CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava esistente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in relazione a reati ex art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la situazione di collaborazione «impossibile», da integrale accertamento dei fatti criminosi e delle conseguenti responsabilità operato con sentenza irrevocabile, presupposto per l'accesso ai benefici penitenziari. Ritenuta per l'effetto ammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale la disattendeva nel merito, formulando prognosi sfavorevole sull'esito dell'eventuale esperimento, alla luce dell'irregolare condotta penitenziaria del condannato e della persistente e correlata pericolosità sociale. Il Tribunale rigettava, altresì, l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, e di detenzione domiciliare sostitutiva del rinvio, ritenendo le condizioni di salute del condannato compatibili con la carcerazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, limitatamente al diniego della misura alternativa. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'apprezzamento della reale incidenza ostativa dell'infrazione disciplinare, che avrebbe dovuto essere effettuato al di fuori di ogni automatismo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere giudicato inammissibile. Esso è infatti carente della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate nella decisione impugnata, che ha esaustivamente esaminato la reale portata della vicenda disciplinare addebitata, sfociata in un'incriminazione penale, e non si confronta con l'ineccepibile valutazione del giudice a quo in ordine alla negativa pregnanza di tale condotta, giudicata - con argomentazioni logiche e plausibili, non ulteriormente sindacabili in questa sede - sintomatica di mancata resipiscenza e di non cessata pericolosità sociale. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme