CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 maggio 1976
Cassazione n. 13826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1976 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 21 ottobre 2022 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: - art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver partecipato «quale soggetto che curava le trattative con gli acquirenti finalizzate alla vendita della sostanza stupefacente e ne riscuoteva i proventi» ad una associazione destinata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo decreto, operante in Gravina di Catania, Catania e paesi etnei fino al 15 luglio 2021 (capo 1); - art. 73 d.P.R. 309/90 per avere, l'11 maggio 2021 a Gravina di Catania, ceduto un chilogrammo di cocaina (al prezzo di 38 euro al grammo) a [OSCURATO:PERSONA] (capo 2); - art. 81, comma 2, cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/90, per aver ceduto 200 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 50 euro al grammo (a Viagrande il 17 maggio 2021) e circa 200 grammi di cocaina al prezzo di 7.500 euro a [OSCURATO:PERSONA] (ad [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2021) (capo 3). 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi Vittorio sia stato indicato come partecipe dell'ipotizzato sodalizio criminoso. La difesa sottolinea che, nell'intero arco temporale di indagine, Vittorio si è reso responsabile esclusivamente di tre condotte rilevanti ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 - descritte nei capi 2) e 3) dell'ordinanza genetica - e che i contatti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in ipotesi accusatoria con lui associati) erano funzionali al compimento di tali specifiche attività di spaccio oltre che a saldare un debito contratto con Bonanno e Mangiagli. Riferisce che, a casa di Mangiagli, fu rivenuto un foglietto contenente annotazioni ritenute dagli investigatori come riferite a quantitativi di stupefacente, nominativi di acquirenti e corrispettivi di denaro, e che, su questo foglietto, accanto al nominativo «Mangiaglio» (pseudonimo del Vittorio) erano annotate cifre. Secondo la difesa, questo confermerebbe che Vittorio era debitore di Bonnano e Mangiagli e non associato con loro. Nel medesimo senso depone, secondo la difesa, l'intercettazione ambientale n. 1520 del 5 luglio 2021 nella quale, parlando con Bonanno, Vittorio avrebbe detto di voler cominciare a lavorare non ritenendo più conveniente, in ragione dei modesti guadagni, dedicarsi allo spaccio. La difesa osserva che, a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, Vittorio non aveva alcuna disponibilità della «cassa comune» (che, dunque, tale non era), tanto da aver chiesto a Coco di dare cento euro a Sardo per compensarlo del lavoro svolto (conversazione n. 8573.2 del 17 giugno 2021). In sintesi, la difesa sostiene che Vittorio avrebbe concorso con i coimputati a singole attività di spaccio, ma non sarebbe stato associato con loro non essendo emerso dalle indagini né uno stabile contributo fornito all'attività della presunta associazione, né la coscienza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di violazioni della legge in materia di stupefacenti. 2.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure non detentive. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe indicato specifici elementi da cui desumere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Osserva che Vittorio non risulta aver avuto contatti con i coindagati in epoca successiva al luglio 2021, Si duole che l'ordinanza impugnata non abbia spiegato perché il pericolo di reiterazione criminosa sarebbe così grave e concreto da poter essere fronteggiato solo con la permanenza in carcere. 3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente nessuno è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico deli'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201). Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801). 3. Ponendosi in questa prospettiva si deve osservare che, secondo i giudici di merito, le intercettazioni telefoniche ed ambientali, unite ai servizi di osservazione pedinamento e controllo che hanno portato al sequestro di sostanza stupefacente documentano stabili contatti tra Vittorio, Bonanno, Mangiagli, Sapiente e Sardo. Il quadro indiziario descritto nell'ordinanza impugnata consente di individuare una precisa ripartizione di ruoli perché Bonanno supervisionava il lavoro degli altri e impartiva direttive, Mangiagli gestiva la contabilità, Sapiente e Sardo provvedevano alle consegne, Vittorio faceva da intermediario con gli acquirenti e curava le trattative. Più in particolare, dalle conversazioni riportate nell'ordinanza emerge: che il gruppo non si occupava della vendita di singole dosi, ma riforniva soggetti che avrebbero poi autonomamente provveduto in tal senso; che Vittorio aveva autonomia nello svolgimento delle trattative (nelle conversazioni citate alla pag. 8 e alla pag. 13 dell'ordinanza si fa riferimento al prezzo della sostanza deciso da Vittorio o concordato con lui); che i soldi incassati venivano versati a Bonanno e Mangiagli che li gestivano e, in questo senso, esisteva una cassa comune (pag. 8 e 9 dell'ordinanza). Secondo il Tribunale, la conversazione n. 8573.2 del 17 giugno 2021, citata dal ricorrente per sostenere che Vittorio non aveva disponibilità della cassa, rileva nel senso contrario: se è vero, infatti, che, nella stessa, Vittorio chiede a Coco di dare 100 euro a Sardo per compensarlo del lavoro svolto trasportando la sostanza stupefacente, è pur vero che aggiunge: «altri cento glieli diamo noi», dimostrando così di avere consapevolezza dell'esistenza di una cassa comune e del modo in cui era gestita. Nello stesso senso depone, secondo il Tribunale, la conversazione n. 3051.2 del 17 maggio 2021 (pag. 10 dell'ordinanza) nella quale Vittorio dice a Sardo (che vorrebbe l'immediato versamento del corrispettivo di un trasporto): «ora ci chiami a loro e te li fai dare!... la cassa non è mia! ...». I giudici di merito desumono da queste conversazioni - e la motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - che i proventi dell'attività di spaccio erano messi in comune, quanto meno da Vittorio, Bonanno e Mangiagli. Secondo i giudici di merito, la gestione della contabilità era affidata a Mangiagli. La circostanza che in questa contabilità fosse indicata una cifra accanto al nome Mangiaglio (pseudonimo del Vittorio) non contraddice tale impostazione perché, come emerso nelle intercettazioni, il gruppo aveva crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti con costoro erano stati personalmente curati da Vittorio. Per quanto esposto, le doglianze formulate nel primo motivo di ricorso si esauriscono, nella sostanza, in una richiesta di rilettura delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Come già detto, però, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Il ricorrente sostiene che il «grado di fidelizzazione» di Sapiente e Sardo (che si prestavano, con propri mezzi, a consegnare lo stupefacente) non sarebbe stato adeguatamente chiarito e sottolinea che l'ipotizzata associazione sarebbe costituita da un esiguo numero di associati. Si osserva in proposito che, «per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» (tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165). Sotto il profilo soggettivo, l'ordinanza impugnata fornisce congrua motivazione in ordine all'apporto non episodico che Vittorio, Bonanno e Mangiagli fornivano alla comune attività sicché, quand'anche il ruolo di Sardo e Sapiente non fosse stato adeguatamente chiarito, ciò non inficerebbe la gravità del quadro indiziario così come delineato nell'ordinanza impugnata. 4. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione e•violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure non detentive. Osserva, in particolare, che il pericolo di reiterazione di reati non era attuale e concreto atteso che i rapporti tra gli associati hanno avuto termine nel luglio 2021 e, da quel momento, Vittorio ha svolto attività lavorativa lecita. Come noto, L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione che è stata data dalla giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente. I giudici della cautela sottolineano infatti: che la quantità e qualità della sostanza stupefacente immessa sul mercato fu rilevante e ciò dimostra spiccata capacità a delinquere; che Vittorio è gravato da plurimi precedenti, anche specifici; che il tempo trascorso dai fatti non è lungo. 5. Nel sostenere che la misura prescelta sarebbe eccessiva, i motivi di ricorso non si confrontano col contenuto dell'ordinanza impugnata che, pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, non si limita a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma argomenta in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Il Tribunale distrettuale, infatti, oltre a sottolineare la gravità dei reati ascritti all'indagato e i numerosi precedenti, osserva che, come emerso dalle indagini, Vittorio disponeva di canali di smercio ed approvvigionamento stabili e che i contatti con l'ambiente criminoso dedito allo spaccio non sarebbero preclusi dall'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere. Si tratta, ancora una volta, di motivazioni non censurabili in questa sede di legittimità perché congrue, logiche e coerenti. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna