CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04839/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
335/2021 R.G., proposto DA la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] REGISTROdato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposta all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale Commissione tributaria r egionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93 /20/2021 , che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla permuta, con atto notarile del 28 dicembre 2017, tra la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, di un ramo aziendale dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, per un valore di € 2.900.000,00 (di cui € 2.886.370,00 per crediti ed € 13.630,00 per beni strumentali) e di un ramo aziendale della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” alla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, per un valore di € 700.000,00 con il conguaglio della somma di € 2.200.000,00, con deviazione ex art. 1411 cod. civ. d el trasferimento del ramo aziendale alla “[OSCURATO:SOCIETA].”, applicando l’imposta di registro nella misura del 3% su ciascuno dei trasferimenti corrispettivi, ha rigettato l’appello proposto d a l l a “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Napoli il 22 marzo 201 9 , n. 3619 / 35 / 201 9 , con condanna allarifusione delle spese giudiziali ;2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva respinto i l ricorso originario - sul presupposto che l’operazione non avesse realizzato un contratto a favore del terzo, non ravvisandosi un collegamento negoziale, ma una serie di negozi autonomi e distinti l’uno dall’altro; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. a seguito dell’emanazione di cartella di pagamento in dipendenza dell’avviso di liquidazione in contestazione, la ricorrente ha chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quater”), ai sensi degli artt. 1, comma 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, ed avendo ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario; 2. ne conseguel’imprescindibilità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa delperfezionamento della definizione agevolata mediante l’osservanza del piano di rateizzazione. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]