CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ()MAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAiato avviso alle p—a—n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. e riconosciute le attenuanti generiche, la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché confisca di denaro e di autovettura in sequestro, per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante l'illecita detenzione di circa 10,7 chilogrammi di hashish e di circa 4,4 chilogrammi di marijuana. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo difetto di motivazione, attesa la mancata valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 cit.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2. In relazione all'eventuale vizio di qualificazione giuridica del fatto, è nozione comune che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ult. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 3.2.1. In specie, è lo stesso dato quantitativo già richiamato ad escludere ictu ()culi una situazione di errore manifesto nella qualificazione della fattispecie, che il ricorrente intenderebbe comprendere nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 cit.. 4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza della doglianza, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]