CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI SCIACCAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione della competenza del Tribunale di Sciacca. udito il dif nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 1° marzo 2022 il Tribunale di Sciacca, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 23 novembre 2012 del Tribunale di Sciacca, sul rilievo che l'ultima condanna divenuta irrevocabile era stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, cui ha disposto la trasmissione degli atti. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza depositata in data 7 ottobre 2022, ha sollevato conflitto di competenza, rilevando che la richiesta del pubblico ministero era stata depositata in data 11 maggio 2020, e all'epoca l'ultima condanna divenuta irrevocabile era quella pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 26 aprile 2016, confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 17 gennaio 2018 e divenuta irrevocabile il 10 aprile 2019. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sciacca. 3. Va dichiarata la competenza del Tribunale di Sciacca. A norma dell'art. 665 cod. proc. pen. la competenza del giudice dell'esecuzione è individuata secondo il criterio dell'ultima condanna divenuta irrevocabile al momento della domanda che introduce l'incidente di esecuzione. Nel caso in esame la domanda del pubblico ministero è stata presentata in data 11 maggio 2020, e, all'epoca, l'ultima condanna divenuta definitiva era quella pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 26 aprile 2016, confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 17 gennaio 2018 e divenuta irrevocabile il 10 aprile 2019. L'ulteriore condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo in data 11 luglio 2019, era divenuta irrevocabile solo in data 10 febbraio 2021, quando la competenza del Tribunale di Sciacca, quale giudice dell'esecuzione, era già radicata. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Sciacca, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Sciacca, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso, il 16 marzo 2021