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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04069/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20663/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondoGrado della Puglia n.933/2024 depositata i l 06/03/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT,con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado,accertava la “debenza in misura fissa dell’imposta di registro”su sentenza ex art. 2932 cc;

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso;

3. resiste con controricorso la contribuente, che prospetta l’inammissibilità del ricorso in quanto richiede una rivalutazione del fatto, e ritiene applicabile l’art. 27, quarto comma, d.P.R. 131 del 1986 (per il mancato avveramento della condizione di eliminazione delle iscrizioni pregiudizievoli da parte della venditrice) e, comunque, l’applicazione dell’art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986 (alternatività IVA- registro); conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese possono compensarsi in relazione alla novità della questione relativa alla condizione della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli.

2. La vicenda risulta pacifica tra le parti e accertata dalle decisioni di merito; con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1077 del 2 016 era accolta la domanda della controricorrente per l’adempimento di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, ex art. 2932cc, subordinata al pagamento del prezzo residuo.

Con l’avviso di liquidazione impugnato si tassava la suddetta sentenza con imposta di registro proporzionale e con le imposte ipotecarie e catastali.

La decisione era altresì subordinata alla eliminazione, da parte del promittente venditore, delle iscrizioni pregiudizievoli. 2.

1. Il ricorso non risulta inammissibile in quanto è prospettato in Cassazione un motivo di violazione di legge, senza richiesta di rivalutazione del fatto (pacifico), ma solo di corretta applicazione della normaad esso. 2.

2. La questione dell’alternatività IVA / Registro prospettata nel controricorso non può affrontarsi, risultando inammissibile, in quanto la stessa non è stata proposta nel ricorso introduttivo, né risulta proposto un ricorso incidentale condizionato in Cassazione.

3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 27, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986.

QuestaCorte di Cassazione ha già deciso sul punto controverso, con orientamento che va ribadito anche nella presente fattispecie: «In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 -01).

Trattandosi di imposta d’atto (imposta di registro) quello che rileva è il contenuto dell’atto, nel caso la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione («In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio» Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818, Rv. 632233 -01).

Nel caso in giudizio le parti non hanno proceduto al trasferimento per il mancato pagamento del prezzo da parte della promittente acquirente, controricorrente.

Conseguentemente neanche risulta no applicabil i nella fattispecie l’art. 37, secondo comma e l’art. 77 (rimborso) d.P.R. 131 del 1986.

La condizione apposta in sentenza della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli non rileva, in quanto la stessa ricorrente nel processo civile proposto per il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. era a conoscenza delle iscrizioni.

Al momento della sentenza (imposta d’atto) la tassazione risulta corretta; non trattandosi di condizione sospensiva, come sopra visto, ma meramente potestativa.

Inoltre, la condizione posta al venditore è una condizione meramente potestativa, poiché la norma non riguarda solo l’acquirente ma anche il venditore, a rt. 27, d.P.R. n. 131 del 1986(vedi ord. Sez. trib. N. 7120 del 2025).

La condizione posta al venditore deve ritenersi sempre collegata a quella del pagamento del prezzo, in conseguenza anche la condizione dell’eliminazione delle iscrizioni (a carico del venditore) deve ritenersi meramente potestativa.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20663/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondoGrado della Puglia n.933/2024 depositata i l 06/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT,con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado,accertava la “debenza in misura fissa dell’imposta di registro”su sentenza ex art. 2932 cc; 2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso; 3. resiste con controricorso la contribuente, che prospetta l’inammissibilità del ricorso in quanto richiede una rivalutazione del fatto, e ritiene applicabile l’art. 27, quarto comma, d.P.R. 131 del 1986 (per il mancato avveramento della condizione di eliminazione delle iscrizioni pregiudizievoli da parte della venditrice) e, comunque, l’applicazione dell’art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986 (alternatività IVA- registro); conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese possono compensarsi in relazione alla novità della questione relativa alla condizione della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. 2. La vicenda risulta pacifica tra le parti e accertata dalle decisioni di merito; con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1077 del 2 016 era accolta la domanda della controricorrente per l’adempimento di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, ex art. 2932cc, subordinata al pagamento del prezzo residuo. Con l’avviso di liquidazione impugnato si tassava la suddetta sentenza con imposta di registro proporzionale e con le imposte ipotecarie e catastali. La decisione era altresì subordinata alla eliminazione, da parte del promittente venditore, delle iscrizioni pregiudizievoli. 2. 1. Il ricorso non risulta inammissibile in quanto è prospettato in Cassazione un motivo di violazione di legge, senza richiesta di rivalutazione del fatto (pacifico), ma solo di corretta applicazione della normaad esso. 2. 2. La questione dell’alternatività IVA / Registro prospettata nel controricorso non può affrontarsi, risultando inammissibile, in quanto la stessa non è stata proposta nel ricorso introduttivo, né risulta proposto un ricorso incidentale condizionato in Cassazione. 3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 27, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986. QuestaCorte di Cassazione ha già deciso sul punto controverso, con orientamento che va ribadito anche nella presente fattispecie: «In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 -01). Trattandosi di imposta d’atto (imposta di registro) quello che rileva è il contenuto dell’atto, nel caso la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione («In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio» Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818, Rv. 632233 -01). Nel caso in giudizio le parti non hanno proceduto al trasferimento per il mancato pagamento del prezzo da parte della promittente acquirente, controricorrente. Conseguentemente neanche risulta no applicabil i nella fattispecie l’art. 37, secondo comma e l’art. 77 (rimborso) d.P.R. 131 del 1986. La condizione apposta in sentenza della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli non rileva, in quanto la stessa ricorrente nel processo civile proposto per il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. era a conoscenza delle iscrizioni. Al momento della sentenza (imposta d’atto) la tassazione risulta corretta; non trattandosi di condizione sospensiva, come sopra visto, ma meramente potestativa. Inoltre, la condizione posta al venditore è una condizione meramente potestativa, poiché la norma non riguarda solo l’acquirente ma anche il venditore, a rt. 27, d.P.R. n. 131 del 1986(vedi ord. Sez. trib. N. 7120 del 2025). La condizione posta al venditore deve ritenersi sempre collegata a quella del pagamento del prezzo, in conseguenza anche la condizione dell’eliminazione delle iscrizioni (a carico del venditore) deve ritenersi meramente potestativa. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso del
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