CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2016
Cassazione n. 29200/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15191-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia:o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1794 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 847/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/03/2016 R.G.N. 3808/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.3.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire gli aumenti di cui all'art. 5, I. n. 140/1985, sulla pensione liquidata in regime di convenzione internazionale; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'art. 5, I. n. 140/1985, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui alla norma cit., dovesse aversi riguardo non già al fatto che l'importo del pro rata italiano fosse superiore al trattamento minimo, bensì alla circostanza che fosse superiore a detto trattamento la somma del pro rata italiano e di quello estero; che, al riguardo, va premesso che questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ove la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, 3 0 comma, I. n. 160/1975, spettano solo se il pro rata italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo art. 14, d.l. n. 663/1979, conv. con I. n. 33/1980 (Cass. n. 18744 del 2013); che tale orientamento - manifestato nel solco di C:ass. n. 25881 del 2008 e ribadito da Cass. n. 7308 del 2016 nel consapevole superamento del diverso principio affermato da Cass. n. 16620 del 2012 - induce a ritenere la fondatezza della censura proposta dall'INPS, in considerazione dell'evidente eadem ratio sottesa alla previsione dell'art. 10, comma 30, I. n. 160/1975 (secondo il quale, per quanto qui rileva, gli aumenti in cifra fissa sono corrisposi:i sulle "pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti"), e a quella dell'art. 5, I. n. 140/1985 (che individua, quali beneficiarie degli aumenti, "le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti"); che, pertanto, sul presupposto incontroverso che l'importo del pro rata italiano corrisposto all'odierna intimata non fosse superiore al trattamento minimo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che il consolidarsi del principio di diritto di cui qui s'è fatta applicazione in epica successiva alle pronunce di merito suggerisce la compensazione delle spese delll'intero processo; P. Q. M.La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adun