CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato. Con unico motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante della destrezza. 2. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). 3. La motivazione della Corte genovese sottolinea come la persona offesa avesse subito il furto della propria borsa posta sul sedile anteriore dell'auto mentre stava caricando il portabagagli, in un lasso temporale brevissimo che denotava la particolare rapidità ed agilità dell'imputato il quale, dopo una prima fase di appostamento, aveva velocissimamente ed abilmente approfittato del momento di distrazione della persona offesa. La circostanza aggravante della destrezza sussiste infatti qualora l'agente abbia posto ìn essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088, Quarticelli). La suddetta aggravante, dunque, può essere affermata se il soggetto attivo, per eludere la sorveglianza del legittimo detentore, si sia avvalso di una particolare abilita o sveltezza. Nel caso di specie la Corte territoriale desume la particolare abilità dell'imputato attraverso una analisi completa e non illogica delle circostanze di fatto come emerse in giudizio. A fronte di tali valutazioni il motivo propone una ricostruzione alternativa dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. 4. Deve altresì considerarsi che la rilevata inammissibilità del motivo non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato, in quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Ca