CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13100/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 marzo 2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso dal 2007 al 2011, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 12 dicembre 2019, definitiva in data 1 ottobre 2019; 2) ai reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di traffico di influenze illecite, ai sensi degli artt. 319, 321 e 346-bis cod. pen., commessi tra il 15 marzo e il 30 maggio 2018, giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Brescia con sentenza del 22 febbraio 2021, definitiva il 13 marzo 2021; 3) ai reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi degli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi tra il 2014 e il 2019, giudicati dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 19 gennaio 2021, definitiva il 4 giugno 2021; 4) a più reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi tra I'l ottobre 2012 e il 5 dicembre 2013, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Brescia con sentenza del 9 aprile 2021, definitiva il 23 settembre 2021. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni sei e mesi sei di reclusione. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 442, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, avrebbe omesso di apportare la dovuta riduzione di un terzo nel calcolo dell'aumento di pena in continuazione con i reati sub 3, giudicati all'esito di giudizio abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617). Nel caso di specie, con riferimento ai reati sub 3, giudicati all'esito di rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione, considerando le valutazioni offerte dal giudice della cognizione, ha quantificato in mesi due di reclusione l'aumento di pena in continuazione per ciascun reato del procedimento, per una pena complessiva di anni tre di reclusione. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, con riferimento a tali reati, non ha tenuto conto della riduzione premiale di un terzo di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe determinato la pena finale - per i soli reati sub 3 - di anni due di reclusione. Tanto considerato, la Corte può rideterminare la pena finale in anni cinque e mesi sei di reclusione, considerando che la possibilità, riconosciuta dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., di calcolare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti del fascicolo e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla pena complessiva, che viene rideterminata come sopra. La presente sentenza deve essere altresì comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla pena complessiva che ridetermina in anni cinque e mesi sei di reclusione. Dispone comunicarsi il presente provvedimento al Procuratore della Repubblica press