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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00332/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, insiste per la conferma della sentenza impugnata; chiede il rigetto ovvero, in subordine l'inammissibilità, dei ricorsi; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 29 aprile 2019 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche a fini civili — i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale della Capitale il 31 maggio 2006.

La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione quanto alla Paduano (che, all'esito del giudizio di primo grado, rispondeva solo della distrazione relativa alla somma di 98.950 euro), ferme restando le statuizioni civili.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado è stata riformata solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., non essendo decorsa, con riferimento alla sua posizione, la prescrizione, essendo l'imputato gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Il procedimento riguarda il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarato dal Tribunale di Roma il 31 maggio 2006, società nell'ambito della quale ad [OSCURATO:PERSONA] è attribuito il ruolo di amministratore di fatto e a [OSCURATO:PERSONA] quella di concorrente esterno.

Secondo le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] deve rispondere della distrazione di beni per un valore complessivo di 256.794,89 euro, trasferiti a società estere a lui riconducibili, e di somme di denaro, ingiustificatamente prelevate dalle casse sociali, nonché del reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso fino al dicembre 2003 (delimitazione temporale stabilita dal Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] è, invece, addebitato solo di aver sottratto dalle casse sociali la somma di 98.950 euro, fatto per cui, nonostante la declaratoria di prescrizione in appello, la prevenuta deve comunque rispondere a fini civili.

2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati suddetti, affidandosi ai rispettivi difensori.

3. Il ricorso presentato nell'interesse della Paduano si compone di due motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso deduce illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione della sentenza impugnata.

Ricorda la ricorrente che il Giudice di prime cure l'aveva assolta da una serie di condotte bancarottiere, condannandola solo per una residua ipotesi distrattiva, poi dichiarata prescritta in appello.

La Corte di appello, tuttavia, non aveva offerto una motivazione funditus rispetto alle censure del gravame di merito, con particolare riferimento alle giustificazioni addotte dall'imputata rispetto alla causale delle somme percepite.

Dopo alcuni passaggi rievocativi della sentenza di primo grado, la ricorrente torna sul tema delle somme percepite, rimarcando corh stla Corte distrettuale avesse ammesso che una parte della percezione di denaro che le viene imputata potesse essere collegata all'attività lavorativa prestata per conto della società fallita, salvo poi inopinatamente escludere la legittimità dei prelievi effettuati.

Le mansioni svolte all'interno della società si limitavano alla predisposizione della prima nota e non la abilitavano ad effettuare prelievi dalle casse sociali, prelievi che — contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata — ella non aveva mai ammesso.

Il ricorso passa, poi, a criticare lo snodo argomentativo che ha tratto dal rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] la prova che la prevenuta sapesse delle condizioni economiche della società e della distonia tra le uscite di cassa e l'attività sociale.

L'enunciato — si legge nel ricorso — sarebbe criticabile in sé siccome privo di valenza indiziaria e sarebbe altresì in contrasto con le emergenze probatorie; queste ultime avevano posto in luce come la Paduano fosse separata da [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1999 e come ella avesse iniziato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dopo la separazione.

Peraltro — aggiunge la ricorrente — nel periodo in cui aveva prestato la propria opera presso la società poi fallita, quest'ultima non versava in condizioni critiche.

3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi motivazionali con riferimento alla quantificazione della provvisionale.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.

4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto della società fallita riconosciuto all'imputato, aspetto su cui si erano incentrate le doglianze dell'appello che, però, erano state ignorate.

4.1.1. Con riferimento alle dichiarazioni dei testi Tiraboschi, Tonello e Riccardi, il ricorso osserva che l'arco temporale nel quale era risultato che il prevenuto aveva svolto la sua attività all'interno della fallita andava dal 2002 fino all'estate del 2003, lasso temporale troppo breve per far ritenere sussistente la posizione gestoria di fatto; inoltre, i medesimi testimoni avevano circoscritto l'attività di [OSCURATO:PERSONA] a quella dei "pagamenti e ufficio acquisti", senza evidenziare competenze tipiche del titolare della carica amministrativa, che invece i testimoni avevano attribuito a Ruzzante.

Tutte queste considerazioni, svolte nell'atto di appello, non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata.

4.1.2. La decisione avversata sarebbe congetturale allorché ha attribuito al subingresso della Paduano, ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], nelle stesse mansioni del marito, una sostanziale prosecuzione dell'attività di amministratore di fatto del ricorrente.

4.1.3. Di fronte alle contestazioni, contenute nell'appello, a proposito del ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nelle società Eldamco, [OSCURATO:PERSONA], s.r.I., S&P International e nelle entità estere con sede a Dubai, la Corte territoriale ha taciuto.

4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e violazione di legge laddove la Corte di merito ha trascurato — sostiene il ricorrente — di fornire risposta a tutte le doglianze che riguardano le singole condotte distrattive addebitategli, reputate sussistenti sulla sola scorta della relazione di un revisore contabile incaricato da uno dei soci e dal presidente del Collegio sindacale.

Contrariamente a quanto opinato dalla Corte distrettuale, le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero erano diametralmente opposte a quelle del citato revisore, avendo escluso la natura distrattiva di ognuna delle operazioni, così come aveva fatto il curatore, ed anche su questo non ci sarebbe risposta.

In definitiva, la sentenza di primo grado aveva reso una motivazione apodittica, l'appello aveva contestato la natura distrattiva delle condotte e la Corte territoriale ha trascurato dette doglianze.

In ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, la stessa Corte territoriale ha affermato che era stato possibile ricostruire la situazione economico-patrimoniale della fallita fino al 2003, trascurando poi di trarne le dovute conseguenze liberatorie quanto a [OSCURATO:PERSONA], cui pure aveva riconosciuto un ruolo solo fino all'estate del 2003. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre è fondato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale, dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame.

1. Come anticipato, il ricorso della Paduano è inammissibile.

1.1. Lo è il primo motivo di ricorso perché versato in fatto e aspecifico.

L'argomento di censura è incentrato sulla posizione dell'imputata nella società e sulla ragione della fuoriuscita di denaro a suo favore, in tesi giustificata dall'attività lavorativa svolta per conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente non si confronta con il tratto della decisione avversata -. nel quale la Corte territoriale ha evidenziato che, anche a voler seguire l'impostazione più favorevole all'imputata (reputando, quindi, giustificata come stipendio la fuoriuscita di una parte dei 98.950 euro di cui alla contestata distrazionedella somma), la percezione, da parte della Paduano, della restante parte della somma anzidetta era ingiustificata, tema non contrastato nel ricorso, che indulge solo in un proclama di estraneità dell'imputata alle iniziative di [OSCURATO:PERSONA].

Se ne ricava l'impressione di un ricorso che non coglie l'effettiva ratio decidendi della pronunzia avversata e che, quindi, ha mancato di tenere conto dell'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e degli insegnamenti di questa Corte — ribaditi da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 — secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. [OSCURATO:SOCIETA] parte, una conferma a detta conclusione discende dalla cattiva impostazione delle censure, laddove la parte denunzia in maniera indistinta tutti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Quando, poi, la ricorrente agita il tema della sua ignoranza rispetto alle condizioni della società, ella tocca un aspetto neutro ai fini del giudizio circa la sua responsabilità, trascurando di considerare l'esegesi di questa Corte secondo cui il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837).

1.2. Il secondo motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile giacché tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536).

1.3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

All'odierna decisione consegue altresì la condanna della Paduano alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che il Collegio liquida in euro 3600,00, oltre accessori di legge.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato.

Tre sono i temi su cui l'impugnativa coglie nel segno; l'uno è quello della qualifica di amministratore di fatto riconosciuta al prevenuto; l'altro è quello della prova delle distrazioni avvenute in pregiudizio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a favore di società comunque riferibili a [OSCURATO:PERSONA]; l'altro, ancora, è quello della bancarotta fraudolenta documentale.

2.1. [OSCURATO:SOCIETA], quanto al primo aspetto, nonostante l'ampiezza delle proposizioni critiche svolte dall'imputato nell'atto di appello, la sentenza impugnata fonda la conferma del ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] su una motivazione decisamente stringata, nella quale si fa riferimento alle deposizioni di tre soggetti gravitanti nella [OSCURATO:PERSONA] (Tiraboschi, Tonello e Riccardi) e alla partecipazione del prevenuto alla compagine sociale della fallita attraverso la fiduciaria Eldamco.

Ciò posto, da una parte, le informazioni fornite dai tre testimoni, per come valorizzate nella decisione avversata, non hanno una rilevanza concludente, avendo circoscritto le mansioni dell'imputato a quelle dei pagamenti e dell'ufficio acquisti, il che rende manifestamente illogica la motivazione sul Punto anchetenuto conto del periodo di tempo limitato in cui il prevenuto ha operato all'interno della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte, neanche può dirsi che questo compendio probatorio trovi sostegno in altri elementi valorizzati razionalmente a carico dell'imputato, dal momento che l'argomentazione pure accennata nella sentenza impugnata — quella della partecipazione del ricorrente alla compagine della [OSCURATO:PERSONA] attraverso la fiduciaria Eldamco — vede la sentenza impugnata priva di un'effettiva risposta ai dubbi sollevati nell'atto di appello circa la riconducibilità della fiduciaria alla persona del [OSCURATO:PERSONA].

Tutte queste carenze impongono una nuova valutazione del ruolo gestorio riconosciuto in capo all'imputato, che tenga conto delle sollecitazioni provenienti dall'atto di appello, sollecitazioni per la gran parte trascurate dalla Corte distrettuale.

Va ricordato, a questo riguardo, che se la prova della posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell'esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica, essa comunque si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; d'altronde, intanto tale valutazione può essere insindacabile in sede di legittimità, in quanto essa sia sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767).

2.2. Un altro tema su cui la sentenza impugnata si presenta censurabile è quello delle distrazioni effettuate a favore delle società indicate come riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Allunninium), distrazioni alle quali in sentenza vi è solo un accenno, mediante un apodittico rinvio alla consulenza Brugnoni, mentre nessun enunciato specifico è dedicato a contrastare l'argomentato versante dell'appello che contestava proprio il processo di riconduzione al ricorrente delle anzidette società.

2.3. La decisione della Corte di appello difetta, infine, di motivazione anche per quanto concerne la bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento alla quale vi è solo un accenno a pag. 2 della sentenza impugnata, ma pare trattarsi del riepilogo della sentenza di primo grado e non già della motivazione della Corte di appello.

Tale omissione argomentativa è tanto più rilevante perché vi era la necessità di conciliare la possibilità di ricostruzione della situazione contabile della società fino al 31 dicembre 2003 con la delimitazione del periodo di riferimento della condotta illecita addebitata a [OSCURATO:PERSONA], individuata, appunto, nel dicembre 2003.

2.4. Tanto premesso, la Corte di appello, avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, insiste per la conferma della sentenza impugnata; chiede il rigetto ovvero, in subordine l'inammissibilità, dei ricorsi; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 29 aprile 2019 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche a fini civili — i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale della Capitale il 31 maggio 2006. La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione quanto alla Paduano (che, all'esito del giudizio di primo grado, rispondeva solo della distrazione relativa alla somma di 98.950 euro), ferme restando le statuizioni civili. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado è stata riformata solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., non essendo decorsa, con riferimento alla sua posizione, la prescrizione, essendo l'imputato gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Il procedimento riguarda il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarato dal Tribunale di Roma il 31 maggio 2006, società nell'ambito della quale ad [OSCURATO:PERSONA] è attribuito il ruolo di amministratore di fatto e a [OSCURATO:PERSONA] quella di concorrente esterno. Secondo le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] deve rispondere della distrazione di beni per un valore complessivo di 256.794,89 euro, trasferiti a società estere a lui riconducibili, e di somme di denaro, ingiustificatamente prelevate dalle casse sociali, nonché del reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso fino al dicembre 2003 (delimitazione temporale stabilita dal Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] è, invece, addebitato solo di aver sottratto dalle casse sociali la somma di 98.950 euro, fatto per cui, nonostante la declaratoria di prescrizione in appello, la prevenuta deve comunque rispondere a fini civili. 2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati suddetti, affidandosi ai rispettivi difensori. 3. Il ricorso presentato nell'interesse della Paduano si compone di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso deduce illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione della sentenza impugnata. Ricorda la ricorrente che il Giudice di prime cure l'aveva assolta da una serie di condotte bancarottiere, condannandola solo per una residua ipotesi distrattiva, poi dichiarata prescritta in appello. La Corte di appello, tuttavia, non aveva offerto una motivazione funditus rispetto alle censure del gravame di merito, con particolare riferimento alle giustificazioni addotte dall'imputata rispetto alla causale delle somme percepite. Dopo alcuni passaggi rievocativi della sentenza di primo grado, la ricorrente torna sul tema delle somme percepite, rimarcando corh stla Corte distrettuale avesse ammesso che una parte della percezione di denaro che le viene imputata potesse essere collegata all'attività lavorativa prestata per conto della società fallita, salvo poi inopinatamente escludere la legittimità dei prelievi effettuati. Le mansioni svolte all'interno della società si limitavano alla predisposizione della prima nota e non la abilitavano ad effettuare prelievi dalle casse sociali, prelievi che — contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata — ella non aveva mai ammesso. Il ricorso passa, poi, a criticare lo snodo argomentativo che ha tratto dal rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] la prova che la prevenuta sapesse delle condizioni economiche della società e della distonia tra le uscite di cassa e l'attività sociale. L'enunciato — si legge nel ricorso — sarebbe criticabile in sé siccome privo di valenza indiziaria e sarebbe altresì in contrasto con le emergenze probatorie; queste ultime avevano posto in luce come la Paduano fosse separata da [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1999 e come ella avesse iniziato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dopo la separazione. Peraltro — aggiunge la ricorrente — nel periodo in cui aveva prestato la propria opera presso la società poi fallita, quest'ultima non versava in condizioni critiche. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi motivazionali con riferimento alla quantificazione della provvisionale. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto della società fallita riconosciuto all'imputato, aspetto su cui si erano incentrate le doglianze dell'appello che, però, erano state ignorate. 4.1.1. Con riferimento alle dichiarazioni dei testi Tiraboschi, Tonello e Riccardi, il ricorso osserva che l'arco temporale nel quale era risultato che il prevenuto aveva svolto la sua attività all'interno della fallita andava dal 2002 fino all'estate del 2003, lasso temporale troppo breve per far ritenere sussistente la posizione gestoria di fatto; inoltre, i medesimi testimoni avevano circoscritto l'attività di [OSCURATO:PERSONA] a quella dei "pagamenti e ufficio acquisti", senza evidenziare competenze tipiche del titolare della carica amministrativa, che invece i testimoni avevano attribuito a Ruzzante. Tutte queste considerazioni, svolte nell'atto di appello, non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata. 4.1.2. La decisione avversata sarebbe congetturale allorché ha attribuito al subingresso della Paduano, ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], nelle stesse mansioni del marito, una sostanziale prosecuzione dell'attività di amministratore di fatto del ricorrente. 4.1.3. Di fronte alle contestazioni, contenute nell'appello, a proposito del ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nelle società Eldamco, [OSCURATO:PERSONA], s.r.I., S&P International e nelle entità estere con sede a Dubai, la Corte territoriale ha taciuto. 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e violazione di legge laddove la Corte di merito ha trascurato — sostiene il ricorrente — di fornire risposta a tutte le doglianze che riguardano le singole condotte distrattive addebitategli, reputate sussistenti sulla sola scorta della relazione di un revisore contabile incaricato da uno dei soci e dal presidente del Collegio sindacale. Contrariamente a quanto opinato dalla Corte distrettuale, le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero erano diametralmente opposte a quelle del citato revisore, avendo escluso la natura distrattiva di ognuna delle operazioni, così come aveva fatto il curatore, ed anche su questo non ci sarebbe risposta. In definitiva, la sentenza di primo grado aveva reso una motivazione apodittica, l'appello aveva contestato la natura distrattiva delle condotte e la Corte territoriale ha trascurato dette doglianze. In ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, la stessa Corte territoriale ha affermato che era stato possibile ricostruire la situazione economico-patrimoniale della fallita fino al 2003, trascurando poi di trarne le dovute conseguenze liberatorie quanto a [OSCURATO:PERSONA], cui pure aveva riconosciuto un ruolo solo fino all'estate del 2003. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre è fondato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale, dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame. 1. Come anticipato, il ricorso della Paduano è inammissibile. 1.1. Lo è il primo motivo di ricorso perché versato in fatto e aspecifico. L'argomento di censura è incentrato sulla posizione dell'imputata nella società e sulla ragione della fuoriuscita di denaro a suo favore, in tesi giustificata dall'attività lavorativa svolta per conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente non si confronta con il tratto della decisione avversata -. nel quale la Corte territoriale ha evidenziato che, anche a voler seguire l'impostazione più favorevole all'imputata (reputando, quindi, giustificata come stipendio la fuoriuscita di una parte dei 98.950 euro di cui alla contestata distrazionedella somma), la percezione, da parte della Paduano, della restante parte della somma anzidetta era ingiustificata, tema non contrastato nel ricorso, che indulge solo in un proclama di estraneità dell'imputata alle iniziative di [OSCURATO:PERSONA]. Se ne ricava l'impressione di un ricorso che non coglie l'effettiva ratio decidendi della pronunzia avversata e che, quindi, ha mancato di tenere conto dell'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e degli insegnamenti di questa Corte — ribaditi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 — secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. [OSCURATO:SOCIETA] parte, una conferma a detta conclusione discende dalla cattiva impostazione delle censure, laddove la parte denunzia in maniera indistinta tutti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Quando, poi, la ricorrente agita il tema della sua ignoranza rispetto alle condizioni della società, ella tocca un aspetto neutro ai fini del giudizio circa la sua responsabilità, trascurando di considerare l'esegesi di questa Corte secondo cui il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837). 1.2. Il secondo motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile giacché tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536). 1.3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'odierna decisione consegue altresì la condanna della Paduano alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che il Collegio liquida in euro 3600,00, oltre accessori di legge. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato. Tre sono i temi su cui l'impugnativa coglie nel segno; l'uno è quello della qualifica di amministratore di fatto riconosciuta al prevenuto; l'altro è quello della prova delle distrazioni avvenute in pregiudizio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a favore di società comunque riferibili a [OSCURATO:PERSONA]; l'altro, ancora, è quello della bancarotta fraudolenta documentale. 2.1. [OSCURATO:SOCIETA], quanto al primo aspetto, nonostante l'ampiezza delle proposizioni critiche svolte dall'imputato nell'atto di appello, la sentenza impugnata fonda la conferma del ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] su una motivazione decisamente stringata, nella quale si fa riferimento alle deposizioni di tre soggetti gravitanti nella [OSCURATO:PERSONA] (Tiraboschi, Tonello e Riccardi) e alla partecipazione del prevenuto alla compagine sociale della fallita attraverso la fiduciaria Eldamco. Ciò posto, da una parte, le informazioni fornite dai tre testimoni, per come valorizzate nella decisione avversata, non hanno una rilevanza concludente, avendo circoscritto le mansioni dell'imputato a quelle dei pagamenti e dell'ufficio acquisti, il che rende manifestamente illogica la motivazione sul Punto anchetenuto conto del periodo di tempo limitato in cui il prevenuto ha operato all'interno della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte, neanche può dirsi che questo compendio probatorio trovi sostegno in altri elementi valorizzati razionalmente a carico dell'imputato, dal momento che l'argomentazione pure accennata nella sentenza impugnata — quella della partecipazione del ricorrente alla compagine della [OSCURATO:PERSONA] attraverso la fiduciaria Eldamco — vede la sentenza impugnata priva di un'effettiva risposta ai dubbi sollevati nell'atto di appello circa la riconducibilità della fiduciaria alla persona del [OSCURATO:PERSONA]. Tutte queste carenze impongono una nuova valutazione del ruolo gestorio riconosciuto in capo all'imputato, che tenga conto delle sollecitazioni provenienti dall'atto di appello, sollecitazioni per la gran parte trascurate dalla Corte distrettuale. Va ricordato, a questo riguardo, che se la prova della posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell'esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica, essa comunque si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; d'altronde, intanto tale valutazione può essere insindacabile in sede di legittimità, in quanto essa sia sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767). 2.2. Un altro tema su cui la sentenza impugnata si presenta censurabile è quello delle distrazioni effettuate a favore delle società indicate come riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Allunninium), distrazioni alle quali in sentenza vi è solo un accenno, mediante un apodittico rinvio alla consulenza Brugnoni, mentre nessun enunciato specifico è dedicato a contrastare l'argomentato versante dell'appello che contestava proprio il processo di riconduzione al ricorrente delle anzidette società. 2.3. La decisione della Corte di appello difetta, infine, di motivazione anche per quanto concerne la bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento alla quale vi è solo un accenno a pag. 2 della sentenza impugnata, ma pare trattarsi del riepilogo della sentenza di primo grado e non già della motivazione della Corte di appello. Tale omissione argomentativa è tanto più rilevante perché vi era la necessità di conciliare la possibilità di ricostruzione della situazione contabile della società fino al 31 dicembre 2003 con la delimitazione del periodo di riferimento della condotta illecita addebitata a [OSCURATO:PERSONA], individuata, appunto, nel dicembre 2003. 2.4. Tanto premesso, la Corte di appello, avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle
Sentenza Cassazione n. 00332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris