CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1051/2025, emessa in data 17 novembre 2025, riformava meramente in punto di sanzione irrogata la sentenza resa, in data 23 aprile 2025, dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 co. 1 DPR 309/90, perché, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, deteneva illecitamente un'ingente quantità di sostanza stupefacente. Il predetto veniva, pertanto, condannato alla pena così diminuita e pari ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 17.400,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo i seguenti motivi di ricorso: con il primo lamenta vizio di motivazione per aver la Corte territoriale fondato la propria decisione su un'arbitraria ricostruzione dei fatti in assenza di elementi di rilevante spessore probatorio; con il secondp censura violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa riqualificazione della fattispecie di reato contestata nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. 3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 4. Si osserva, difatti, che i due motivi di ricorso, con il quale si è censurata la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili, dovendosi considerare che nel giudizio di appello vi è stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità da parte dell'imputato, unitameriè al proprio difensore. 7. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara P.Q.M