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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 28993/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10944-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]Antona, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al [OSCURATO:PERSONA] n. 27. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al [OSCURATO:PERSONA] n. 80. - controricorrente - Ric. 2021 n. 10944sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 e [OSCURATO:PERSONA]. -intimato - avverso la sentenza , n. cron. 363 /2021, del la [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEdepositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1446 del 2019: i ) accolse la domanda proposta, ex art. 2476 cod. civ. , dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in suo favore, della somma di € 1.200.000,00 per mala gestio e violazione dei doveri di vigilanza; ii ) condannò [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dal [OSCURATO:PERSONA] ed ivi rimasto contumace,a tenere indenne il menzionato convenuto in relazione alla condanna ricevuta nella misura del 50%, risultando la responsabilità per mala gestio ripartita tra i due in modo paritetico; iii ) respinse la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Hossein ai sensi dell’art. 2476, comma 6, cod. civ., rilevando che il primo era amministratore e non si trovava, quindi, nella posizione di socio danneggiato.

2. Il gravame promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 febbraio 2021, n. 363, resa nel contraddittorio con il Fallimento predetto e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 10944sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 2.1.In estrema sintesi, essa opinò che: i ) « per quanto possa ritenersi verosimile che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente truffato dal co-amministratore Hossein, tale circostanza non vale ad esimere lo stesso da responsabilità nei confronti della massa creditoria.Infatti, lo stesso appellante ha ammesso di non essersi mai interessato della gestione e della amministrazione della società, il chè altro non dimostra se non la aperta violazione dei doveri di vigilanza e controllo che la sua carica gli imponeva ex lege, anche in relazione all’operato del co - amministratore»; ii) «il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia, in ipotesi, rimasto vittima della truffa realizzata dal co-amministratore non potrà rilevare nei confronti della massa dei creditori, ma potrà soltanto valere ai fini della rivalsa nei rapporti interni tra l’appellante e l’Hossein.

In tale contesto, infatti, il primo potrà rivalersi sul condebitore in ragione del diverso grado di responsabilità imputabile a quest’ultimo»; iii) «Per quanto poi attiene alla quantificazione del risarcimento, pari all’ammontare del passivo fallimentare, la Corte rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in caso di mancata tenuta delle scritture contabili ed in presenza, come nella fattispecie, di molteplici ulteriori inadempimenti diversi dalla semplice mancata tenuta della contabilità, può essere utilizzata la differenza tra l’attivo, inesistente, ed il passivo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno»; iv) «Ai sensi dell’art. 1298 c.c., […], nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente.

Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di manleva nella sola misura del 50%, posto che l’accoglimento totale della stessa avrebbe comportato l’accertamento della omessa responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA].

Viceversa, a fronte della ritenuta responsabilità di quest’ultimo per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 2476 c.c., sarebbe stato contraddittorio accogliere la domanda di manleva nella misura del 100%»; v) «…il [OSCURATO:PERSONA] non era un semplice socio, ma ricopriva la carica di amministratore delCentro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la conseguenza che Ric. 2021 n. 10944sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 egli non può quindi avvalersi del rimedio previsto in favore del socio danneggiato: il danno, infatti, è stato prodotto proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], insieme al co- amministratore Hossein».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricor so [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. .

Ha r esist ito , con controricorso, corredato da analoga memoria, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, exart. 365 cod. proc. civ., all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona.

Non svolge difese in questa sede il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La procura ad litemconferita da [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA]Antona, rilasciata su di un foglio allegato all’odierno ricor s o, reca, t ra le altre, la seguente dicitura : « Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] […] dichiara […] di nominare quale difensore l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona del Foro di Firenze, conferendo alla stessa mandato a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento civile avente ad oggetto l’azione di responsabilità degli amministratori intentata dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ed estesa nei suoi confronti, con la forma e nei modi ritenuti da costei più opportuni, e ciò in ogni sua fase e grado, anche esecutiva, cautelare e di impugnazione (incluso il grado innanzi alla Suprema Corte di Cassazione), conferendole ogni più ampia facoltà di legge […] » .

2. Il fallimento controricorrente ha eccepito il difetto di specialità della suddetta procura ex art. 365 cod. proc. civ., posto che essa «riguarda attività relative al giudizio di merito ed incompatibili con il giudizio di cassazione, al quale viene fatto unicamente un generico richiamo senza che vi compaia alcun riferimento alla sentenza impugnata della quale non sono in alcun modo indicati gli estremi».

Ric. 2021 n. 10944sez.

M1 -Ad. 4-10-2022

3. Con ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2022, n. 6947, la Sesta sezione civile di questa Corte, sottosezione 3, dopo aver esaustivamente descritto i diversi indirizzi interpretativi manifestatisi nella giurisprudenza di legittimità quanto ai requisiti di una valida procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al proprio difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 cod.proc. c iv . , ha chiesto alle Sezioni Unite: a) di valutare l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente “topografico”; b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, di individuare chiaramente le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;c) in ogni caso, di definire precisamente (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di “collocazione topografica” della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. In attesa della soluzione delle descritte questioni - chiaramente influente sulla decisione in ordine alla validità, o non, della procura speciale come conferita dall’odierno ricorrente al proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona- la causa va rinviata a nuovo ruolo, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10944sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni ad esse rimesse dall’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2022,n. 6947, resa dalla Sesta sezione civile di questa Corte, sotto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10944-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]Antona, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al [OSCURATO:PERSONA] n. 27. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al [OSCURATO:PERSONA] n. 80. - controricorrente - Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 e [OSCURATO:PERSONA]. -intimato - avverso la sentenza , n. cron. 363 /2021, del la [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEdepositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1446 del 2019: i ) accolse la domanda proposta, ex art. 2476 cod. civ. , dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in suo favore, della somma di € 1.200.000,00 per mala gestio e violazione dei doveri di vigilanza; ii ) condannò [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dal [OSCURATO:PERSONA] ed ivi rimasto contumace,a tenere indenne il menzionato convenuto in relazione alla condanna ricevuta nella misura del 50%, risultando la responsabilità per mala gestio ripartita tra i due in modo paritetico; iii ) respinse la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Hossein ai sensi dell’art. 2476, comma 6, cod. civ., rilevando che il primo era amministratore e non si trovava, quindi, nella posizione di socio danneggiato. 2. Il gravame promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 febbraio 2021, n. 363, resa nel contraddittorio con il Fallimento predetto e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 2.1.In estrema sintesi, essa opinò che: i ) « per quanto possa ritenersi verosimile che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente truffato dal co-amministratore Hossein, tale circostanza non vale ad esimere lo stesso da responsabilità nei confronti della massa creditoria.Infatti, lo stesso appellante ha ammesso di non essersi mai interessato della gestione e della amministrazione della società, il chè altro non dimostra se non la aperta violazione dei doveri di vigilanza e controllo che la sua carica gli imponeva ex lege, anche in relazione all’operato del co - amministratore»; ii) «il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia, in ipotesi, rimasto vittima della truffa realizzata dal co-amministratore non potrà rilevare nei confronti della massa dei creditori, ma potrà soltanto valere ai fini della rivalsa nei rapporti interni tra l’appellante e l’Hossein. In tale contesto, infatti, il primo potrà rivalersi sul condebitore in ragione del diverso grado di responsabilità imputabile a quest’ultimo»; iii) «Per quanto poi attiene alla quantificazione del risarcimento, pari all’ammontare del passivo fallimentare, la Corte rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in caso di mancata tenuta delle scritture contabili ed in presenza, come nella fattispecie, di molteplici ulteriori inadempimenti diversi dalla semplice mancata tenuta della contabilità, può essere utilizzata la differenza tra l’attivo, inesistente, ed il passivo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno»; iv) «Ai sensi dell’art. 1298 c.c., […], nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente. Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di manleva nella sola misura del 50%, posto che l’accoglimento totale della stessa avrebbe comportato l’accertamento della omessa responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Viceversa, a fronte della ritenuta responsabilità di quest’ultimo per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 2476 c.c., sarebbe stato contraddittorio accogliere la domanda di manleva nella misura del 100%»; v) «…il [OSCURATO:PERSONA] non era un semplice socio, ma ricopriva la carica di amministratore delCentro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la conseguenza che Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 egli non può quindi avvalersi del rimedio previsto in favore del socio danneggiato: il danno, infatti, è stato prodotto proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], insieme al co- amministratore Hossein». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricor so [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. . Ha r esist ito , con controricorso, corredato da analoga memoria, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, exart. 365 cod. proc. civ., all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona. Non svolge difese in questa sede il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La procura ad litemconferita da [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA]Antona, rilasciata su di un foglio allegato all’odierno ricor s o, reca, t ra le altre, la seguente dicitura : « Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] […] dichiara […] di nominare quale difensore l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona del Foro di Firenze, conferendo alla stessa mandato a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento civile avente ad oggetto l’azione di responsabilità degli amministratori intentata dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ed estesa nei suoi confronti, con la forma e nei modi ritenuti da costei più opportuni, e ciò in ogni sua fase e grado, anche esecutiva, cautelare e di impugnazione (incluso il grado innanzi alla Suprema Corte di Cassazione), conferendole ogni più ampia facoltà di legge […] » . 2. Il fallimento controricorrente ha eccepito il difetto di specialità della suddetta procura ex art. 365 cod. proc. civ., posto che essa «riguarda attività relative al giudizio di merito ed incompatibili con il giudizio di cassazione, al quale viene fatto unicamente un generico richiamo senza che vi compaia alcun riferimento alla sentenza impugnata della quale non sono in alcun modo indicati gli estremi». Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 3. Con ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2022, n. 6947, la Sesta sezione civile di questa Corte, sottosezione 3, dopo aver esaustivamente descritto i diversi indirizzi interpretativi manifestatisi nella giurisprudenza di legittimità quanto ai requisiti di una valida procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al proprio difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 cod.proc. c iv . , ha chiesto alle Sezioni Unite: a) di valutare l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente “topografico”; b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, di individuare chiaramente le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;c) in ogni caso, di definire precisamente (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di “collocazione topografica” della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In attesa della soluzione delle descritte questioni - chiaramente influente sulla decisione in ordine alla validità, o non, della procura speciale come conferita dall’odierno ricorrente al proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antona- la causa va rinviata a nuovo ruolo, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni ad esse rimesse dall’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2022,n. 6947, resa dalla Sesta sezione civile di questa Corte, sotto
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