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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 18504/2026

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osto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 13/06/2025 nel procedimento nei confronti di: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione, a cura di questa Corte, del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.11 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per violazione di legge, in relazione al disposto di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Brescia ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle pene per il reato contravvenzionale previsto dall' art. 707 cod. pen., di cui al capo 2), la diminuzione per la scelta del rito abbreviato in misura di un terzo, anziché della metà della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita accoglimento.

2. Va premesso che la sentenza impugnata era inappellabile, avendo l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. stabilito che «il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo di reato".

La disposizione è richiamata dall'art. 593 cod. proc. pen., il quale, nell'indicare i casi di appello stabilisce, simmetricamente, al comma 1, che «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Ciò determina che il rimedio proponibile è il ricorso per cassazione posto che - come si evince dalla Relazione al decreto delegato - "la legittimazione al ricorso per cassazione non è oggetto di modifiche e non è stata ridotta, in quanto strumento, peraltro oggetto di espressa garanzia costituzionale, utilizzabile dal pubblico ministero anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista, avversaria dell'imputato, tanto nel rito ordinario che in quello abbreviato.

Ed è quindi attraverso lo strumento del ricorso per cassazione, previsto ex art. 608 cod. proc. pen., che il Pubblico Ministero può fare valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena in cui sia eventualmente incorso il giudice di primo grado nella decisione di condanna" (v.

Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Panagiotopoulos, Rv. 276047 - 01, in parte motiva).

23. Nel merito, la riduzione per il rito, riguardo ai reati contravvenzionali, è stata fissata nella misura della metà dall'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato il disposto dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 4.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02, hanno puntualizzato che, in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.

Ciò perché le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01 - secondo cui, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale - conservano valore anche nel caso in cui, applicando la diminuente per il rito abbreviato all'ambito del reato continuato, il giudice abbia calcolato, per una o più contravvenzioni "satellite", la riduzione nella misura di un terzo anziché della metà, sul presupposto dell'unitarietà del fenomeno della continuazione quoad poenam.

Anche nella ipotesi qui al vaglio, per le medesime ragioni sistematiche, si è in presenza di una pena non illegale, ma solo illegittima, se sono esatti genere, specie e quantità della sanzione e la sua misura quantitativa è ricompresa nei limiti edittali stabiliti dalla disposizione incriminatrice" (in termini Sez.

U Elian cit.).

5. A norma dell'art. 620 lett.

I) cod. proc pen., la pena può essere ricalcolata da questa Corte, non implicando la rideterminazione questioni di merito né la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), essendo già stati esplicitati i passaggi intermedi che hanno condotto al calcolo finale.

6. Tenuto conto che, nel dettaglio, le pene sono state così determinate: - all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata irrogata la pena di anni due di reclusione (pena base per il delitto di resistenza di cui al capo 1) anni due mesi dieci di reclusione; 3aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato contravvenzionale di cui al capo 2) ad anni tre di reclusione; ridotta di un terzo per il rito; - all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata irrogata la pena di otto mesi di arresto (pena base per il reato di cui al capo 2), anni uno di reclusione, ridotta nella misura suindicata per il rito); le pene finali risultano essere, in applicazione dei criteri di cui in premessa: per [OSCURATO:PERSONA], anni uno, mesi undici e giorni venti di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], mesi 6 di arresto.

PQM An P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 13/06/2025 nel procedimento nei confronti di: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione, a cura di questa Corte, del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.11 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per violazione di legge, in relazione al disposto di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Brescia ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle pene per il reato contravvenzionale previsto dall' art. 707 cod. pen., di cui al capo 2), la diminuzione per la scelta del rito abbreviato in misura di un terzo, anziché della metà della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita accoglimento. 2. Va premesso che la sentenza impugnata era inappellabile, avendo l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. stabilito che «il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo di reato". La disposizione è richiamata dall'art. 593 cod. proc. pen., il quale, nell'indicare i casi di appello stabilisce, simmetricamente, al comma 1, che «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Ciò determina che il rimedio proponibile è il ricorso per cassazione posto che - come si evince dalla Relazione al decreto delegato - "la legittimazione al ricorso per cassazione non è oggetto di modifiche e non è stata ridotta, in quanto strumento, peraltro oggetto di espressa garanzia costituzionale, utilizzabile dal pubblico ministero anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista, avversaria dell'imputato, tanto nel rito ordinario che in quello abbreviato. Ed è quindi attraverso lo strumento del ricorso per cassazione, previsto ex art. 608 cod. proc. pen., che il Pubblico Ministero può fare valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena in cui sia eventualmente incorso il giudice di primo grado nella decisione di condanna" (v. Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Panagiotopoulos, Rv. 276047 - 01, in parte motiva). 23. Nel merito, la riduzione per il rito, riguardo ai reati contravvenzionali, è stata fissata nella misura della metà dall'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato il disposto dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 4. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02, hanno puntualizzato che, in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali. Ciò perché le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01 - secondo cui, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale - conservano valore anche nel caso in cui, applicando la diminuente per il rito abbreviato all'ambito del reato continuato, il giudice abbia calcolato, per una o più contravvenzioni "satellite", la riduzione nella misura di un terzo anziché della metà, sul presupposto dell'unitarietà del fenomeno della continuazione quoad poenam. Anche nella ipotesi qui al vaglio, per le medesime ragioni sistematiche, si è in presenza di una pena non illegale, ma solo illegittima, se sono esatti genere, specie e quantità della sanzione e la sua misura quantitativa è ricompresa nei limiti edittali stabiliti dalla disposizione incriminatrice" (in termini Sez. U Elian cit.). 5. A norma dell'art. 620 lett. I) cod. proc pen., la pena può essere ricalcolata da questa Corte, non implicando la rideterminazione questioni di merito né la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), essendo già stati esplicitati i passaggi intermedi che hanno condotto al calcolo finale. 6. Tenuto conto che, nel dettaglio, le pene sono state così determinate: - all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata irrogata la pena di anni due di reclusione (pena base per il delitto di resistenza di cui al capo 1) anni due mesi dieci di reclusione; 3aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato contravvenzionale di cui al capo 2) ad anni tre di reclusione; ridotta di un terzo per il rito; - all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata irrogata la pena di otto mesi di arresto (pena base per il reato di cui al capo 2), anni uno di reclusione, ridotta nella misura suindicata per il rito); le pene finali risultano essere, in applicazione dei criteri di cui in premessa: per [OSCURATO:PERSONA], anni uno, mesi undici e giorni venti di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], mesi 6 di arresto. PQM An P.Q.M
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