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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 27465/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1106/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualedichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certifi- cata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo, n. 18, presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta mandato agli atti, dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], i l qual e di- chiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al pre- sente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicat o, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Placidi, sito in Via B. Tortolini n. 30; -controricorrente- 2RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Bari n. 1005/2021 de positata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della Asl di Bari per il pagamento delle prestazioni «es- senziali», di natura oncologica, rese in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale dal mese di settembre 2011 al dicembre 2011, per la somma complessiva di euro 445.563,94.

2. Proponeva atto di citazione in opposizione la Asl, deducendo l'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato alla società pari ad euro 1.122.809,19, a fronte di prestazioni erogate per la somma di euro 1.568.373,13.

3. Il Tribunale di Bari con sentenza n.493/2015 rigettava l'oppo- sizionedella ASL.

In particolare, segnalava, con riferimento a diverso arco tempo- rale (2007e 2008), altra pronuncia del Tribunale che si era già pro- nunciata in modosfavorevole all'Asl («in tale giudizio […] con riferi- mento alla somma di euro 210.037,14 in aggiunta a saldo delle pre- stazioni specialistiche essenziali erogate a far data dal mese di ago- sto 2007 sino a dicembre 2007, la Asl BA, come si evince dall'atto di citazione in opposizione notificato il 20/1/2009 in atti, non ha formu- lato alcuna contestazione ed anzi ha dichiarato che “in ragione della loro urgenza ed indifferibilità, la struttura erogante è tenutain ogni caso a fornire in deroga al tetto di spesa assegnato”»). 3RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4. Proponeva appello la ASL evidenziando, in particolare, che, per l'anno 2011, il rapporto era disciplinato da un contratto fondato su diversi presupposti legislativi e negoziali.

5. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenza n. 1005/2021, acco- glieva l'appello, revocando il decreto ingiuntivo, e condannando la societàa restituire all'Asl la somma di euro 508.049,44.

5.1. [OSCURATO:PERSONA] reputava infondata l'eccezione di inam- missibilità dell'atto d'appello, per asserita inesistenza della sua noti- fica.

Effettivamente la ASL di Bari aveva effettuato la notifica dell'ap- pello alla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi della legge n.53 del 1994, inviando, però, il messaggio in via telematica dall'indirizzo di posta elettronica certi- ficata del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo di posta ordinaria del difensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente era stata effettuata una secondanotifica, que- sta volta però inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dello Avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmessa dall'indirizzo pec dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Doveva però tenersi conto della prima notifica dell'atto d'appello, in quanto «nella comparsa di costituzione la [OSCURATO:SOCIETA] non ha conte- stato di averla ricevuta, ma ha evidenziato di averla ricevuta in una casella non certificata».

Non si trattava poi di inesistenza della notifica, ma esclusiva- mente di nullità della stessa, avendo del resto la consegna telematica raggiunto il proprio scopo legale, ex art.156, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era costituita in appello, controdeducendo nel merito.

5.2. Quanto al merito, l'appello era fondato.

Non potevano essere erogate le prestazioni al di fuori del tetto di spesa annuale. 4RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto, la società accreditata avrebbe potuto rifiutare le pre- stazioni.

Nessuna deroga era consentita, «nemmeno per le prestazioni in- differibili ed urgenti», quali quelle oncologiche.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, depositando anche memoria scritta.

7. Ha resistito con controricorso la Asl di Bari, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazionela ricorrente deduce la «erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa appli- cazione (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dell ' art. 137 seguenti, 83 c.p.c. e degli articoli 1 e3-bis della legge n. 53/1994, dall ' art. 16, comma 6, ultima parte, e 16-sexies del decreto - legge n. 179/2012, nonché dell'art. 111 della Costituzione , in relazione al principio del giusto processo e di strumentalità delle forme degli atti processuali».

In particolare, avrebbe errato la Corted'appello nel ritenere tra- smesso l'appello da parte dell'Asl a mezzo posta certificata all'indi- rizzo di posta ordinaria del difensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo legale ([OSCURATO:EMAIL]), reputando prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e, quindi, il raggiungimento dello scopo legale.

La notifica a mezzo pec effettuata ad un semplice indirizzo e- mail, e non alla pec comunicata al Ministero ed è inserita nel RE- GINDE sarebbe inesistente.

2. Il motivo è infondato.

Risulta pacificamente in atti che l'appellante Asl ha notificato il gravame nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] dall'indirizzo di posta 5RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio elettronica certificata del proprio difensore in primo grado ( ) all'indirizzo di posta ordinaria delle difensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ).

Altrettanto pacificamente risulta che la società [OSCURATO:SOCIETA] si è co- stituita nel giudizio d'appello tempestivamente.

Pertanto, trova applicazione la giurisprudenza di questa Corteper cui la notificazione dell'appello eseguita presso la casella e-mail or- dinaria è nulla, ma non inesistente (Cass., sez.

L, 31/5/2023, n. 15345; Cass., 17/10/2019, n. 26430).

Per questa Corte, a Sezioni Unite, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è infatticonfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualifica- bile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legalenella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, do- tato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come rag- giungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba co- munque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplice- mente al mittente, così da dover reputare la notificazione mera- mente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa(Cass., Sez.U, n. 14916/2016). 6RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è dunque chiarito che, in tema di notificazione telematica, l'in- vio presso una casella di posta ordinaria è certamente tale da inci- dere sulla capacità comunicativa dell'atto, «ma ciò non significa che sia mancata una fase di consegna, di cui sono incerti gli esiti comu- nicativi ultimi […], ma che non può essere assimilato al caso della mera restituzione al mittente» (Cass., n. 15345 del 2023).

Si è pertanto concluso nel senso che, in caso di invio della noti- ficazione con modalità telematiche ai sensi dell'art.3-bis della legge n.53 del 1994 da una casella pec ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di ac- cettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inolt ro telematico di dati presso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e doven- dosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti sui propri (Cass, n. 15345 del 2023).

Nella specie, come dedotto, la società appellata si è costituita nel giudizio di gravame, sicché l'atto processuale ha comunque rag- giunto il suo scopo ex art.156, 3º comma, c.p.c.

3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., delle norme recate dagli articoli 112,115 e 116 c.p.c. e dall'art. 2697 c.c., dagli articoli 2,32 e 97 della Costituzione, in relazione alla tutela del diritto alla salute come diritto fondamentale declinato in relazione al principio di correttezza ed affidamento, alla certezza del diritto nei rapporti giuridici ed al principio di efficienza della PA in relazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990, nonché delle norme recate dall'art.8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, nonché in relazione agli 7RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio articoli 1175, 1176 e 1375 c.c., avendo la Asl ha posto in essere una condotta riconducibile ad ipotesi di abuso del diritto».

In particolare, i tetti di spesa non dovrebbero avere valore «a fronte di prestazioni c.d. essenziali regolarmente eseguite ed ero- gate».

Inoltre, sarebbe erronea l'applicazione retroattiva per l'anno 2011 della delibera n. 846 del 11/5/2012, in quanto il contenuto della delibera non è stato mai concretizzato in una proposta contrat- tuale di cui all'art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, non es- sendo stato mai «contrattualmente e consensualmente fissato un tetto insuperabile per le prestazioni erogate per l'anno 2011».

Ad avviso della ricorrente, sarebbe stato onere della Asl dimo- strare che le parti avevano contrattualmente stabilito un tetto insu- perabile alle prestazioni erogate dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2011.

Del resto, con riferimento alle patologie oncologiche, dovevano essere applicati i principi richiamati nelle sentenze n. 632/2012, del 14/2/ 2012, e n.2623/2013 del 22/8/2013, passate in giudicato e richia- mate nella sentenza di primo grado n.493 del 2015, «in considera- zione dell'impossibilità delle strutture pubbliche di erogare, nel ri- spetto dei tempi stabiliti dai LEA,prestazioni, appunto, essenziali». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato dunque un «unilaterale provvedimento amministrativo di definizione retroattiva del tetto di spesa», mai re- cepito in un accordo contrattuale.

Peraltro, mai nessuna comunicazione di un limite di spesa vinco- lante era stata mai effettuata dalla Asl durante l'annualità in conte- stazione (anno 2011).

Tra l'altro, come emergeva nella stessa delibera n.846 dell'11/5/ 2012, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 916 del 16/6/2011, aveva an- nullato la delibera di giunta regionale n. 1500 del 25/6/2010, fa- cendo venir meno i criteri di ripartizione del fondo unico da destinare 8RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime am- bulatoriale dalle strutture accreditate, rendendo di fatto impossibile la determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2010-2011.

La ricorrente ammette che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.916 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata riformata con la sentenza del Consiglio di Stato numeri 921-922-923e 924 del 21/2/2012, osservando tuttavia che, nel corso del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai stabilito alcun tetto di spesa sicché, per effetto delle decisioni del Tar, da tempo valide ed efficaci, la disciplina di riferimento era quella previgente al DGR n. 1500 del 2010.

Si consentiva allora il pagamento delle prestazioni, anche extra budget, «qualora si trattasse di prestazioni essenziali».

Il tetto di spesa successivamente stabilito nel maggio 2012 dalla Asl con riferimento all'anno 2011 per la ricorrente, «appare franca- mente irrilevante, atteso che tale tetto non è mai stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], né da questa contrattualmente accettato».

Il tetto di spesa per l'anno 2011 non poteva essere individuato unilateralmente ed in via retroattiva nell'anno 2012, essendo neces- sario un accordo tra le parti.

Per la ricorrente, poi, si sarebbe realizzata l'ipotesi di lesione del legittimo affidamento, e dunque un vero e proprio abuso del diritto.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Anzitutto, si evidenzia l'irrilevanza del giudicato formatosi tra le parti, in relazione alle prestazioni rese nel 2007 e nel 2008, come da sentenze del Tribunale di Bari emesse, rispettivamente, il 14/2/2012 (depositata il 21/2/2012) e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Solo per la sen- tenza n. 632 del 21/2/2012, risulta l ' attestazione del passaggio in giudicato della stessa.

In realtà, quanto alla non applicabilità dei tetti di spesa, per l'anno 2007, in relazione alle prestazioni indispensabili, quali quelle 9RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio oncologiche, la motivazione della sentenza n.632 del 2012 si fonda sulla circostanza che «la stessa parte opponente [Asl] con riferi- mento alle prestazioni “essenziali” dà atto che “in ragione della loro urgenza ed indifferibilità la struttura erogante è tenuta in ogni caso a fornirle in deroga al tetto di spesa assegnato"».

La medesima affermazione è riportata anche nella sentenza del Tribunale di Bari n.2623 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alle prestazioni rese nell'anno 2008 («come si evince dall'atto di citazione in opposi- zione notificato il 20/1/2009 in atti, non ha formulato alcuna conte- stazione ed anzi ha dichiarato che (in ragione della loro urgenza ed indifferibilità, la struttura erogante è tenuto in ogni caso a fornirle in deroga al tetto di spesa assegnato).

Il suddetto giudizio è stato de- finito con la sentenza n. 632 /12 del 14/2/2012, non appellata e quindi passata in giudicato che ha rigettato l'opposizione confer- mando integralmente il decreto ingiuntivo.

Detta sentenza non è stata impugnata dalla Asl BA sicché in data 9/7/2012 è stato atte- stato il suo passaggio in giudicato dalla Cancelleria del Tribunale di Bari»).

Tuttavia, per questa Corte,in tema di prestazioni sanitarie in re- gime di accreditamento non si è in presenza di obbligazioni periodi- che o di durata, ma di un contratto annuale unitario, in cui le presta- zioni vengono erogate dalle strutture accreditate, in via provvisoria o definitiva, rispettando il tetto di spesa e il budgetdi ciascuna macro area, che viene peraltro determinato attraverso monitoraggi perio- dici, onde consentire a ciascuna struttura di non effettuare presta- zioni che poi non saranno rimborsate, attraverso un sistema di pa- gamento che prevede un acconto e saldo, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società.

Non si tratta, allora, di obbligazioni pe- riodiche o di durata, trovando applicazione, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, retto da un unico contratto scritto, i principi 10RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del giudicato esterno, in relazione ai presupposti logico-giuridici che sorreggono la decisione divenuta irrevocabile (Cass., sez. 1, 17/6/ 2025, n 16224).

Nella specie, però, trattasi di contratti diversi, stipulati sulla base di presupposti diversi, come di differenti delibere della PA determi- nativa dei tetti di spesa, sicché il giudicato relativo ad una annualità non può estendere i propri effetti ad altrae diversa annualità.

Tra l'altro, sulla base di una semplice affermazione della Asl contenuta negli atti processuali.

4.2. Va poi osservato che il tetto di spesa, che ha pacificamente natura retroattiva, è stato adottato per l'anno 2011, con delibera del direttore generale n.846 del 11/5/2012.

Tale delibera ha efficacia anche per le prestazioni oncologiche, nonostante la essenzialità delle stesse.

In essa si dà atto che il precedente provvedimento n. 1500 del 25/6/2010, che aveva modificato e integrato la deliberazione n.2671 del 2009, è stato dapprima annullato dal [OSCURATO:PERSONA] di Barin. 908 del 2011, ma poi il Consiglio di Stato con le sentenze numeri 921-922- 923 e 924 del 21/2/2012 ha annullato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], confermando la validità dei criteri di distribuzione dei tetti di spesa stabiliti dalla delibera n.1500 del 2010.

5. Ed infatti, con la sentenza n. 921/2012, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.908 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, infatti, aveva annullato la delibera n. 1500/2010, relativamente ai tetti di spesa, anche in ordine alla prevista retroat- tività del nuovo sistema.

Per il Consiglio di Stato, invece, nessuno degli argomenti esposti dal Tar era condivisibile. 11RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] stato assicurato il contraddittorio con gli operatori interessati attraverso appositi tavoli di confronto.

Non emergeva il difetto di istruttoria e neppure quello di motivazione.

Del resto, il provvedimento di fissazione del budget non richie- deva l'assenso degli interessati, stante la sua natura autoritativa.

Non era irragionevole neppure il criterio adottato dalla Regione, teso a valorizzare l'ambito territoriale costituito dal distretto.

Inoltre, l'assegnazione del fondo poteva avvenire anche attra- verso un punteggio conseguito tramite griglia di valutazione predi- sposte dalla regione, idoneo a far attribuire un maggior livello di re- munerazione a soggetto che si dimostrasse maggiormente capace.

Non vi era stata violazione dell'affidamento stante la prevista re- troattività dei nuovi criteri, come stabilito dalla giustizia amministra- tiva.

6. Quanto ai tetti di spesa, prevede l ' art. 12 del d.lgs. 30/12/ 1992, n. 502 (Fondo sanitario nazionale) che «il fondo sanitario na- zionale […] è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE […] la quota ca- pitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici […]».

L'art. 32, comma 8, della legge 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli in- dici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle 12RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

L'art. 39 (Ripartizione del fondo sanitario nazionale) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 prevede poi che «Il CIPE su proposta del Ministro della Sanità, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, delibera an- nualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente».

7. Questa Corte, con plurime decisioni, ha affermato che l'osser- vanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti dispesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608; che ri- chiama Cons.

Stato, sez.

III, 10/2/2016, n. 566; Cons.

Stato, sez.

III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364).

Si è affermato che, alla base di tali conclusioni, si collocano strin- genti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n. 449; art. 12, comma 3, d.lgs. 23/12/1992, n. 502; art. 39 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446) in base ai quali, in condizioni di scarsità di ri- sorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sa- nitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraversola programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema (Cass. n. 31364 del 2024). 13RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

7.1. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi mar- gini di discrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certi aspetti contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al conteni- mento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in base ad una legittima logica imprenditoriale e l'assicu- razione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garan- tiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i carat- teri tipici di un sistema universalistico (Cass., sez. 3, n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024).

Inoltre, si è precisato che il perseguimento degli interessi collet- tivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici.

Vi è dunque la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le po- tenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari organizzativi (Cass. n. 27608 del 2019; poi anche Cass. n. 13884 del 2020; Cass. n. 31364 del 2024).

7.2. Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere reces- sivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate; ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provviso- riamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell'Asl di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). 14RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in caso di superamento del tetto di spesa la remunera- zione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della Asl, stante la ricorrenza di un obbligo ex legeavente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principisnon imputabile, cui la Asl e la regione non avreb- bero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024).

7.3. Del resto, alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza.

Al contrario, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons.

Stato, sez.

III, 7/1/2014, n. 2; Cons.

Stato, sez.

V, 30/4/2003, n. 2253; en- trambe richiamate in motivazione nellasentenza di questa Corte n. 27608 del 2019; anche Cass.n. 31364 del 2024).

Deve dunque ribadirsi il principio per cui, in tema di pretese cre- ditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore.

Il man- cato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con con- seguente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2, 16/4/2021, n. 10182, per cui grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del di- ritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del 15RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite; anche Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324; Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; Cass., 6/12/2024, n. 31364).

7.4. Nessun rilievo può essere conferito al principio di affida- mento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle mo- dalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato ad eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass.n. 31364 del 2024).

Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della pre- stazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n. 4375 del 2023; Cass. n. 31364 del 2024).

Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del moni- toraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a- dempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (Cons.

Stato., n. 207 del 2016; richiamata da Cass.n. 4375 del 2023; Cass n. 31364 del 2024).

Non rileva, dunque, la tardività del monitoraggio né quella rela- tiva all'attività imputabile al [OSCURATO:PERSONA]. 16RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

8. A queste considerazioni deve aggiungersi che fisiologicamente l'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'eserci- zio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto costituendo una sorta di rischio di impresa per le società.

Di qui, dunque, la precisazione per cui i tetti di spesa possono giungere anche successivamente rispetto alla stipulazione del con- tratto.

Infatti, si è osservato che «la retroattività dell'atto di determina- zione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività», in quanto è evidente che «in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli inte- ressati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all ' entità delle somme contemplate per le pre- stazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno prece- dente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso» (Cons.

Stato, Ad.

Plen., 12 aprile 2012, n. 3; successivamente Cons.

Stato, sez. 3, 23 ottobre 2020, n. 6437).

La prassi sopra menzionata attiene alla verifica dell'eventuale af- fidamento incolpevole delle strutture sanitarie, che hanno già stipu- lato il contratto, con riferimento a successive delibere che modifi- chino, in corso d'opera, i tetti di spesa.

9. In tal senso, infatti, la Cortecostituzionale, con sentenza n. 203 del 2016, si è pronunciata su plurime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. 17RG n. 1106/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

10. Del resto, i tetti di spesa possono anche essere individuati a distanza di tempo dal momento in cui le prestazioni sanitarie ven- gono rese dalle società accreditate.

Il recente indirizzo giurisprudenziale amministrativo è nel senso che è legittimo un controllo (con rideterminazione del fatturato am- messo a remunerazione) effettuato anche in tempi non strettamente prossimi all'anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato in tempi ragionevoli (Cons.

Stato, sez.

VI, 4/6/2024, n. 5010; Cons.

Stato, sez.

III, 22/1/2016, n. 207; Cons.

Stato, 16/1/2013, n. 248).

11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi- pio della soccombenza, a carico dell'attrice e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1106/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualedichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certifi- cata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo, n. 18, presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta mandato agli atti, dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], i l qual e di- chiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al pre- sente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicat o, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Placidi, sito in Via B. Tortolini n. 30; -controricorrente- 2RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Bari n. 1005/2021 de positata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della Asl di Bari per il pagamento delle prestazioni «es- senziali», di natura oncologica, rese in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale dal mese di settembre 2011 al dicembre 2011, per la somma complessiva di euro 445.563,94. 2. Proponeva atto di citazione in opposizione la Asl, deducendo l'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato alla società pari ad euro 1.122.809,19, a fronte di prestazioni erogate per la somma di euro 1.568.373,13. 3. Il Tribunale di Bari con sentenza n.493/2015 rigettava l'oppo- sizionedella ASL. In particolare, segnalava, con riferimento a diverso arco tempo- rale (2007e 2008), altra pronuncia del Tribunale che si era già pro- nunciata in modosfavorevole all'Asl («in tale giudizio […] con riferi- mento alla somma di euro 210.037,14 in aggiunta a saldo delle pre- stazioni specialistiche essenziali erogate a far data dal mese di ago- sto 2007 sino a dicembre 2007, la Asl BA, come si evince dall'atto di citazione in opposizione notificato il 20/1/2009 in atti, non ha formu- lato alcuna contestazione ed anzi ha dichiarato che “in ragione della loro urgenza ed indifferibilità, la struttura erogante è tenutain ogni caso a fornire in deroga al tetto di spesa assegnato”»). 3RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. Proponeva appello la ASL evidenziando, in particolare, che, per l'anno 2011, il rapporto era disciplinato da un contratto fondato su diversi presupposti legislativi e negoziali. 5. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenza n. 1005/2021, acco- glieva l'appello, revocando il decreto ingiuntivo, e condannando la societàa restituire all'Asl la somma di euro 508.049,44. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] reputava infondata l'eccezione di inam- missibilità dell'atto d'appello, per asserita inesistenza della sua noti- fica. Effettivamente la ASL di Bari aveva effettuato la notifica dell'ap- pello alla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi della legge n.53 del 1994, inviando, però, il messaggio in via telematica dall'indirizzo di posta elettronica certi- ficata del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo di posta ordinaria del difensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente era stata effettuata una secondanotifica, que- sta volta però inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dello Avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmessa dall'indirizzo pec dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Doveva però tenersi conto della prima notifica dell'atto d'appello, in quanto «nella comparsa di costituzione la [OSCURATO:SOCIETA] non ha conte- stato di averla ricevuta, ma ha evidenziato di averla ricevuta in una casella non certificata». Non si trattava poi di inesistenza della notifica, ma esclusiva- mente di nullità della stessa, avendo del resto la consegna telematica raggiunto il proprio scopo legale, ex art.156, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era costituita in appello, controdeducendo nel merito. 5.2. Quanto al merito, l'appello era fondato. Non potevano essere erogate le prestazioni al di fuori del tetto di spesa annuale. 4RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto, la società accreditata avrebbe potuto rifiutare le pre- stazioni. Nessuna deroga era consentita, «nemmeno per le prestazioni in- differibili ed urgenti», quali quelle oncologiche. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, depositando anche memoria scritta. 7. Ha resistito con controricorso la Asl di Bari, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazionela ricorrente deduce la «erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa appli- cazione (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dell ' art. 137 seguenti, 83 c.p.c. e degli articoli 1 e3-bis della legge n. 53/1994, dall ' art. 16, comma 6, ultima parte, e 16-sexies del decreto - legge n. 179/2012, nonché dell'art. 111 della Costituzione , in relazione al principio del giusto processo e di strumentalità delle forme degli atti processuali». In particolare, avrebbe errato la Corted'appello nel ritenere tra- smesso l'appello da parte dell'Asl a mezzo posta certificata all'indi- rizzo di posta ordinaria del difensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo legale ([OSCURATO:EMAIL]), reputando prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e, quindi, il raggiungimento dello scopo legale. La notifica a mezzo pec effettuata ad un semplice indirizzo e- mail, e non alla pec comunicata al Ministero ed è inserita nel RE- GINDE sarebbe inesistente. 2. Il motivo è infondato. Risulta pacificamente in atti che l'appellante Asl ha notificato il gravame nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] dall'indirizzo di posta 5RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio elettronica certificata del proprio difensore in primo grado ( ) all'indirizzo di posta ordinaria delle difensore costituito per la [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ). Altrettanto pacificamente risulta che la società [OSCURATO:SOCIETA] si è co- stituita nel giudizio d'appello tempestivamente. Pertanto, trova applicazione la giurisprudenza di questa Corteper cui la notificazione dell'appello eseguita presso la casella e-mail or- dinaria è nulla, ma non inesistente (Cass., sez. L, 31/5/2023, n. 15345; Cass., 17/10/2019, n. 26430). Per questa Corte, a Sezioni Unite, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è infatticonfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualifica- bile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legalenella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, do- tato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come rag- giungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba co- munque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplice- mente al mittente, così da dover reputare la notificazione mera- mente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa(Cass., Sez.U, n. 14916/2016). 6RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è dunque chiarito che, in tema di notificazione telematica, l'in- vio presso una casella di posta ordinaria è certamente tale da inci- dere sulla capacità comunicativa dell'atto, «ma ciò non significa che sia mancata una fase di consegna, di cui sono incerti gli esiti comu- nicativi ultimi […], ma che non può essere assimilato al caso della mera restituzione al mittente» (Cass., n. 15345 del 2023). Si è pertanto concluso nel senso che, in caso di invio della noti- ficazione con modalità telematiche ai sensi dell'art.3-bis della legge n.53 del 1994 da una casella pec ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di ac- cettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inolt ro telematico di dati presso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e doven- dosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti sui propri (Cass, n. 15345 del 2023). Nella specie, come dedotto, la società appellata si è costituita nel giudizio di gravame, sicché l'atto processuale ha comunque rag- giunto il suo scopo ex art.156, 3º comma, c.p.c. 3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., delle norme recate dagli articoli 112,115 e 116 c.p.c. e dall'art. 2697 c.c., dagli articoli 2,32 e 97 della Costituzione, in relazione alla tutela del diritto alla salute come diritto fondamentale declinato in relazione al principio di correttezza ed affidamento, alla certezza del diritto nei rapporti giuridici ed al principio di efficienza della PA in relazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990, nonché delle norme recate dall'art.8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, nonché in relazione agli 7RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio articoli 1175, 1176 e 1375 c.c., avendo la Asl ha posto in essere una condotta riconducibile ad ipotesi di abuso del diritto». In particolare, i tetti di spesa non dovrebbero avere valore «a fronte di prestazioni c.d. essenziali regolarmente eseguite ed ero- gate». Inoltre, sarebbe erronea l'applicazione retroattiva per l'anno 2011 della delibera n. 846 del 11/5/2012, in quanto il contenuto della delibera non è stato mai concretizzato in una proposta contrat- tuale di cui all'art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, non es- sendo stato mai «contrattualmente e consensualmente fissato un tetto insuperabile per le prestazioni erogate per l'anno 2011». Ad avviso della ricorrente, sarebbe stato onere della Asl dimo- strare che le parti avevano contrattualmente stabilito un tetto insu- perabile alle prestazioni erogate dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2011. Del resto, con riferimento alle patologie oncologiche, dovevano essere applicati i principi richiamati nelle sentenze n. 632/2012, del 14/2/ 2012, e n.2623/2013 del 22/8/2013, passate in giudicato e richia- mate nella sentenza di primo grado n.493 del 2015, «in considera- zione dell'impossibilità delle strutture pubbliche di erogare, nel ri- spetto dei tempi stabiliti dai LEA,prestazioni, appunto, essenziali». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato dunque un «unilaterale provvedimento amministrativo di definizione retroattiva del tetto di spesa», mai re- cepito in un accordo contrattuale. Peraltro, mai nessuna comunicazione di un limite di spesa vinco- lante era stata mai effettuata dalla Asl durante l'annualità in conte- stazione (anno 2011). Tra l'altro, come emergeva nella stessa delibera n.846 dell'11/5/ 2012, il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 916 del 16/6/2011, aveva an- nullato la delibera di giunta regionale n. 1500 del 25/6/2010, fa- cendo venir meno i criteri di ripartizione del fondo unico da destinare 8RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime am- bulatoriale dalle strutture accreditate, rendendo di fatto impossibile la determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2010-2011. La ricorrente ammette che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.916 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata riformata con la sentenza del Consiglio di Stato numeri 921-922-923e 924 del 21/2/2012, osservando tuttavia che, nel corso del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai stabilito alcun tetto di spesa sicché, per effetto delle decisioni del Tar, da tempo valide ed efficaci, la disciplina di riferimento era quella previgente al DGR n. 1500 del 2010. Si consentiva allora il pagamento delle prestazioni, anche extra budget, «qualora si trattasse di prestazioni essenziali». Il tetto di spesa successivamente stabilito nel maggio 2012 dalla Asl con riferimento all'anno 2011 per la ricorrente, «appare franca- mente irrilevante, atteso che tale tetto non è mai stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], né da questa contrattualmente accettato». Il tetto di spesa per l'anno 2011 non poteva essere individuato unilateralmente ed in via retroattiva nell'anno 2012, essendo neces- sario un accordo tra le parti. Per la ricorrente, poi, si sarebbe realizzata l'ipotesi di lesione del legittimo affidamento, e dunque un vero e proprio abuso del diritto. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Anzitutto, si evidenzia l'irrilevanza del giudicato formatosi tra le parti, in relazione alle prestazioni rese nel 2007 e nel 2008, come da sentenze del Tribunale di Bari emesse, rispettivamente, il 14/2/2012 (depositata il 21/2/2012) e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Solo per la sen- tenza n. 632 del 21/2/2012, risulta l ' attestazione del passaggio in giudicato della stessa. In realtà, quanto alla non applicabilità dei tetti di spesa, per l'anno 2007, in relazione alle prestazioni indispensabili, quali quelle 9RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio oncologiche, la motivazione della sentenza n.632 del 2012 si fonda sulla circostanza che «la stessa parte opponente [Asl] con riferi- mento alle prestazioni “essenziali” dà atto che “in ragione della loro urgenza ed indifferibilità la struttura erogante è tenuta in ogni caso a fornirle in deroga al tetto di spesa assegnato"». La medesima affermazione è riportata anche nella sentenza del Tribunale di Bari n.2623 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alle prestazioni rese nell'anno 2008 («come si evince dall'atto di citazione in opposi- zione notificato il 20/1/2009 in atti, non ha formulato alcuna conte- stazione ed anzi ha dichiarato che (in ragione della loro urgenza ed indifferibilità, la struttura erogante è tenuto in ogni caso a fornirle in deroga al tetto di spesa assegnato). Il suddetto giudizio è stato de- finito con la sentenza n. 632 /12 del 14/2/2012, non appellata e quindi passata in giudicato che ha rigettato l'opposizione confer- mando integralmente il decreto ingiuntivo. Detta sentenza non è stata impugnata dalla Asl BA sicché in data 9/7/2012 è stato atte- stato il suo passaggio in giudicato dalla Cancelleria del Tribunale di Bari»). Tuttavia, per questa Corte,in tema di prestazioni sanitarie in re- gime di accreditamento non si è in presenza di obbligazioni periodi- che o di durata, ma di un contratto annuale unitario, in cui le presta- zioni vengono erogate dalle strutture accreditate, in via provvisoria o definitiva, rispettando il tetto di spesa e il budgetdi ciascuna macro area, che viene peraltro determinato attraverso monitoraggi perio- dici, onde consentire a ciascuna struttura di non effettuare presta- zioni che poi non saranno rimborsate, attraverso un sistema di pa- gamento che prevede un acconto e saldo, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società. Non si tratta, allora, di obbligazioni pe- riodiche o di durata, trovando applicazione, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, retto da un unico contratto scritto, i principi 10RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del giudicato esterno, in relazione ai presupposti logico-giuridici che sorreggono la decisione divenuta irrevocabile (Cass., sez. 1, 17/6/ 2025, n 16224). Nella specie, però, trattasi di contratti diversi, stipulati sulla base di presupposti diversi, come di differenti delibere della PA determi- nativa dei tetti di spesa, sicché il giudicato relativo ad una annualità non può estendere i propri effetti ad altrae diversa annualità. Tra l'altro, sulla base di una semplice affermazione della Asl contenuta negli atti processuali. 4.2. Va poi osservato che il tetto di spesa, che ha pacificamente natura retroattiva, è stato adottato per l'anno 2011, con delibera del direttore generale n.846 del 11/5/2012. Tale delibera ha efficacia anche per le prestazioni oncologiche, nonostante la essenzialità delle stesse. In essa si dà atto che il precedente provvedimento n. 1500 del 25/6/2010, che aveva modificato e integrato la deliberazione n.2671 del 2009, è stato dapprima annullato dal [OSCURATO:PERSONA] di Barin. 908 del 2011, ma poi il Consiglio di Stato con le sentenze numeri 921-922- 923 e 924 del 21/2/2012 ha annullato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], confermando la validità dei criteri di distribuzione dei tetti di spesa stabiliti dalla delibera n.1500 del 2010. 5. Ed infatti, con la sentenza n. 921/2012, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.908 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, infatti, aveva annullato la delibera n. 1500/2010, relativamente ai tetti di spesa, anche in ordine alla prevista retroat- tività del nuovo sistema. Per il Consiglio di Stato, invece, nessuno degli argomenti esposti dal Tar era condivisibile. 11RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] stato assicurato il contraddittorio con gli operatori interessati attraverso appositi tavoli di confronto. Non emergeva il difetto di istruttoria e neppure quello di motivazione. Del resto, il provvedimento di fissazione del budget non richie- deva l'assenso degli interessati, stante la sua natura autoritativa. Non era irragionevole neppure il criterio adottato dalla Regione, teso a valorizzare l'ambito territoriale costituito dal distretto. Inoltre, l'assegnazione del fondo poteva avvenire anche attra- verso un punteggio conseguito tramite griglia di valutazione predi- sposte dalla regione, idoneo a far attribuire un maggior livello di re- munerazione a soggetto che si dimostrasse maggiormente capace. Non vi era stata violazione dell'affidamento stante la prevista re- troattività dei nuovi criteri, come stabilito dalla giustizia amministra- tiva. 6. Quanto ai tetti di spesa, prevede l ' art. 12 del d.lgs. 30/12/ 1992, n. 502 (Fondo sanitario nazionale) che «il fondo sanitario na- zionale […] è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE […] la quota ca- pitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici […]». L'art. 32, comma 8, della legge 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli in- dici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle 12RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». L'art. 39 (Ripartizione del fondo sanitario nazionale) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 prevede poi che «Il CIPE su proposta del Ministro della Sanità, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, delibera an- nualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente». 7. Questa Corte, con plurime decisioni, ha affermato che l'osser- vanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti dispesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608; che ri- chiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364). Si è affermato che, alla base di tali conclusioni, si collocano strin- genti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n. 449; art. 12, comma 3, d.lgs. 23/12/1992, n. 502; art. 39 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446) in base ai quali, in condizioni di scarsità di ri- sorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sa- nitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraversola programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema (Cass. n. 31364 del 2024). 13RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7.1. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi mar- gini di discrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certi aspetti contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al conteni- mento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in base ad una legittima logica imprenditoriale e l'assicu- razione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garan- tiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i carat- teri tipici di un sistema universalistico (Cass., sez. 3, n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). Inoltre, si è precisato che il perseguimento degli interessi collet- tivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici. Vi è dunque la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le po- tenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari organizzativi (Cass. n. 27608 del 2019; poi anche Cass. n. 13884 del 2020; Cass. n. 31364 del 2024). 7.2. Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere reces- sivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate; ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provviso- riamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell'Asl di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). 14RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in caso di superamento del tetto di spesa la remunera- zione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della Asl, stante la ricorrenza di un obbligo ex legeavente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principisnon imputabile, cui la Asl e la regione non avreb- bero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). 7.3. Del resto, alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza. Al contrario, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez. III, 7/1/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 30/4/2003, n. 2253; en- trambe richiamate in motivazione nellasentenza di questa Corte n. 27608 del 2019; anche Cass.n. 31364 del 2024). Deve dunque ribadirsi il principio per cui, in tema di pretese cre- ditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il man- cato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con con- seguente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2, 16/4/2021, n. 10182, per cui grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del di- ritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del 15RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite; anche Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324; Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; Cass., 6/12/2024, n. 31364). 7.4. Nessun rilievo può essere conferito al principio di affida- mento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle mo- dalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato ad eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass.n. 31364 del 2024). Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della pre- stazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n. 4375 del 2023; Cass. n. 31364 del 2024). Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del moni- toraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a- dempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (Cons. Stato., n. 207 del 2016; richiamata da Cass.n. 4375 del 2023; Cass n. 31364 del 2024). Non rileva, dunque, la tardività del monitoraggio né quella rela- tiva all'attività imputabile al [OSCURATO:PERSONA]. 16RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8. A queste considerazioni deve aggiungersi che fisiologicamente l'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'eserci- zio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto costituendo una sorta di rischio di impresa per le società. Di qui, dunque, la precisazione per cui i tetti di spesa possono giungere anche successivamente rispetto alla stipulazione del con- tratto. Infatti, si è osservato che «la retroattività dell'atto di determina- zione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività», in quanto è evidente che «in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli inte- ressati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all ' entità delle somme contemplate per le pre- stazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno prece- dente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso» (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3; successivamente Cons. Stato, sez. 3, 23 ottobre 2020, n. 6437). La prassi sopra menzionata attiene alla verifica dell'eventuale af- fidamento incolpevole delle strutture sanitarie, che hanno già stipu- lato il contratto, con riferimento a successive delibere che modifi- chino, in corso d'opera, i tetti di spesa. 9. In tal senso, infatti, la Cortecostituzionale, con sentenza n. 203 del 2016, si è pronunciata su plurime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. 17RG n. 1106/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 10. Del resto, i tetti di spesa possono anche essere individuati a distanza di tempo dal momento in cui le prestazioni sanitarie ven- gono rese dalle società accreditate. Il recente indirizzo giurisprudenziale amministrativo è nel senso che è legittimo un controllo (con rideterminazione del fatturato am- messo a remunerazione) effettuato anche in tempi non strettamente prossimi all'anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato in tempi ragionevoli (Cons. Stato, sez. VI, 4/6/2024, n. 5010; Cons. Stato, sez. III, 22/1/2016, n. 207; Cons. Stato, 16/1/2013, n. 248). 11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi- pio della soccombenza, a carico dell'attrice e
Decreto Cassazione n. 27465/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris