CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 09014/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto non sufficientemente provati i requisiti dell'attualità e della transitorietà del pericolo (si veda in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata) così come definiti dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale, l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione dell'art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi ( Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011 Cc. (dep. 01/02/2012 ) - Rv. 251800 - 01 ma si veda anche sul punto Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011 - Rv. 249915 - 01) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consi