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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 36199/2023

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 maggio 1950; avverso la ordinanza n. 90/22 TLmod.18 del Tribunale di Vicenza del 8 novembre 2022; I“nffi gli di nnien In ordinanza irn,9 nnf4 p il ri~nnren introduttiv o; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Andrea GENTILI; sentito i! PM, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.

Luigi CUOMO, i! quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2022, il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 322 cod. proc. pen. dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso ai suoi danni dal GIP del Tribunale di Vicenza in data 30 agosto 2022.

Con quest'ultimo provvedimento la misura cautelare reale era stata disposta, nei confronti dell'indagato, per equivalente, in relazione al capo 19 dell'imputazione provvisoria, cioè alla fattispecie di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, a lui contestata in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA].

Con la richiesta di riesame, la difesa dell'indagato aveva dedotto unicamente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza, indicando nel Tribunale di Padova l'ufficio che avrebbe potuto procedere, in quanto corrispondente al luogo ove la Interoil aveva collocato sia la propria sede legale che quella effettiva.

Avverso il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice del riesame ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Polverari formulando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen., 18 del dlgs n. 74 del 2000 e 25 Cost.Il ricorrente ha anzitutto osservato che ai sensi delle menzionate disposizioni, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza territoriale per i reati tributari ,;cosiddetti non dichiarativiÌ previsti dal dlgs n. 74 del 2000 dovrebbe individuarsi nel luogo di consumazione del reato (ex art. 8 cod. proc. pen.), coincidente, in particolare nei casi di contestata emissione di fatture per operazioni inesistenti, con il luogo della sede operativa della società emittente; e, solo ove sia effettivamente impossibile determinare il luogo della consumazione, nel luogo di accertamento del reato (ex art. 18 del dlgs n. 74 del 2000); nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza, ritenendo che la società Interoil potesse qualificarsi come "cartiera", avrebbe fatto ricorso al criterio di cui all'art. 18, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, nonostante non fossero documentate in atti attività investigative o informative circa il luogo della sede effettiva della medesima società, erroneamente considerando quest'ultimo diverso da quello della sede legale, cioè Padova.Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Giudice del riesame avrebbe individuato nel Tribunale di Vicenza l'ufficio territorialmente competente per il procedimento in relazione al quale la misura cautelare reale era stata emessa, ritenendo - erroneamente - la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato di cui al capo 19 di imputazione, contestato al ricorrente, e quelli di cui agli altri capi di imputazione formulati nell'ambito della medesima indagine, per reati contestati ad altri soggetti ed allo stesso Polverari con riferimento al solo capo

19. Così, anche se fosse sussistita la continuazione tra i reati di cui a tutti i capi di imputazione formulati nell'ambito della complessiva indagine, con il provvedimento impugnato sarebbe stato violato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale lo spostamento della competenza territoriale in ragione della connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. è possibile solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati; ciò in quanto l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non potrebbe pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, con il quale è unicamente contestata la competenza territoriale a procedere dell'Ufficio che sta indagando a carico del Polverari, è infondato ed esso, pertanto, deve essere rigettato.

Va, preliminarmente, dato atto della circostanza che la lagnanza che forma oggetto del presente giudizio già era stata dedotta di fronte al giudice del riesame cautelare ed in tale sede il Tribunale palladiano rigettò l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base dell'affermazione che era noto il luogo ove le fatture relative ad operazioni inesistenti erano state spiccate solo con riferimento ad una delle società coinvolte nella frode, pertanto, questo essendo l'unico accertato iocus commissi delicti, era in funzione di questo che doveva determinarsi la competenza territoriale .

Effettivamente, l'art. 18 del dlgs n. 74 del 2000, nel dettare, al comma 1, le regole generali relative alla determinazione della competenza territoriale in materia di reati fiscali e tributari, prevede in via di principio l'applicazione delle regole dettate dall'art. 8 del codice di rito penale; solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare il luogo di commissione del reato, opera il criterio sussidiario competenziale del luogo di accertamento del reato.Tale principio è, tuttavia integrato, dal comma 2 del medesimo art. 18, per i reati "in materia di dichiarazione", dalla previsione che in tali casi il reato si considera consumato nel luogo ove il contribuente dichiarante ha il domicilio fiscale; al successivo comma 3 dell'art. 8 del ricordato dlgs n. 74 del 2000, il legislatore ha precisato che, quanto al reato di cui all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 (cioè, semplificando, la emissione di fatture per operazioni inesistenti), in caso di emissione di una pluralità di fatture avvenute in luoghi geografici appartenenti a distinti circondari giudiziari, la competenza territoriale si determina è determinata dalla primazia temporale nella iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati.

Così brevemente delineato lo stato della normativa rilevante, si osserva, quanto al caso di specie, che la imputazione provvisoriamente mossa al prevenuto ed in relazione alla quale è stato disposto il sequestro di cui si tratta ha ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000.

Trattandosi, pertanto, di reato estraneo alla tematica dei "reati in dichiarazione" non è ad esso applicabile il principio della competenza del domicilio fiscale del contribuente.

Ritiene il ricorrente che nella fattispecie, dovendo applicarsi il criterio della sede legale della società Inter-oil, la quale è ubicata a Padova, dovendosi presumere che i versamenti omessi si sarebbero dovuti eseguire presso tale sede, il giudice competente a procedere sarebbe stato quello della città del Santo, salva la dimostrazione della natura fittizia della sede legale, dovendosi, solo in quel caso, dirottare la competenza territoriale in funzione della ubicazione della sede effettiva, dovendosi intendere il reato consumato in tale luogo.

A supporto di tale ricostruzione applicativa della norma pertinente/ il ricorrente ha, altresì, richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in assenza di elementi di segno contrario, le fatture devono ritenersi emesse nel luogo ove la società ha la sede amministrativa o operativa, presso la quale conserva la documentazione contabile e fiscale, Ora, al di là della imprecisione del riferimento giurisprudenziale operato dal ricorrente (invero la sentenza n. 20567 del 2020, richiamata nel ricorso presentato dalla difesa del Polverari, ha tutt'altro oggetto e tutt'altro contenuto rispetto a quello segnalato dal ricorrente), si osserva come nella fattispecie ha poco rilievo fare riferimento, ai fini della individuazione del /ocus commissi delicti, ad una "sede amministrativa o operativa" della Inter-oil, atteso che, come si legge nella ordinanza oggetto della impugnazione, la citata compagine sociale svolgeva la "funzione di mer(o) soggett(o) interpost(o) nella filiera commerciale fraudolenta" , avendo "natura meramente cartolare (del)l'attività di impresa da essa esercitata", di tal che "non era nota (...) la sede operativa e, dunque, il luogo di consumazione del reato".

A fronte di tali condivisibili rilievi, pertanto, la doglianza svolta dalla difesa del Polverari in ordine alla erroneità della motivazione della ordinanza impugnata in punto di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente, dimostra la sua mancanza di pregio, sicché la impugnazione proposta dal ricorrente, senza necessità di esaminare il secondo, subordinato, motivo di doglianza, va 'rigettata, dovendosi ritenere operativo il criterio di determinazione del giudice competente fissato, quale criterio di chiusura, dall'art. 9 comma 3, cod. proc. pen., avendo provveduto l'Autorità giudiziaria vicentina ad iscrivere per prima il nominativo del Polverari nel registro degli indagati.

Per le ragioni che precedono il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 maggio 1950; avverso la ordinanza n. 90/22 TLmod.18 del Tribunale di Vicenza del 8 novembre 2022; I“nffi gli di nnien In ordinanza irn,9 nnf4 p il ri~nnren introduttiv o; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito i! PM, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, i! quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2022, il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 322 cod. proc. pen. dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso ai suoi danni dal GIP del Tribunale di Vicenza in data 30 agosto 2022. Con quest'ultimo provvedimento la misura cautelare reale era stata disposta, nei confronti dell'indagato, per equivalente, in relazione al capo 19 dell'imputazione provvisoria, cioè alla fattispecie di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, a lui contestata in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]. Con la richiesta di riesame, la difesa dell'indagato aveva dedotto unicamente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza, indicando nel Tribunale di Padova l'ufficio che avrebbe potuto procedere, in quanto corrispondente al luogo ove la Interoil aveva collocato sia la propria sede legale che quella effettiva. Avverso il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice del riesame ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Polverari formulando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen., 18 del dlgs n. 74 del 2000 e 25 Cost.Il ricorrente ha anzitutto osservato che ai sensi delle menzionate disposizioni, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza territoriale per i reati tributari ,;cosiddetti non dichiarativiÌ previsti dal dlgs n. 74 del 2000 dovrebbe individuarsi nel luogo di consumazione del reato (ex art. 8 cod. proc. pen.), coincidente, in particolare nei casi di contestata emissione di fatture per operazioni inesistenti, con il luogo della sede operativa della società emittente; e, solo ove sia effettivamente impossibile determinare il luogo della consumazione, nel luogo di accertamento del reato (ex art. 18 del dlgs n. 74 del 2000); nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza, ritenendo che la società Interoil potesse qualificarsi come "cartiera", avrebbe fatto ricorso al criterio di cui all'art. 18, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, nonostante non fossero documentate in atti attività investigative o informative circa il luogo della sede effettiva della medesima società, erroneamente considerando quest'ultimo diverso da quello della sede legale, cioè Padova.Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Giudice del riesame avrebbe individuato nel Tribunale di Vicenza l'ufficio territorialmente competente per il procedimento in relazione al quale la misura cautelare reale era stata emessa, ritenendo - erroneamente - la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato di cui al capo 19 di imputazione, contestato al ricorrente, e quelli di cui agli altri capi di imputazione formulati nell'ambito della medesima indagine, per reati contestati ad altri soggetti ed allo stesso Polverari con riferimento al solo capo 19. Così, anche se fosse sussistita la continuazione tra i reati di cui a tutti i capi di imputazione formulati nell'ambito della complessiva indagine, con il provvedimento impugnato sarebbe stato violato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale lo spostamento della competenza territoriale in ragione della connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. è possibile solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati; ciò in quanto l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non potrebbe pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, con il quale è unicamente contestata la competenza territoriale a procedere dell'Ufficio che sta indagando a carico del Polverari, è infondato ed esso, pertanto, deve essere rigettato. Va, preliminarmente, dato atto della circostanza che la lagnanza che forma oggetto del presente giudizio già era stata dedotta di fronte al giudice del riesame cautelare ed in tale sede il Tribunale palladiano rigettò l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base dell'affermazione che era noto il luogo ove le fatture relative ad operazioni inesistenti erano state spiccate solo con riferimento ad una delle società coinvolte nella frode, pertanto, questo essendo l'unico accertato iocus commissi delicti, era in funzione di questo che doveva determinarsi la competenza territoriale . Effettivamente, l'art. 18 del dlgs n. 74 del 2000, nel dettare, al comma 1, le regole generali relative alla determinazione della competenza territoriale in materia di reati fiscali e tributari, prevede in via di principio l'applicazione delle regole dettate dall'art. 8 del codice di rito penale; solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare il luogo di commissione del reato, opera il criterio sussidiario competenziale del luogo di accertamento del reato.Tale principio è, tuttavia integrato, dal comma 2 del medesimo art. 18, per i reati "in materia di dichiarazione", dalla previsione che in tali casi il reato si considera consumato nel luogo ove il contribuente dichiarante ha il domicilio fiscale; al successivo comma 3 dell'art. 8 del ricordato dlgs n. 74 del 2000, il legislatore ha precisato che, quanto al reato di cui all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 (cioè, semplificando, la emissione di fatture per operazioni inesistenti), in caso di emissione di una pluralità di fatture avvenute in luoghi geografici appartenenti a distinti circondari giudiziari, la competenza territoriale si determina è determinata dalla primazia temporale nella iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati. Così brevemente delineato lo stato della normativa rilevante, si osserva, quanto al caso di specie, che la imputazione provvisoriamente mossa al prevenuto ed in relazione alla quale è stato disposto il sequestro di cui si tratta ha ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000. Trattandosi, pertanto, di reato estraneo alla tematica dei "reati in dichiarazione" non è ad esso applicabile il principio della competenza del domicilio fiscale del contribuente. Ritiene il ricorrente che nella fattispecie, dovendo applicarsi il criterio della sede legale della società Inter-oil, la quale è ubicata a Padova, dovendosi presumere che i versamenti omessi si sarebbero dovuti eseguire presso tale sede, il giudice competente a procedere sarebbe stato quello della città del Santo, salva la dimostrazione della natura fittizia della sede legale, dovendosi, solo in quel caso, dirottare la competenza territoriale in funzione della ubicazione della sede effettiva, dovendosi intendere il reato consumato in tale luogo. A supporto di tale ricostruzione applicativa della norma pertinente/ il ricorrente ha, altresì, richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in assenza di elementi di segno contrario, le fatture devono ritenersi emesse nel luogo ove la società ha la sede amministrativa o operativa, presso la quale conserva la documentazione contabile e fiscale, Ora, al di là della imprecisione del riferimento giurisprudenziale operato dal ricorrente (invero la sentenza n. 20567 del 2020, richiamata nel ricorso presentato dalla difesa del Polverari, ha tutt'altro oggetto e tutt'altro contenuto rispetto a quello segnalato dal ricorrente), si osserva come nella fattispecie ha poco rilievo fare riferimento, ai fini della individuazione del /ocus commissi delicti, ad una "sede amministrativa o operativa" della Inter-oil, atteso che, come si legge nella ordinanza oggetto della impugnazione, la citata compagine sociale svolgeva la "funzione di mer(o) soggett(o) interpost(o) nella filiera commerciale fraudolenta" , avendo "natura meramente cartolare (del)l'attività di impresa da essa esercitata", di tal che "non era nota (...) la sede operativa e, dunque, il luogo di consumazione del reato". A fronte di tali condivisibili rilievi, pertanto, la doglianza svolta dalla difesa del Polverari in ordine alla erroneità della motivazione della ordinanza impugnata in punto di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente, dimostra la sua mancanza di pregio, sicché la impugnazione proposta dal ricorrente, senza necessità di esaminare il secondo, subordinato, motivo di doglianza, va 'rigettata, dovendosi ritenere operativo il criterio di determinazione del giudice competente fissato, quale criterio di chiusura, dall'art. 9 comma 3, cod. proc. pen., avendo provveduto l'Autorità giudiziaria vicentina ad iscrivere per prima il nominativo del Polverari nel registro degli indagati. Per le ragioni che precedono il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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