CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31813/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 2418/2020 depositata il 19.05.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli - [OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF504AP02400/2017 con cui accertava maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi relative all'anno di imposta 2011, ascrivibili all’[OSCURATO:PERSONA] città di Gragnano. Con tale atto impositivo l'ufficio comunicava di avere effettuato il controllo della posizione fiscale dell’Associazione, nonché indagini bancarie dalle quali emergevano versamenti per un importo pari ad euro 426.000,00 e prelevamenti per un importo di euro 431.850,00 non giustificati. Conseguentemente, accertava presunti ricavi pari ad euro 1.107.850,00, costi in misura forfettaria del 30,63% pari ad euro 339.334,00 ed un presunto reddito di impresa a carico dell'Associazione di euro 768.516,00, determinando così maggiori imposte IRES pari ad euro 211.342,0, IRAP pari ad euro 38.195,00 e IVA pari ad euro 139.460,00, oltre interessi e sanzioni irrogate pari ad euro 380.675,60. [OSCURATO:PERSONA], in quanto considerato unico rappresentante dell’Associazione, veniva ritenuto presunto autore della violazione e solidalmente responsabile con l'Associazione. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Napoli che, con sentenza n. 7874/2018 emessa in data 4/05/2018 e depositata in data 16/07/2018, rigettava il ricorso e confermava integralmente la pretesa impositiva. Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR della Campania che, con sentenza n. 2418/06/2020 del 10/02/2020 e depositata in data 19/05/2020, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata. Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a otto motivi e deposita istanza con cui chiede la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 5034/2020. L’Agenzia si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione ed errata interpretazione dell’art. 38 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., per aver la CTR considerato legittimo l’atto impositivo emesso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] città di [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per non aver la CTR rilevato e decretato la mancanza di soggettività passiva del contribuente per assoluta estraneità alle vicende societarie e la mancanza di prova da parte dell’ufficio a sostegno dell’asserita qualità di presidente ed amministratore di fatto. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione ed errata interpretazione dell’art. 112 cod. proc. civ., 36 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 2 n. 5 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi in relazione alla circostanza comprovata del proscioglimento avvenuto in sede penale e per non avere rilevato la mancanza di soggettività passiva del contribuente per assoluta estraneità alle vicende societarie. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 60 D.P.R. 600/1973 e 145 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato e decretato la mancanza di effetti giuridici dell’atto impositivo notificato a soggetto estraneo all’Associazione e non legittimato a ricevere la notifica. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., 36 D.lgs. 546/1992 nonché artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente considerato fondata e comprovata la pretesa impositiva, rigettando l’eccezione di illegittimità dell’atto impugnato per assoluta insussistenza ed infondatezza delle presunte violazioni contestate, per carenza di motivazione, mancata allegazione degli atti richiamati, mancato riconoscimento dei costi di gestione e mancanza di valide prove a sostegno della pretesa impositiva. Con il sesto motivo di ricorso si adombra la violazione ed errata interpretazione dell’art. 112 cod. proc. civ., 36 D.lgs. 546/1992, nonché artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR considerato correttamente rideterminato dall’Ufficio il presunto maggior reddito accertato e considerata non comprovata l’eccezione sollevata dal contribuente di errata determinazione dei presunti ricavi attribuiti all’Associazione e duplicazione di imposta. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata interpretazione degli artt. 11 D.lgs. 472/1997 e 7 D.L. 269/2003 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., per aver la CTR decretato l’illegittimità delle sanzioni irrogate al presunto rappresentante di fatto e l’insussistenza di responsabilità solidale nei confronti dell’Associazione. Con l’ottavo motivo di ricorso si evidenzia la violazione ed errata interpretazione dell'art. 15 del D.Lgs. 492/96, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente condannato il contribuente al pagamento delle spese di giudizio. Preliminarmente va disattesa, per mancanza dei motivi di connessione oggettiva – in quanto diverso è l’atto impugnato, differente il riferimento temporale della pretesa tributaria – la richiesta di riunione del presente giudizio con altro giudizio relativo alle odierne parti in causa. Il primo motivo è infondato. Esso cozza col principio espresso da questa Corte, a tenore del quale “È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazionenon riconosciuta, emesso successivamente alla suaestinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazionemedesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale exart. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazionecessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. n. 25451 del 2021). Per il rigetto depongono, tra l’altro, i principi efficacemente espressi da questa Corte in esito ad altro giudizio fra le odierne parti in causa, con l’ordinanza n. 20502 del 2024. L'estinzione o la cessazione dell'ente di diritto comune ossia, nella specie, dell'associazione (non riconosciuta) non preclude, di per sé, all'Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere le pretese fiscali emerse con riguardo al periodo di sua esistenza. Milita in tal senso la circostanza che per l'Erario i termini per l'accertamento, previsti quanto all'Iva dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e per le imposte dirette dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, decorrono dall'anno (successivo) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sicché, ove si ritenesse che l'estinzione del soggetto intervenuta nelle more fosse idonea ad impedire la ripresa, ne deriverebbe una ingiustificata riduzione dei termini in deroga delle norme in questione (cfr. Cass., 21 settembre 2021, n. 25451, in motivazione). E tuttavia, cessato il soggetto, l'azione accertativa (fuori dalle ipotesi ex art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2014, qui non rilevante e, comunque, non applicabile ratione temporis, venendo in rilievo l’anno d’imposta 2011) non può più essere esperita direttamente nei confronti dell'ente. Con riguardo alle società, le Sezioni Unite, dapprima con le decisioni 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062 (chiarendo che la norma sulla cancellazione riguardava le società sia di capitali che di persone), poi, con le sentenze nn. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 12 marzo 2013, hanno precisato che, l'estinzione della società si produce anche qualora rimangano debiti insoddisfatti, poiché, in tale evenienza, i creditori potranno far valere le loro ragioni nei confronti dei soci, considerati successori universali seppure sui generis, e, se in colpa, nei confronti dei liquidatori e che, dopo l'estinzione, la società non può agire in giudizio o essere legittimamente convenuta. Tanto premesso, la vicenda in giudizio, all’evidenza, riguarda un soggetto diverso dalle società poiché viene in considerazione una associazione non riconosciuta, soggetto giuridico non avente personalità giuridica, ma dotato di soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale imperfetta (Cass., 19 ottobre 2016, n. 21066 ed anche Cass., 19 luglio 2002, n. 10573; Cass., 16 giugno 2000, n. 8239), rispetto alla quale diversamente si atteggiano i presupposti per la sua estinzione e per la responsabilità residua per le obbligazioni pregresse. Sotto il primo profilo, infatti, l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) e la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli art. 29, 30, 31 e 32 cod. civ. e 11 delle relative disposizioni di attuazione (cfr. Cass., 21 settembre 2021, n. 25451, citata, in motivazione). Infatti, lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti, dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di «prorogatio», conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute (Cass., 21 maggio 2018, n. 12528, in motivazione, che richiama Cass., 19 agosto 1992, n. 9656). Sotto il secondo profilo, l'art. 38 cod. civ. prevede che: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione». Questa Corte, oltre ad avere affermato il principio che «Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante» (Cass., 28 febbraio 2024, n. 5269), ha anche statuito il principio che «In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura» (Cass., 17 marzo 2023, n. 7906; Cass., 3 marzo 2022, n. 7107). Più in particolare, è stato precisato che «La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente» (Cass., 1 marzo 2022, n. 6625). Questa Corte ha dunque statuito il principio che «E’ valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973» (Cass., 21 settembre 2021, n. 25451, citata). Da quanto rilevato emerge chiaramente che la pretesa tributaria può essere legittimamente fatta valere, una volta estinta l'associazione non riconosciuta, direttamente nei confronti del legale rappresentante, al quale l'atto, pur intestato all'associazione, deve essere notificato, nonché nei confronti di colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione. Il secondo motivo è inammissibile. La CTR ha accertato che al Longobardi faceva capo la gestione dei rapporti dell’ente. Egli era infatti l’unico delegato “ad operare sul conto corrente intestato alla società sportiva”; si occupava di effettuare “prelievi” e “movimentazioni”, delle quali non forniva giustificazioni. Il legale rappresentante “era un giovane brasiliano, che giovava in un’altra associazione sportiva di cui il Longobardi era consigliere”, in tal senso esibendo un “ruolo puramente formale”. [OSCURATO:PERSONA] era l’unico che rappresentasse l’associazione “nei rapporti con i terzi per la programmazione degli eventi sportivi e delle sponsorizzazioni”. A fronte di questo accertamento di fatto, la censura finisce per invocare una rivisitazione del merito della controversia, invero preclusa in questa sede. D’altronde, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). (Cass. n. 13395 del 2018). Detto ribaltamento di oneri probatori non è avvenuto nella presente sede. Sotto questo aspetto giova soggiungere che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia riversato l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26769 del 2018). A fronte degli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice non coglie nel segno nemmeno l’adombrata violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., giacché, come già ripetutamente affermato da questa Corte, la stessa potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto "vizio di sussunzione", vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all'opposto, quando dopo aver qualificato come "non gravi, imprecisi e discordanti" gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (Cass., Sez. Un., n. n. 1785 del 2018; Cass. n. 19485 del 2017). Il terzo motivo è infondato. Esso s’infrange nel principio già affermato da questa Corte, alla luce del quale “In tema di processo tributario, il provvedimento diarchiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.” (Cass. n. 16649 del 2020). Non rileva, tra l’altro, lo jus superveniens rappresentato dall’art. 21 - bis D.Lgs. n. 74 del 2000. Questa Corte ha affermato condivisibilmente che “la sentenza di non luogo a procedere non produce effetti suscettibili di rilevare ai sensi dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, giacché non contiene alcun accertamento in fatto, essendo resa allo stato degli atti in esito all’udienza preliminare, a sua volta celebrata in camera di consiglio senza istruttoria; detta sentenza conclude la fase delle indagini preliminari sul presupposto meramente prospettico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio (art. 425, comma 3, cod. proc. civ.), talché è strutturalmente inidonea al giudicato, tanto da essere espressamente revocabile (art. 434 cod. proc. pen.), viepiù con semplice ordinanza (art. 436 cod. proc. pen.). Donde la manifesta infondatezza di alcun dubbio d’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, al cui ambito di operatività non può attrarsi altresì la sentenza di non luogo a procedere, siccome non assimilabile, né per struttura né per disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale, la quale sola, contenendo un accertamento in fatto, è invece votata al giudicato” (Cass. n. 33830 del 2024). Il quarto motivo è infondato. In tal senso depone l’accertamento di fatto compiuto in senso contrario a quanto adombrato dalla parte ricorrente. Il giudice regionale ha accertato che il Longobardi è responsabile della violazione e niente affatto estraneo. A fronte di un apprezzamento di merito effettuato dal giudice d’appello, la parte ricorrente si limita a contrapporre un proprio punto di vista, travolgendo il recinto del vizio di violazione di legge, pure incongruamente invocato. Il quinto motivo non coglie nel segno e va disatteso. [OSCURATO:PERSONA] insiste per il suo tramite nella ritenuta infondatezza della pretesa tributaria, contestando sul piano della violazione di legge quello che è un accertamento di fatto. Ne risultano trascesi i confini del vizio invocato, in quanto non viene delineata una difformità rispetto ad una fattispecie normativa, ma soltanto invocato un nuovo sindacato, una diversa valutazione delle prove. La CTR ha compiuto un accertamento di fatto, mettendo in risalto, nel proprio libero sindacato, gli elementi di prova che sono parsi ad essa più attendibili. Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499) Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibile censurare laviolazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020). In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi” (Cass. n. 10973 del 2017). Non è d’altronde previsto che la CTR sia tenuta risponde punto su punto alle considerazioni e/o argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla maggiore affidabilità di un elemento probatorio in luogo di un altro. Una pretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusa del merito della controversia, invero preclusa in questa sede. Quanto alla pretesa di parte ricorrente di un’allegazione integrale all’avviso di accertamento di tutti gli atti che lo supportano, basterà richiamare il principio di recente riaffermato a tenore del quale “In tema diavviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo diallegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che il contenuto essenziale delle verifiche espletate nei confronti della ditta individuale, riprodotto nell'avvisodi accertamento, risultava sufficiente a provare l'incapacità operativa della stessa e, perciò, la natura fittizia della fatturazione delle operazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commerciale dichiaravano di avere posto in essere)” (Cass. n. 34906 del 2024). Il sesto motivo è infondato. Parte ricorrente si limita a riproporre una doglianza sulla quale la CTR si è puntualmente soffermata, facendo pedissequa applicazione “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura diricavi sia dei prelevamenti sia deiversamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che iversamenti sono registrati in contabilità e che iprelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità” (Cass. n. 15161 del 2020; Cass. n. 16896 del 2014). Il settimo motivo è infondato. Parte ricorrente adduce la violazione di una norma riferibile alle società, non certo alle associazioni. Del resto, come chiarito da questa Corte a più riprese “Nelleassociazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente dellesanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente” (Cass. n. 11869 del 2024; Cass. n. 4747 del 2020; Cass. n. 25650 del 2018). L’ottavo motivo è anch’esso infondato. Parte ricorrente lamenta la condanna alle spese del giudizio in sede d’appello, condanna invero agganciata fisiologicamente al principio della soccombenza. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Anche in questo caso le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida