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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39944/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che tra gli episodi criminosi, per quanto omogenei, è intercorso un intervallo temporale di circa tre anni e che i fatti sono stati commessi con modalità differenti, sicché nulla fa ritenere che al momento della commissione del primo reato fossero stati già programmati anche gli altri episodi.

Il ricorrente si è sul punto limitato a ribadire l'importanza del requisito della omogeneità dei reati e che l'intervallo temporale non è amplissimo.

Non ha quindi svolto critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni dell'ordinanza impugnata, a nulla rilevando che i giudici della cognizione abbiano riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di una stessa sentenza.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]Die S alucia DEpos, [OSCURATO:PERSONA] IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che tra gli episodi criminosi, per quanto omogenei, è intercorso un intervallo temporale di circa tre anni e che i fatti sono stati commessi con modalità differenti, sicché nulla fa ritenere che al momento della commissione del primo reato fossero stati già programmati anche gli altri episodi. Il ricorrente si è sul punto limitato a ribadire l'importanza del requisito della omogeneità dei reati e che l'intervallo temporale non è amplissimo. Non ha quindi svolto critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni dell'ordinanza impugnata, a nulla rilevando che i giudici della cognizione abbiano riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di una stessa sentenza. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]Die S alucia DEpos, [OSCURATO:PERSONA] IN