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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16886/2026

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del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Tribunale di Aosta, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui il condannato XXXXXXXXXXXXXXXXhachiesto che sia dichiarata l'illegittimità dell'ordine di esecuzione n. 10 del 2025 emesso neisuoi confronti dalla Procura della Repubblica di Aosta il 23 settembre 2025, nella parte in cuinon contiene la sospensione dell'esecuzione.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la penada espiare superasse i limiti del comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., pur computando leeventuali detrazioni per la liberazione anticipata relativa al presofferto; né vi è in atti unacertificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica attestante l'esistenza di un programmadi recupero, o l'intenzione del condannato di sottoporvisi, che consentirebbe l'applicazionedella sospensione prevista dall'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto in atti vi erano elementi perritenere l'esistenza dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e di un percorsoterapeutico già in corso.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto il pubblico ministeroavrebbe dovuto trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazionedella liberazione anticipata relativa ai periodi di presofferto, atteso che il ricorrente avevascontato significativi periodi di custodia cautelare, che avrebbero ridotto la pena residuasotto la soglia di quattro anni, rendendo obbligatoria la sospensione anche per i nontossicodipendenti.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in quanto nell'ordine di esecuzione non èindicata la pena da espiare indicando anche le detrazioni previste dall'art. 54 ord. pen.astrattamente concedibili al condannato nel corso dell'espiazione.Con il quarto motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva perché è statoomesso di considerare la documentazione prodotta attestante lo stato di tossicodipendenzaed il percorso terapeutico in atto.Con il quinto motivo deduce violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e dellafinalità rieducativa della pena perché il condannato sarebbe stato discriminatoirragionevolmente rispetto ad altri soggetti nelle medesime condizioni.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il primo ed il quarto motivo, relativi alla mancata sospensione dell’esecuzione ex art.94 d.p.r. n. 309 del 199, sono infondati.In base all’art. 656, comma 8, cod. proc. pen., deve ritenersi che il pubblico ministeronon debba disporre la sospensione dell’esecuzione “quando l'istanza presentata èinammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché,nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero dicui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla datadi presentazione della relativa istanza o risulta interrotto”.L’istanza è inammissibile, in particolare, in caso di “mancata o incompleta allegazionedella certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essae l'idoneità del programma concordato” (Sez. 1, n. 43852 del 18/09/2019, Stazzone, Rv.277326 - 01).La giurisprudenza della Corte ritiene che “il pubblico ministero ha il potere di“controllare l'esistenza e la regolarità formale della documentazione allegata all'istanza, aisensi rispettivamente dell'art. 91, comma secondo, e 94 comma primo, ultima parte, stessalegge, ma non quello di valutare nel merito tale documentazione per verificare larispondenza in concreto del programma predisposto alle esigenze del condannato” (Sez. 1,n. 14951 del 27/02/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228831 - 01).Il sistema dell’esecuzione della pena è stato ricostruito, pertanto, in precedenti dilegittimità, nel senso che la sospensione dell’esecuzione per il tossicodipendente che abbiain corso o abbia intenzione di sottoporsi ad un programma di recupero ex art. 94 d.p.r. n. 309del 1990 non è automatica, “diversamente dal caso, ordinario, di pena detentiva nonsuperiore a tre anni, in cui occorre soltanto registrare il dato, temporale e, dunque, oggettivo,della durata della pena da espiare.

Può, quindi, affermarsi che un soggetto in stato di libertà,interessato alla fruizione di una delle suddette misure, che presuppongono uno stato ditossicodipendenza o alcoldipendenza, è tenuto a corredare l'istanza di sospensione dellapena, funzionale all'ottenimento delle misure stesse, della documentazione indicata negliarticoli menzionati, la cui verifica compete già al pubblico ministero sollecitato allasospensione dell'ordine di esecuzione” (Sez. 1, n. 42702 del 13/07/2021, Taurisano, n.m.;Sez. 1, n. 3759 del 25/09/2015, dep. 2016, D’Angelo, n.m.).In definitiva, il soggetto interessato a fruire della sospensione dell’esecuzionefunzionale alla misura alternativa prevista dall’art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990 ha l’onere, unavolta che diventa irrevocabile la sentenza che contiene una pena detentiva da espiare chesupera i limiti di cui all’art. 656 comma 5, cod. proc. pen. ma rientra in quelli di cui all’art. 94citato, di anticipare l’ordine di esecuzione, allegando al pubblico ministero incaricatodell’esecuzione l’istanza con i documenti necessari a farla ritenere, prima facie, ammissibile,orientamento cui il collegio intende dare continuitàNel caso in esame, come emerge dallo stesso ricorso, in atti mancava financhel’attestazione dello stato di tossicodipendenza del condannato, che, infatti, il primo motivo diricorso ritiene fosse surrogabile dalla natura e dalla tipologia dei reati in espiazione e dalcontenuto di una ordinanza di tre anni prima del Tribunale di sorveglianza relativa ad altraespiazione, e che il quarto motivo di ricorso censura impropriamente quale mancataassunzione di prova decisiva (Sez. 1, n. 49180 del 6/07/2016, Barberio ed altro, rv. 268652;sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, rv. 242887; Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008,Greco, Rv. 241309; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008, Locci, rv. 242148, secondo cui ilmotivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. è considerato proponibile soltantoper il processo di cognizione a rito dibattimentale), ma sul punto è scevra da elementi diillogicità la decisione del giudice dell’esecuzione che non ha ritenuto sufficienti questielementi, per così dire indiziari, della prova dello stato di tossicodipendenza, elementi diprova che nel sistema dell’esecuzione della pena non possono assolutamente surrogare unacertificazione formale della stessa.In definitiva, è corretto l'approdo cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione nel ritenerelegittimo l'ordine di esecuzione censurato, atteso il difetto di allegazione delle condizionilegittimanti l'accesso, da parte del condannato, alla sospensione dell’esecuzione in vistadella misura alternativa invocata.2.

Sono, invece, inammissibili il secondo e terzo motivo, da valutare congiuntamente,relativi alla sospensione “ordinaria” dell’esecuzione.Il secondo motivo deduce che il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere gli atti almagistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata relativa aiperiodi di presofferto, atteso che il ricorrente aveva scontato significativi periodi di custodiacautelare che avrebbero ridotto la pena residua sotto la soglia di quattro anni, rendendoobbligatoria la sospensione anche per i non tossicodipendenti.

Il terzo motivo aggiunge chenell'ordine di esecuzione non è indicata la pena da espiare computando già le detrazionipreviste dall'art. 54 ord. pen. astrattamente concedibili al condannato nel corsodell'espiazione.Il terzo motivo, che si riferisce alla liberazione anticipata concedibile all’esitodell’espiazione della pena (il motivo di ricorso parla, infatti, della pena di 4 anni e 16 giorni direclusione, e ritiene che siano concedibili in astratto 360 giorni di detrazione) èinammissibile, perché non conferente con l’oggetto della richiesta proposta nell’incidente diesecuzione, atteso che, agli effetti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., devonoessere valutati, pur dopo l’introduzione della norma di cui al comma 4-bis del medesimoarticolo, soltanto i periodi di detenzione presofferti o acquisiti in fungibilità, non quelli ancorada espiare.Il secondo motivo, che si riferisce, invece, proprio alla liberazione anticipata relativa aiperiodi di detenzione presofferti o acquisiti in fungibilità, è, invece, inammissibile pergenericità.Nell’ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Aosta sono, infatti, indicati iperiodi di presofferto, ma sono anche indicate detrazioni per la liberazione anticipata.Se il difensore del condannato ritiene che non sia stato computato uno o più periodi diliberazione anticipata astrattamente concedibile al condannato in relazione al presofferto oalla pena assunta in fungibilità, avrebbe dovuto specificare quali e quanti siano questi periodinon valutati.Invece, il ricorso sul punto è molto vago, deduce che il ricorrente aveva scontato“significativi periodi di custodia cautelare che, unitamente alla liberazione anticipatapotenzialmente maturabile, avrebbero ridotto la pena residua sotto la soglia dei quattroanni”, ma non li indica; il ricorso, in realtà, nella sua vaghezza non fa comprendere concertezza neanche se la censura che rivolge all’ordine di esecuzione sia che lo stesso non hacalcolato periodi di presofferto o se lo stesso non ha calcolato detrazioni per la liberazioneanticipata; in ogni caso, il ricorso non consente di comprendere a quali periodi si riferisca.Un motivo di ricorso formulato in questi termini non permette di apprezzare e valutare inmodo compiuto la deduzione proposta, e deve essere ritenuto inammissibile per genericità.3.

È inammissibile anche il quinto motivo, che deduce violazione dei principicostituzionali di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena, perché il condannatosarebbe stato discriminato irragionevolmente rispetto ad altri soggetti che si trovano nellemedesime condizioni.Il motivo è inammissibile, perché formulato soltanto mediante mere affermazioni indiritto, peraltro di carattere generale, e privo di qualsiasi riferimento al concreto.Dalla sua lettura non si comprende neanche di cosa esattamente si dolga il ricorrente,e quali sarebbero i soggetti nella medesima situazione rispetto ai quali sarebbe statodiscriminato.4.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.5.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Tribunale di Aosta, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui il condannato XXXXXXXXXXXXXXXXhachiesto che sia dichiarata l'illegittimità dell'ordine di esecuzione n. 10 del 2025 emesso neisuoi confronti dalla Procura della Repubblica di Aosta il 23 settembre 2025, nella parte in cuinon contiene la sospensione dell'esecuzione.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la penada espiare superasse i limiti del comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., pur computando leeventuali detrazioni per la liberazione anticipata relativa al presofferto; né vi è in atti unacertificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica attestante l'esistenza di un programmadi recupero, o l'intenzione del condannato di sottoporvisi, che consentirebbe l'applicazionedella sospensione prevista dall'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto in atti vi erano elementi perritenere l'esistenza dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e di un percorsoterapeutico già in corso.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto il pubblico ministeroavrebbe dovuto trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazionedella liberazione anticipata relativa ai periodi di presofferto, atteso che il ricorrente avevascontato significativi periodi di custodia cautelare, che avrebbero ridotto la pena residuasotto la soglia di quattro anni, rendendo obbligatoria la sospensione anche per i nontossicodipendenti.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in quanto nell'ordine di esecuzione non èindicata la pena da espiare indicando anche le detrazioni previste dall'art. 54 ord. pen.astrattamente concedibili al condannato nel corso dell'espiazione.Con il quarto motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva perché è statoomesso di considerare la documentazione prodotta attestante lo stato di tossicodipendenzaed il percorso terapeutico in atto.Con il quinto motivo deduce violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e dellafinalità rieducativa della pena perché il condannato sarebbe stato discriminatoirragionevolmente rispetto ad altri soggetti nelle medesime condizioni.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo ed il quarto motivo, relativi alla mancata sospensione dell’esecuzione ex art.94 d.p.r. n. 309 del 199, sono infondati.In base all’art. 656, comma 8, cod. proc. pen., deve ritenersi che il pubblico ministeronon debba disporre la sospensione dell’esecuzione “quando l'istanza presentata èinammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché,nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero dicui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla datadi presentazione della relativa istanza o risulta interrotto”.L’istanza è inammissibile, in particolare, in caso di “mancata o incompleta allegazionedella certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essae l'idoneità del programma concordato” (Sez. 1, n. 43852 del 18/09/2019, Stazzone, Rv.277326 - 01).La giurisprudenza della Corte ritiene che “il pubblico ministero ha il potere di“controllare l'esistenza e la regolarità formale della documentazione allegata all'istanza, aisensi rispettivamente dell'art. 91, comma secondo, e 94 comma primo, ultima parte, stessalegge, ma non quello di valutare nel merito tale documentazione per verificare larispondenza in concreto del programma predisposto alle esigenze del condannato” (Sez. 1,n. 14951 del 27/02/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228831 - 01).Il sistema dell’esecuzione della pena è stato ricostruito, pertanto, in precedenti dilegittimità, nel senso che la sospensione dell’esecuzione per il tossicodipendente che abbiain corso o abbia intenzione di sottoporsi ad un programma di recupero ex art. 94 d.p.r. n. 309del 1990 non è automatica, “diversamente dal caso, ordinario, di pena detentiva nonsuperiore a tre anni, in cui occorre soltanto registrare il dato, temporale e, dunque, oggettivo,della durata della pena da espiare. Può, quindi, affermarsi che un soggetto in stato di libertà,interessato alla fruizione di una delle suddette misure, che presuppongono uno stato ditossicodipendenza o alcoldipendenza, è tenuto a corredare l'istanza di sospensione dellapena, funzionale all'ottenimento delle misure stesse, della documentazione indicata negliarticoli menzionati, la cui verifica compete già al pubblico ministero sollecitato allasospensione dell'ordine di esecuzione” (Sez. 1, n. 42702 del 13/07/2021, Taurisano, n.m.;Sez. 1, n. 3759 del 25/09/2015, dep. 2016, D’Angelo, n.m.).In definitiva, il soggetto interessato a fruire della sospensione dell’esecuzionefunzionale alla misura alternativa prevista dall’art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990 ha l’onere, unavolta che diventa irrevocabile la sentenza che contiene una pena detentiva da espiare chesupera i limiti di cui all’art. 656 comma 5, cod. proc. pen. ma rientra in quelli di cui all’art. 94citato, di anticipare l’ordine di esecuzione, allegando al pubblico ministero incaricatodell’esecuzione l’istanza con i documenti necessari a farla ritenere, prima facie, ammissibile,orientamento cui il collegio intende dare continuitàNel caso in esame, come emerge dallo stesso ricorso, in atti mancava financhel’attestazione dello stato di tossicodipendenza del condannato, che, infatti, il primo motivo diricorso ritiene fosse surrogabile dalla natura e dalla tipologia dei reati in espiazione e dalcontenuto di una ordinanza di tre anni prima del Tribunale di sorveglianza relativa ad altraespiazione, e che il quarto motivo di ricorso censura impropriamente quale mancataassunzione di prova decisiva (Sez. 1, n. 49180 del 6/07/2016, Barberio ed altro, rv. 268652;sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, rv. 242887; Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008,Greco, Rv. 241309; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008, Locci, rv. 242148, secondo cui ilmotivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. è considerato proponibile soltantoper il processo di cognizione a rito dibattimentale), ma sul punto è scevra da elementi diillogicità la decisione del giudice dell’esecuzione che non ha ritenuto sufficienti questielementi, per così dire indiziari, della prova dello stato di tossicodipendenza, elementi diprova che nel sistema dell’esecuzione della pena non possono assolutamente surrogare unacertificazione formale della stessa.In definitiva, è corretto l'approdo cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione nel ritenerelegittimo l'ordine di esecuzione censurato, atteso il difetto di allegazione delle condizionilegittimanti l'accesso, da parte del condannato, alla sospensione dell’esecuzione in vistadella misura alternativa invocata.2. Sono, invece, inammissibili il secondo e terzo motivo, da valutare congiuntamente,relativi alla sospensione “ordinaria” dell’esecuzione.Il secondo motivo deduce che il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere gli atti almagistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata relativa aiperiodi di presofferto, atteso che il ricorrente aveva scontato significativi periodi di custodiacautelare che avrebbero ridotto la pena residua sotto la soglia di quattro anni, rendendoobbligatoria la sospensione anche per i non tossicodipendenti. Il terzo motivo aggiunge chenell'ordine di esecuzione non è indicata la pena da espiare computando già le detrazionipreviste dall'art. 54 ord. pen. astrattamente concedibili al condannato nel corsodell'espiazione.Il terzo motivo, che si riferisce alla liberazione anticipata concedibile all’esitodell’espiazione della pena (il motivo di ricorso parla, infatti, della pena di 4 anni e 16 giorni direclusione, e ritiene che siano concedibili in astratto 360 giorni di detrazione) èinammissibile, perché non conferente con l’oggetto della richiesta proposta nell’incidente diesecuzione, atteso che, agli effetti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., devonoessere valutati, pur dopo l’introduzione della norma di cui al comma 4-bis del medesimoarticolo, soltanto i periodi di detenzione presofferti o acquisiti in fungibilità, non quelli ancorada espiare.Il secondo motivo, che si riferisce, invece, proprio alla liberazione anticipata relativa aiperiodi di detenzione presofferti o acquisiti in fungibilità, è, invece, inammissibile pergenericità.Nell’ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Aosta sono, infatti, indicati iperiodi di presofferto, ma sono anche indicate detrazioni per la liberazione anticipata.Se il difensore del condannato ritiene che non sia stato computato uno o più periodi diliberazione anticipata astrattamente concedibile al condannato in relazione al presofferto oalla pena assunta in fungibilità, avrebbe dovuto specificare quali e quanti siano questi periodinon valutati.Invece, il ricorso sul punto è molto vago, deduce che il ricorrente aveva scontato“significativi periodi di custodia cautelare che, unitamente alla liberazione anticipatapotenzialmente maturabile, avrebbero ridotto la pena residua sotto la soglia dei quattroanni”, ma non li indica; il ricorso, in realtà, nella sua vaghezza non fa comprendere concertezza neanche se la censura che rivolge all’ordine di esecuzione sia che lo stesso non hacalcolato periodi di presofferto o se lo stesso non ha calcolato detrazioni per la liberazioneanticipata; in ogni caso, il ricorso non consente di comprendere a quali periodi si riferisca.Un motivo di ricorso formulato in questi termini non permette di apprezzare e valutare inmodo compiuto la deduzione proposta, e deve essere ritenuto inammissibile per genericità.3. È inammissibile anche il quinto motivo, che deduce violazione dei principicostituzionali di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena, perché il condannatosarebbe stato discriminato irragionevolmente rispetto ad altri soggetti che si trovano nellemedesime condizioni.Il motivo è inammissibile, perché formulato soltanto mediante mere affermazioni indiritto, peraltro di carattere generale, e privo di qualsiasi riferimento al concreto.Dalla sua lettura non si comprende neanche di cosa esattamente si dolga il ricorrente,e quali sarebbero i soggetti nella medesima situazione rispetto ai quali sarebbe statodiscriminato.4. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.5. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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