Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:659
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0624(01)_RES
Cause T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV e T‑704/15 RENV
[OSCURATO:PERSONA] SA e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024
«Aiuto di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea – Abrogazione di un regime di incentivi fiscali prima dell’adesione – [OSCURATO:PERSONA] che concede il versamento di un risarcimento danni dopo l’adesione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Articolo 351, primo comma, TFUE – Obbligo di motivazione – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Carattere selettivo – Imputabilità allo Stato – Compatibilità con il mercato interno – Aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni svantaggiate – Recupero – Nozione di ‟unità economica” – Legittimo affidamento – Diritto di essere ascoltato»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Incidenza della fondatezza delle censure formulate dal ricorrente – Insussistenza
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 46‑53)
Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Divieto di pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da detti accordi – Presupposti – Esistenza di obblighi il cui adempimento può essere preteso da Stati terzi – Trattato bilaterale di investimento tra il Regno di Svezia e la Romania – Trattato bilaterale concluso tra due Stati membri – Insussistenza di un obbligo il cui adempimento può essere preteso da Stati terzi
(Art. 107, 108 e 351, comma 1, TFUE)
(v. punti 74‑81, 90‑98)
Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Divieto di pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da detti accordi – Presupposti – Esistenza di obblighi il cui adempimento può essere preteso da Stati terzi – Trattato bilaterale di investimento tra il Regno di Svezia e la Romania – Effetti di detto trattato a seguito dell’adesione della Romania all’Unione – Disposizione che consente a un investitore di uno Stato membro di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione – Inammissibilità – Conseguenza – Divieto per i giudici degli Stati membri di eseguire un lodo arbitrale adottato in forza di detta clausola compromissoria – Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati – Applicazione da parte di un tribunale arbitrale in caso di controversia tra due Stati membri – Insussistenza di un obbligo il cui adempimento può essere preteso da Stati terzi
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 267, 344 e 351, comma 1, TFUE)
(v. punti 99‑109)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Necessità di prendere in considerazione gli effetti di una misura per determinare il vantaggio del beneficiario – Riconoscimento da parte di un tribunale arbitrale di un indennizzo a compensazione delle conseguenze dell’abrogazione di un regime di incentivi fiscali da parte di uno Stato membro prima della sua adesione all’Unione – Inclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 121, 122, 133‑136, 153‑157, 162‑165, 171‑189)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Attribuzione di agevolazioni imputabile allo Stato – Coinvolgimento delle autorità pubbliche nell’effettivo versamento di un indennizzo concesso da un tribunale arbitrale – Inclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 206‑218)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 288‑292, 296, 301)
Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Entità che detiene partecipazioni di controllo in una società e si ingerisce nella gestione di quest’ultima – Inclusione – Criteri di valutazione per accertare l’esistenza di un’unità economica tra più società rientranti in un gruppo
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 309‑311, 315‑317, 329‑333, 337, 338)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Gruppo di imprese che costituiscono un’unica unità economica – Criteri di valutazione – Legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici fra le imprese appartenenti a detto gruppo
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 312‑314, 318‑322, 343‑356)
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Portata – Recupero dell’aiuto presso un’entità economica unica – Ammissibilità
(Art. 108 TFUE)
(v. punti 364‑367, 374‑377)
[OSCURATO:PERSONA], adito su rinvio della Corte, respinge i ricorsi proposti contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (
1
) che qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il versamento, da parte della Romania, di un indennizzo a taluni investitori svedesi in esecuzione di una sentenza arbitrale. In tale contesto, esso precisa la portata dell’articolo 351, primo comma, TFUE, ai sensi del quale le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse tra uno Stato membro anteriormente alla sua adesione all’Unione e uno o più Stati terzi. Il Tribunale analizza, inoltre, la questione dell’identificazione dei beneficiari di una misura di aiuto in presenza di un’unità economica.
Il 29 maggio 2002 il Regno di Svezia e la Romania hanno concluso un trattato bilaterale di investimento per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti (in prosieguo: il «TBI»), che prevedeva misure di protezione in caso di investimenti da parte di investitori di un paese nell’altro paese, compresi gli investimenti conclusi prima dell’entrata in vigore del TBI. Il TBI prevedeva, inoltre, che le controversie tra gli investitori e i paesi firmatari fossero disciplinate da un tribunale arbitrale posto sotto l’egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID), conformemente alla convenzione ICSID (
2
).
Nel 2005, nell’ambito dei negoziati di adesione della Romania all’Unione europea, il governo rumeno ha abrogato un regime nazionale di incentivi fiscali introdotto nel 1998 a favore di taluni investitori di regioni svantaggiate (in prosieguo: il «regime di incentivi fiscali»).
Numerose società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (EFDG), di cui i cittadini svedesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono gli azionisti di maggioranza, avevano in precedenza realizzato investimenti in una zona svantaggiata rientrante nel regime di inventivi fiscali. Ritenendo che, con l’abrogazione di quest’ultimo, la Romania avesse violato il proprio obbligo di garantire un trattamento giusto ed equo ai loro investimenti, conformemente al TBI, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tre di dette società (in prosieguo: i «ricorrenti in arbitrato») hanno chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, al fine di ottenere il risarcimento del danno loro causato. Con lodo dell’11 dicembre 2013, tale tribunale ha condannato la Romania a pagare ai ricorrenti in arbitrato, a titolo di risarcimento danni, un importo pari all’incirca a EUR 178 milioni.
Il 1
o
ottobre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione alla parziale esecuzione del lodo da parte della Romania all’inizio del 2014 e a qualsivoglia attuazione o esecuzione successiva di detto lodo.
Con la decisione controversa, adottata il 30 marzo 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il versamento dell’indennizzo succitato fosse stato effettuato a favore dell’unità economica composta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal gruppo di società detenute da questi ultimi. Essa ha qualificato tale versamento come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, ne ha vietato l’esecuzione e ha ordinato il recupero delle somme già versate.
Investito di diversi ricorsi, il Tribunale ha annullato tale decisione (
3
) con la motivazione, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato retroattivamente le proprie competenze a fatti anteriori all’adesione della Romania all’Unione il 1
o
gennaio 2007.
A seguito di impugnazione, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha annullato detta sentenza e rinviato la causa al Tribunale (
4
) affinché statuisca sui motivi e sugli argomenti dedotti dinanzi ad esso sui quali essa non si era pronunciata.
Giudizio del Tribunale
Per quanto attiene alla fondatezza del ricorso, il Tribunale dichiara, in primo luogo, che la decisione controversa non ha violato l’articolo 351 TFUE, in forza del quale le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da una convenzione conclusa tra uno Stato membro prima della sua adesione e Stati terzi.
Infatti, l’articolo 351 TFUE non si applica ai trattati bilaterali conclusi tra Stati membri. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, a seguito dell’adesione della Romania all’Unione, il TBI deve essere considerato come un trattato riguardante due Stati membri. In tale contesto, alla data di concessione dell’aiuto, vale a dire il giorno della pronuncia del lodo, il TBI non poteva essere considerato come una convenzione da cui deriverebbero, ai sensi dell’articolo 351 TFUE, diritti per gli Stati terzi e obblighi per detto Stato membro che possono essere influenzati dall’attuazione, in applicazione della decisione impugnata, degli articoli 107 e 108 TFUE. Il fatto che l’abrogazione del regime di incentivi fiscali o le circostanze alla base della responsabilità della Romania siano intervenute prima della sua adesione all’Unione non rimette in discussione detta interpretazione, poiché il diritto a percepire il risarcimento controverso è stato riconosciuto con il lodo, dopo l’adesione della Romania all’Unione.
Il Tribunale osserva, inoltre, che il sistema dei mezzi di ricorso giurisdizionale previsto dai Trattati UE e FUE si è sostituito alla procedura arbitrale stabilita dal TBI a partire dall’adesione della Romania all’Unione, il 1
o
gennaio 2007. Orbene, il tribunale arbitrale di cui trattasi nel caso di specie non rientra nel sistema giurisdizionale dell’Unione, cosicché il lodo controverso, da esso adottato dopo l’adesione della Romania all’Unione, non può spiegare alcun effetto, né essere eseguito nell’ottica di procedere al versamento dell’indennizzo da esso concesso.
Ne consegue che la convenzione ICSID, che prevede l’obbligo delle parti di una sentenza di darvi esecuzione e l’obbligo di ciascuno Stato contraente di riconoscere il suo effetto obbligatorio, non ha creato né obblighi a carico della Romania rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 351 TFUE, né diritti corrispondenti a favore di Stati terzi.
Il Tribunale aggiunge che, nella misura in cui la convenzione ICSID ha lo scopo di disciplinare relazioni bilaterali tra le parti contraenti in modo analogo a un trattato bilaterale, essa non può essere interpretata nel senso che ha fondato diritti a favore degli Stati terzi firmatari di detta convenzione, a norma dell’articolo 351, primo comma, TFUE, né obblighi corrispondenti a carico della Romania di eseguire il lodo.
In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che fossero soddisfatte le condizioni per l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile, ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Per quanto attiene, anzitutto, all’esistenza di un vantaggio economico, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore identificando la misura di aiuto di cui trattasi come consistente nel versamento dell’indennizzo di circa EUR 178 milioni e non nel lodo che impone detto indennizzo. Tale accertamento non è rimesso in discussione dal fatto che, nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha osservato che il diritto all’indennizzo è stato riconosciuto ai ricorrenti in arbitrato solo dal lodo. Così facendo, infatti, la Corte si è pronunciata unicamente sulla competenza
ratione temporis
della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 108 TFUE e non sulla qualificazione del versamento delle somme controverse come aiuto di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Dopo aver osservato che il lodo risarciva i ricorrenti in arbitrato delle conseguenze pecuniarie dell’abrogazione del regime di incentivi fiscali e non, come sostenuto da questi ultimi, della mancata garanzia, da parte della Romania, di un trattamento giusto ed equo dei loro investimenti, in violazione del TBI, il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui l’indennizzo per gli effetti indiretti dell’abrogazione del regime di incentivi fiscali non può essere qualificato come vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non trovi applicazione la giurisprudenza invocata dai ricorrenti, secondo cui il recupero di un aiuto illegittimo ai fini del ripristino della situazione anteriore non implica la restituzione del profitto economico eventualmente realizzato dal beneficiario attraverso lo sfruttamento del vantaggio procurato da detto aiuto. Infatti, la decisione controversa ordina il recupero dell’indennizzo concesso in forza del lodo e non il recupero di un ipotetico vantaggio che sarebbe potuto derivare dal suo sfruttamento da parte del beneficiario. Inoltre, un’azione risarcitoria non può condurre ad eludere l’applicazione effettiva delle norme in materia di aiuti di Stato. Pertanto, un risarcimento versato in ragione dell’abrogazione di un regime di aiuti non può sfuggire alla qualificazione come aiuto di Stato se il risarcimento del danno costituisce un vantaggio economico ai sensi delle suddette norme.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la giurisprudenza tratta dalla sentenza Asteris (
5
), secondo cui gli aiuti pubblici presentano una natura giuridica fondamentalmente differente dal risarcimento danni, non impedisce di qualificare come vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE l’indennizzo ottenuto dai ricorrenti nel caso di specie. Posto che il lodo non può aver prodotto effetti nei confronti dei ricorrenti nel sistema giurisdizionale dell’Unione a decorrere dall’adesione della Romania all’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad esaminare l’esistenza di un aiuto di Stato indipendentemente dalla qualificazione giuridica accolta dal tribunale arbitrale. Orbene, essa ha concluso, senza essere confutata dai ricorrenti, che la misura di cui trattasi costituiva un vantaggio economico riconosciuto a compensazione delle conseguenze dell’abrogazione del regime di incentivi fiscali. Posto che il versamento delle somme controverse non ha implicato il risarcimento di una condotta asseritamente colposa da parte della Romania, la sentenza Asteris non consentiva di escludere la qualificazione di detta misura come aiuto di Stato.
Per quanto concerne, inoltre, l’imputabilità della misura di aiuto di cui trattasi, il Tribunale respinge l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui detta misura non era imputabile alla Romania, poiché quest’ultima sarebbe stata tenuta, nei confronti degli altri firmatari della convenzione ICSID, a dare esecuzione al lodo. Su tale punto, esso ribadisce che la Romania, in quanto assoggettata al sistema giurisdizionale dell’Unione a decorrere dalla sua adesione a quest’ultima, era tenuta a disapplicare il lodo e i ricorrenti non possono invocare il suo asserito obbligo di dare esecuzione a detto lodo.
In terzo luogo, il Tribunale dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente designato come beneficiario della misura di aiuto l’unità economica composta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di società detenute da questi ultimi.
A tal proposito, esso ricorda, anzitutto, che, qualora persone fisiche o giuridiche, giuridicamente autonome, costituiscano un’unità economica, occorre considerarle come una sola impresa, in particolare laddove si tratti di individuare il beneficiario di un aiuto di Stato.
In tal senso, un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, dev’essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata e, dunque, anche questo soggetto dev’essere considerato, a tale titolo, un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Nella specie, il Tribunale osserva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intervenivano nelle attività economiche delle imprese ricorrenti in arbitrato, interferendo direttamente o indirettamente nella loro gestione. Il fatto che il tribunale arbitrale abbia concesso un indennizzo collettivo ai ricorrenti in arbitrato corrobora anch’esso l’assenza di autonomia sia funzionale che organizzativa di dette imprese rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dal lodo emerge che questi ultimi non sono stati risarciti esclusivamente nella loro veste di azionisti delle imprese di cui trattasi.
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ritenuto che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovessero, rispettivamente, essere considerati come imprese è altresì irrilevante ai fini della qualificazione dei beneficiari della misura di aiuto di cui trattasi. Infatti, la decisione controversa accerta che essi formavano, con tutte le imprese ricorrenti, un’unità economica, la quale costituiva l’impresa di cui trattasi ai fini dell’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.
Il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso errori nel designare talune imprese che non erano parte del procedimento arbitrale e che non avevano pertanto ottenuto alcun indennizzo come beneficiari della misura di aiuto, poiché dette imprese erano controllate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’insieme delle imprese controllate da detti azionisti formano un gruppo unico che costituisce un tutt’uno coerente sul piano sia finanziario che industriale.
Inoltre, tenuto conto delle funzioni di impulso e di sostegno finanziario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le somme versate ai ricorrenti in arbitrato potevano avvantaggiare, direttamente o indirettamente, imprese che non erano parte del procedimento arbitrale.
In ultimo luogo, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore di diritto in sede di recupero dell’aiuto.
Su tale punto, i ricorrenti osservano in particolare che, in forza della giurisprudenza (
6
), le somme controverse non potevano essere recuperate presso la suddetta unità economica, ma soltanto presso le imprese che abbiano avuto il godimento effettivo di dette somme.
Il Tribunale constata, da un lato, che le sentenze citate dai ricorrenti non riguardavano il recupero di una misura di aiuto in capo a imprese parte di un’unità economica, come nel caso di specie. Esso ricorda, dall’altro, che il criterio decisivo ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione è l’esistenza di un’unità di comportamento sul mercato. Orbene, con le loro funzioni di impulso e di sostegno finanziario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono far beneficiare tutte le imprese del gruppo EFDG della misura di aiuto di cui trattasi. La restituzione di detta misura di aiuto da parte dell’unità economica succitata consente così di ripristinare la situazione anteriore al versamento dell’aiuto, eliminando il vantaggio competitivo che ne deriva per tale entità.
Il Tribunale, avendo respinto nel merito tutti i motivi dei ricorrenti, respinge il ricorso nella sua interezza.
(
1
) Decisione (UE) 2015/1470 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – [OSCURATO:PERSONA]/Romania dell’11 dicembre 2013 (
GU 2015, L 232, pag. 43
; in prosieguo: la «decisione controversa»).
(
2
) Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa il 18 marzo 1965.
(
3
) Sentenza del 18 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15
,
EU:T:2019:423
).
(
4
) Sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑638/19 P
; in prosieguo: la sentenza sull’impugnazione,
EU:C:2022:50
).
(
5
) Sentenza del 27 settembre 1988, Asteris e a. (
da 106/87 a 120/87
,
EU:C:1988:457
).
(
6
) Sentenze dell’11 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑111/01 e T‑133/01
,
EU:T:2005:166
, punto
113
), e del 19 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑318/00
,
EU:T:2005:363
, punto
324
).