punto di man- cato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc pen, la stessa non sarebbe scrutiinabile in quanto sanata dalla scelta del rito abbreviato effettuata dall'imputato. Peraltro, questa Corte di legittimità, in più occasioni, ha evidenziato che siamo comunque di fronte ad accertamenti urgenti di polizia giudiziaria per i quali è pre- visto l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, co. 2, cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen. E che non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accerta- mento all'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trasposto per iscritto col verbale successivamente redatto. A meno di non volere e potere dimostrare che quanto scritto in quell'atto redatto dai pubblici ufficiali verbalizzanti sia falso (così Sez. 7, ord. n. 13254/2019). L'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è necessariamente successivo a quello delle operazioni compiute di cui dà fedelmente conto, non essendo un caso - come rileva la Corte territoriale- che nei verbali di cui ci si occupa il verbo appare quasi sempre al passato ("abbiamo proceduto", "evidenziava", "il conducente in- terpellato", "acconsentiva".. "l'accertamento ha fornito"... etc.); l'orario delle mi- surazioni mediante etilometro è perciò necessariamente precedente alla stesura del verbale" (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958). N. 40378/2022 R.G. 2.2. E quanto alla taratura dell'apparecchio, il motivo è manifestamente in- fondato, la Corte territoriale appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito da questa Corte di legittimità secondo cui l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottopo- sizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso -- che non è quello in esame - in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, Rv. 281828). 2.3. Infine, il motivo in punto di responsabilità in cui si censura il provvedi-- mento impugnato perché non avrebbe motivato quanto all'effettività della guida in stato di ebbrezza da parte dell'odierno ricorrente, oltre che meramente ripro- positivo, è anche del tutto generico ed assertivo di fronte all'evidenza -corne ri- corda il provvedimento impugnato- che sul luogo del sinistro gli operanti non tro- varono altre persone e che il Crimi nell'immediatezza non ebbe a dichiarare alcun- ché, né la difesa ha dedotto sul punto circostanze specifiche e concrete. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento deila san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il /Cs