CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 28626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale per iminori di Campobasso per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 30/04/2025 il G.u.p. del Tribunale dei Minorenni diCampobasso, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato gli imputatiXXXXXXXXXXXXXXXXXper i reati di rapina aggravata e lesioni commessi aScanzano Jonico il 10/02/2024.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il SostitutoProcuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Campobasso,affidandolo ad un unico motivo relativamente al punto della sentenza riguardantela determinazione della pena. Nel dettaglio, il ricorrente osserva che: il tribunale,affermando la responsabilità degli imputati per entrambi i reati contestati, haassunto a pena base la pena prevista per il reato più grave di rapina semplice,riconoscendo ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equella della minore età equivalenti rispetto alle contestate aggravanti; tuttavia,la pena base - anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per XXXXXXX eanni tre e mesi tre di reclusione ed euro 5.500,00 di multa per XXXXXXX - èinferiore, con riguardo alla reclusione, ai limiti edittali previsti dall'art. 628 cod.pen. che fissa la pena detentiva base in anni 5 di reclusione, a seguito dellemodifiche introdotte dalla legge 103/2017 e dalla legge 36/2019; quanto allamulta, invece, la pena inflitta è superiore ai limiti massimi di legge fissati in euro2.500,00. Il ricorrente ha quindi concluso che la sentenza deve essere riformatanei seguenti termini: quanto alla reclusione, mediante irrogazione della maggiorepena che risulti assumendo, quale base, la pena di anni 5 di reclusione previstaper il reato più grave di rapina, dopo il riconoscimento delle attenuanti generichee della minore età equivalenti alle contestate aggravanti, con l'aumento di mesisei di reclusione a titolo di continuazione con il reato di cui all'art. 582 cod. pen.e riduzione per la scelta del rito; quanto alla pena pecuniaria, assumendo qualebase la pena non superiore ad euro 2.500,00, e, quindi, riformando la sentenzaimpugnata infliggendo, rispetto alla pena irrogata, la maggiore pena con riguardoalla reclusione e la minore pena con riguardo alla multa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato, risulta effettivamente l’erroredenunciato dal Pubblico ministero ricorrente, consistente nell’applicazione delminimo edittale per il reato di rapina, fissato in anni 5 di reclusione, rationetemporis rispetto all’epoca della commissione dei fatti per i quali è processo (10febbraio 2024), che è successiva alla modifica apportata con legge 26 aprile2019, n. 36 in vigore dal 18 maggio 2019.2.1. Si tratta di errore che non può essere emendato da questa Corte. Vainvero, ricordato che, per costante principio di legittimità, in tema dideterminazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto conla previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore alquale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da partedel P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod.proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale delcomputo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forzadel compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni datale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità laillegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cuil'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede nonsuperabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, sent. n. 22494del 25/05/2021 Ud., Rv. 281453 – 01; Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv.257672-01; Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza, Rv. 265529-01)2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza senza rinviolimitatamente al trattamento sanzionatorio con trasmissione al Tribunale per iminorenni di Campobasso in diversa composizione per nuovo esame sul punto.3. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va dispostol'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale per i minorenni di campobasso indiversa composizione.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.