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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04733/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiede la qualificazione giuridica ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., è inammissibile, perché sfornita di interesse concreto e attuale alla definizione giuridica del fatto in termini di maggiore gravità rispetto a quanto ritenuto nelle sentenze di merito; Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131 bis cod. pen., è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto connotare il fatto nei termini richiesti; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, terza pagina della "motivazione"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiede la qualificazione giuridica ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., è inammissibile, perché sfornita di interesse concreto e attuale alla definizione giuridica del fatto in termini di maggiore gravità rispetto a quanto ritenuto nelle sentenze di merito; Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131 bis cod. pen., è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto connotare il fatto nei termini richiesti; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, terza pagina della "motivazione"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 04733/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris