CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASCIANO,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2158 avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1415/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 01/04/2022 R.G.N. 2227/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 23554/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 14512/2026Data pubblicazione 16/05/2026La Corte d’appello di Roma confermava nella parte qui dirilievo la pronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] un verbale di accertamento unico in cui l’Inpscontestava inadempienze derivanti dall’omessopagamento dei contributi dovuti riguardo ad alcunilavoratori cui era stata erogata una retribuzione inferiorea quella prevista dalla contrattazione collettiva, conconseguente revoca delle agevolazioni fruite eapplicazione delle sanzioni civili per evasionecontributiva; l’Inps aveva altresì proceduto adisconoscere il rapporto di lavoro subordinatoformalmente intercorrente tra l’amministratore unicodella società e la stessa Cooperativa.Secondo la Corte d’appello, la Cooperativa non avevaerogato le retribuzioni imposte dalla contrattazionecollettiva né risultava dimostrato un rapporto di lavorosubordinato intercorrente con l’amministratore unico.Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ricorreper sette motivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, la Cooperativa deduceviolazione e falsa applicazione dell’Accordo nazionale delgiorno 8 maggio 2015 di rinnovo CCNL, dell’art. 61 CCNL2013, e dell’art.1362 c.c., nonché degli artt.115 e 116c.p.c., per avere la Corte affermato, relativamente alperiodo antecedente al maggio 2015, il mancato rispettodel minimale contributivo a causa di retribuzioni erogatein misura inferiore a quanto previsto dalla contrattazioneNumero registro generale 23554/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 14512/2026Data pubblicazione 16/05/2026collettiva, mentre era stata corrisposta l’interaretribuzione dovuta.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha sul punto motivato in base a dueargomenti autonomi e ciascuno capace di sorreggere ladecisione, ovvero: il pagamento del 90% dellaretribuzione, in luogo del 100%, non era previsto dallacontrattazione collettiva, ma dallo Statuto dellaCooperativa; in secondo luogo, nemmeno poteva farsiriferimento all’art.61 CCNL Logistica e Trasporti, poichéla norma aveva vigenza fino al 2012, anno di scadenzadel contratto collettivo, mentre nel caso di specie sitrattava di contributi dovuti dal 2014.Ora, essendo infondata la critica alla prima ratiodecidendi, diviene inammissibile per difetto di interessela critica alla seconda ratio, non potendo il suo eventualeaccoglimento condurre ad una riforma della sentenzaimpugnata (v. Cass.15399/18, Cass.5102/24).La critica alla prima ratio decidendi è infondata poichéparte ricorrente non contesta che il pagamento dellaretribuzione nella misura del 90% derivi da unaprevisione statutaria della cooperativa anziché dallacontrattazione collettiva. Ritiene però che il successivoaccordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove ha fatti salviper il periodo pregresso gli accordi di gradualità edescluso la debenza degli arretrati sulla gradualità relativia tale periodo, abbia legittimato il pagamento dellaretribuzione nella misura del 90%.Tuttavia, il testo dell’accordo sindacale nazionaleinvocato dalla ricorrente si riferisce agli accordi sindacalidi gradualità e non certo, come è nel caso di specie, aduna previsione statutaria della cooperativa.Numero registro generale 23554/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 14512/2026Data pubblicazione 16/05/2026Con il secondo motivo di ricorso, la Cooperativa deducemotivazione apparente e contraddittoria della sentenzanonché omesso esame di un fatto decisivo, in quanto laCorte d’appello avrebbe escluso copertura dellacontrattazione collettiva al pagamento retributivo pari al90% e però, al contempo, avrebbe dato rilievoall’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], distinguendo traomissione contributiva antecedente e successiva almaggio 2015, mostrando così di intendere l’accordoirrilevante e allo stesso tempo rilevante qualespartiacque dirimente ai fini contributivi.Il motivo è infondato.Non sussiste alcuna contraddizione insanabile delladecisione assunta, poiché la distinzionedell’accertamento dell’omissione contributiva in dueperiodi (prima e dopo il maggio 2015) non presupponeche l’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] abbia legittimato expost il pagamento retributivo nella misura del 90%,prevista dallo Statuto della Cooperativa.Con il terzo motivo di ricorso, la Cooperativa deduceviolazione dell’art.1, co.1, l. n.389/89, degli artt.115 e116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nullità della sentenza inrelazione alla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.,nonché travisamento della prova e motivazioneapparente, perplessa, contraddittoria nonché omessoesame di un fatto decisivo, per avere la Corte, inrelazione al periodo successivo al maggio 2015,affermato l’inadempimento contributivo fondando ladecisione su un dato di fatto del tutto irrilevante, ovveroche la Cooperativa non aveva pagato ai lavoratori gliarretrati di retribuzione spettanti in base allacontrattazione collettiva.Numero registro generale 23554/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 14512/2026Data pubblicazione 16/05/2026Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] invoca il principio di autonomia trarapporto di lavoro e rapporto previdenziale, in base alquale il mancato pagamento delle retribuzioni incide sulprimo, non anche sul secondo.Emerge però dalla sentenza, laddove richiama lamotivazione del primo giudice (punto 4.9) e riporta ilmotivo d’appello su tale motivazione, che l’omessopagamento degli arretrati retributivi dovuti secondocontrattazione collettiva ha avuto rilievo, secondo laCorte, non in sé stesso, ma per aver portato a unadempimento contributivo inferiore al minimale, cioè adire che i contributi furono versati sulla minorretribuzione corrisposta – inferiore a quella dovutasecondo contrattazione collettiva.Per il resto, il motivo adduce elementi di fatto tesi adimostrare che, al contrario, la Cooperativa pagò l’interacontribuzione dovuta secondo contrattazione collettiva.Esso si mostra però inammissibile, vertendosi in tema didoppia pronuncia conforme sul punto, e nemmenoessendo dedotto alcuno specifico fatto decisivo omesso.Con il quarto motivo di ricorso, la Cooperativa deducenullità del procedimento e della sentenza per violazionedella regola processuale di cui all’art. 416 c.p.c. e degliartt.115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.13, co.4, d.lgs. n.124/04, per avere la Corte d’appello ritenutol’inadempimento contributivo in relazione alla 13^ e 14^mensilità di retribuzione.Il motivo è inammissibile, poiché estraneo alla ratiodecidendi. Questa è fondata su un argomento in dirittoche era quello unicamente posto dal motivo d’appello,come riportato dalla sentenza impugnata: ovvero se ilNumero registro generale 23554/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 14512/2026Data pubblicazione 16/05/2026regolamento della Cooperativa potesse o menocontenere previsioni peggiorative rispetto al contrattocollettivo.Il motivo è invece incentrato su una confutazione in fattocirca il numero di ore lavorate ai fini delle mensilitàaggiuntive, contestandosi sul punto il verbale diaccertamento in quanto generico e ritenendosi che l’Inpsnon abbia assolto il proprio onere probatorio. Comedetto, tale accertamento in fatto non era stato contestatocon il motivo d’appello, sicché non può essere propostoin sede di legittimità, peraltro senza deduzione di alcunfatto decisivo omesso ex art.360, co.1, n.5 c.p.c.Con il quinto motivo di ricorso, la Cooperativa deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.1 co.1175 l. n.296/2006 e dell’art.116 l. n.388/00, nonché degliartt.115 e 116 c.p.c., nonché nullità della sentenza. Sisostiene che, non essendovi alcun inadempimentocontributivo, le agevolazioni non potevano essererevocate. Con un secondo argomento, si sostienel’insussistenza dell’evasione contributiva ai fini dellesanzioni civili, al più potendosi configurare un’omissionecontributiva.Il motivo è infondato.Il rigetto dei precedenti motivi, donde la confermadell’inadempienza contributiva, rende legittima la revocadelle agevolazioni.Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, poi,ricorre la fattispecie dell’evasione contributiva, poiché siebbe denuncia di dati retributivi falsi all’Inps, e la falsitào omissione di dati oggetto delle denunce periodiche fapresumere la volontà di occultare il debito contributivo(v. tra le tante Cass.20446/22, Cass.17119/15).Numero registro generale 23554/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 14512/2026Data pubblicazione 16/05/2026Con il sesto motivo di ricorso, la Cooperativa deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.414 e 112 c.p.c.,nonché dell’art.1362 c.c., per avere la Corte d’appelloreputato generiche le contestazioni mosse dallacooperativa ai conteggi effettuati dall’Inps.Il motivo è inammissibile.Esso non contiene alcuna specifica critica alla sentenzaimpugnata, limitandosi a trascrivere un estratto delricorso introduttivo contenente la contestazione, senzaperò argomentare le ragioni per cui la contestazionefosse specifica anziché “dubitativa”, “generica” e “nonassertiva” come sostenuto in sentenza.Con il settimo motivo di ricorso, la Cooperativa deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c.,e nullità del procedimento, per avere la Corte negato ilrapporto di subordinazione tra l’amministratore unico ela Cooperativa.Il motivo è inammissibile.Anche sotto tale profilo, la sentenza ha adottato dueargomenti autonomi a sostegno della decisione: da unlato, la carica di amministratore unico è incompatibilecon la soggezione ad altrui potere direttivo; dall’altrolato, non risultava dimostrato l’assoggettamento adaltrui potere direttivo.Il motivo critica in modo inammissibile il secondoargomento, sicché diviene superfluo l’esame dellacensura sul primo. L’inammissibilità della critica risiedenella sua natura di critica di un fatto, oggetto di prudenteapprezzamento giudiziale, ovvero che non sussistevanoelementi probatori da cui desumere la reale esistenza disubordinazione.Numero registro generale 23554/2022Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 14512/2026Tale accertamento in fatto è stato censurato al di fuoriData pubblicazione 16/05/2026dei limiti imposti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna allespese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite del presente giudizio di cassazione, liquidate in€5.500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% perspese generali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza del 30.4.26La PresidenteGabriella Marchese