CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14227/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - controricorr enti - e nei confronti di I.N.P.S.,in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29 - resistente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del la Corte d’appello di L’Aquila n. 1510/2020 pubblicata in data 6novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello ; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1510/20 della Corte d’appello di L’Aquila, con cui è stato rigettato l’appello, proposto dallo stesso ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 103/2017 del 21 febbraio 2017, con la quale è stata parzialmente accolta l’opposizione al pignoramento presso terzi di quota di pensione; i giudici di appello, dando atto che Almo e [OSCURATO:PERSONA] avevano riassunto l’opposizione proposta nell’ambito della procedura esecutiva, promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno del primo, e che il giudice di primo grado l’aveva parzialmente accolta, dichiarando che il credito da questi ultimi vantato era pari ad euro 8.355,21, hanno escluso la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto originariamente estraneo al processo esecutivo, e rigettato i motivi di gravame sulla irritualità della notifica del titolo esecutivo, degli atti di precetto e dell’atto di pignoramento, nonché sulla nullità dei singoli atti del processo esecutivo; hanno altresì ritenuto infondata la censura sulla violazione dell’obbligo di astensione del G.O.T. che aveva tenuto l’udienza del 26 settembre 2014, negat a l’eccessività della quo ta del trattamento pensionistico pignorata, essendo il procedimento iniziato in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 13 d.l. 83/2015, e definiti apodittici i motivi sulla compensazione con controcrediti vantati nei confronti degli appellati e sulla dichiarata inammissibilità della querela di falso, proposta per difetto di valida procura ad litem, dichiarata dal giudice di primo grado; hanno, infine, disatteso anche le doglianze formulate in punto di regolamentazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e l’Inps (già Inpdap) non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione; considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce ‹‹ 1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione manifesta degli artt. 75, 83, 88, 31, 34, 35, 36, 39-40, 51, 52, 53, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. (158, 159, 160, 161, 162), 168-bis, 174, 175, 484, 474, 615, (617), 619, ecc. c.p.c. e 2, 1168 o 1170 c.c.; come sopra e sotto ed agli atti››; con il secondo motivo si prospetta ‹‹2) Nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c., della sentenza di appello e di 1° e dei provvedimenti dei giudici di merito e dell’esecuzione, e del procedimento dell’esecuzione opposta davanti al G.E., all’udienza fissata col pignoramento presso terzi, opposto unitamente ai precetti e titoli provvisoriamente esecutivi presuntivamente notificati (con atti giudiziali esecutivi così come indirizzati ritirati in pari data unicamente da uno dei tre condebitori, non coresidenti, con conseguente manifesta nullità della procedura esecutiva opposta e del pignoramento, precetti presuntivamente notificati ai destinatari unitamente ai titoli provvisoriamente esecutivi, opposti in questa sede ed impugnati anche a parte); della Procedura esecutiva presso terzi decisa in sede sommaria parzialmente dalla G.O.T. (e poi G.E., opposti) non regolarmente designata quale G.E. ed incompatibile oggettivamente e soggettivamente (e poi decise dal diverso G.U. di opposizione, dopo l’astensione del primo designato), non regolarmente designati e comunicati dal Presidente del Tribunale a questa parte, opponente, con i relativi provvedimenti formali, mai comunicatia questa parte, e per rigetto della successiva richiesta di autorizzazione della G.O.T. fatta personalmente dal Presidente del Tribunale in violazione dell’art.53 c.p.c. e poi con formale sostituzione della stessa con altro G.E. incompatibile… exartt. 168 bis, 1 74, 175, 484, 158 c.p.c. e 25 Cost.; come da artt. cit. sopra ed argomenti sotto, nel testo e negli atti, a cui ci si riporta espressamente: Tornando ad impugnare anche tutte le ordinanze e provvedimenti avversi, come da atti difensivi e deduzioni a verbale, a cui integralmente ci si riporta; ed in specie, si insiste in via principale in ogni domanda, eccezione, deduzione e produzione formulata con l’opposizione, richiesta e denegata immotivatamente dai giudici: G.OT.- G.E. e G.U. e Giudici di Appello, che l’hanno decisa e/o illegalmente condizionata, anche all’esito delle motivazioni della sentenza appellata e di appello che si impugna in Cassazione, comunque risultate fondate, anche se parzialmente, ma con condanna alle spese, ad eccezione di 1/10 di quelle di 1°, senza alcuna relazione alla denegata immotivata richiesta di istruttoria da parte degli opponenti, non gravati dall’onere della prova, ribaltata a loro danno, così come le eccezioni di compensazione parziale indeterminata, sui punti presuntivamente necessitanti di istruzione probatoria, ecc., come da motivi specifici di impugnazione, sui cui si insiste, che seguono››; con il terzo motivo si denuncia: ‹‹ 3) Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. Eccezioni parziali indeterminate degli opponenti non ri-determinabili d’ufficio come fatto dal giudice di merito di primo grado e confermato immotivatamente dal giudice di appello e negato dal giudice dell’esecuzione…››; la illustrazione delle censure, formulata in maniera disordinata e confusa, difficilmente comprensibile e appesantita da continue e ridondanti ripetizioni e sovrapposizioni di elementi di fatto e di diritto, che non consentono di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata in vista del controllo di legittimità, è del tutto superflua, attesa la evidente violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; infatti, nella sezione dedicata allo ‹‹svolgimento del processo›› ed alla ‹‹esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto dei precedenti gradi di giudizio di merito e fasi sommarie-cautelari››, è dato evincere, con riguardo al processo di primo grado, un mero richiamo agli atti notificati ad [OSCURATO:PERSONA](sentenza n. 816/12 del Tribunale civile di Chieti, atti di precetto ed atto di pignoramento presso terzi dell’11 luglio 2014) e un generico riferimento all’opposizione proposta ed alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 103/17 pronunciata in esito al giudizio di merito introdotto, senza alcuna indicazione dei profili di fatto e di diritto della vicenda; tali lacune non sono colmate neppure dall’esposizione dei fatti del giudizio di secondo grado, in ordine al quale si rimanda genericamente all’atto di appello ed alla sentenza pronunciata dalla Corte d’appello, senza alcuna specifica individuazione del devolutum; non è, quindi, rispettato il requisito imposto da ll’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che esige che il ricorso deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito(Cass., sez. 3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. 1, 31/07/2017, n. 19018; Cass., sez. 6 - 3, 28/05/2018,n. 13312), non potendo tutto questo neppure desumersi dal successivo coacervo espositivo delle singole censure, tra loro del tutto prive di connessione; invero, i singoli motivi di censura, che si sviluppano in circa cinquanta pagine, sono redatt i con una tecnica red azionale che , in palese violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza, non consente di individuare le ragioni delle critiche rivolte alla sentenza impugnata: essi sono formulati mediante una commistione di elementi di fatto e di tesi di diritto sottoposti al giudice di merito , richiami a sviluppi o stralci di altri giudizi, di cui si fa solo menzione, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti, argomentazioni delle parti, spesso incontinenti commenti all’operato o perfino alla persona di chi è stato via via coinvolto nella vicenda processuale e frammenti di motivazione dei relativi provvedimenti giurisdizionali intervenutivi; già solo da tale prima sommaria ricostruzione risulta evidente trattarsi, a ben vedere, di motivi che necessiterebbero di una non consentita opera di integrazione della Corte, quando non perfino di individuazione delle effettive doglianze dall’intero testo dell’atto (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4741; Cass. , sez. 3, 03/07/2008, n. 18202; Cass., sez. 3, 19/08/2009, n. 18421; Cass. , sez. 1, 20/09/2013, n. 21611; Cass., sez. 6-3, 06/03/2014, n. 5277 ; Cass., sez. 6-3,24/03/2017, n. 7701); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese di lite in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale; il ricorrente va, altresì, condannato, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma pari a quella delle spese di lite in favore dei controricorrenti e tra loro in solido , poiché costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione dalle caratteristiche redazionali e incontinenti sopra tratteggiate, che evidenzia il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre l'impugnazione;p.q . m . dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido,della ulteriore somma di euro 2.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell