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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 10299/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 21854 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; - controrícorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 508/5/12, depositata in data 26 settembre 2012; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato ad [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2002, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Iva per fatture emesse a fronte di operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 41, decreto- legge n. 331/1993, atteso che l'operazione di cessione non poteva essere considerata intracomunitaria in quanto il cessionario era soggetto inesistente; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno; avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che la società contribuente aveva provato di avere agito secondo la dovuta diligenza e che l'amministrazione finanziaria non aveva assolto al proprio onere di provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni di cui alle fatture; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito la società depositando controricorso; con atto del 30 novembre 2020 la società ha depositato un'istanza con la quale ha dedotto di essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, ed ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'estinzione del giudizio; con ordinanza del 16 dicembre 2020 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di richiedere all'Agenzia delle entrate informazioni sugli esiti della istanza di definizione; con nota del 6 ottobre 2021, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che solo l'importo iscritto a ruolo e confluito nella cartella di pagamento n. 10020100040474591 era stato oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016, mentre l'ulteriore iscrizione a ruolo confluita nella cartella di pagamento n. 09720090280643662 era stata oggetto di definizione agevolata ma il piano di definizione era stato revocato per mancato rispetto dei termini di pagamento; l'Agenzia delle entrate e la contribuente hanno quindi depositato ulteriori memorie; considerato che: deve preliminarmente darsi atto della circostanza che la contribuente, con l'istanza del 30 novembre 2020 e, successivamente, con la memoria 24 gennaio 2022, ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio; la suddetta manifestazione di volontà comporta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 390, cod. proc. civ.; la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento, posto che dalla nota dell'Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2021, non contestata nel suo contenuto dalla contribuente, si evince che la definizione agevolata non ha avuto riguardo all'intero debito di cui all'avviso di accertamento, ma solo a quello di cui alla conseguente cartella di pagamento n. 10020100040474591, essendo stato revocato il piano di definizione per mancato rispetto dei termini di pagamento di cui alla ulteriore cartella di pagamento n. 09720090280643662;invero, secondo questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, senza che rilevi il fatto che questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, come nella specie, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass., Sez. 6- 5, 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora egli sia resistente o intimato.

In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. civ., 3 ottobre 2018, n. 24083); ai fini delle spese del presente giudizio, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 391, comma secondo, cod. proc. civ., deve ritenersi che, in considerazione del comportamento processuale delle parti e del pagamento, sebbene parziale, di quanto dovuto, sussistano giusti motivi per la compensazione.

P.Q.

M. La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 21854 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; - controrícorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 508/5/12, depositata in data 26 settembre 2012; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato ad [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2002, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Iva per fatture emesse a fronte di operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 41, decreto- legge n. 331/1993, atteso che l'operazione di cessione non poteva essere considerata intracomunitaria in quanto il cessionario era soggetto inesistente; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno; avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che la società contribuente aveva provato di avere agito secondo la dovuta diligenza e che l'amministrazione finanziaria non aveva assolto al proprio onere di provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni di cui alle fatture; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito la società depositando controricorso; con atto del 30 novembre 2020 la società ha depositato un'istanza con la quale ha dedotto di essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, ed ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'estinzione del giudizio; con ordinanza del 16 dicembre 2020 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di richiedere all'Agenzia delle entrate informazioni sugli esiti della istanza di definizione; con nota del 6 ottobre 2021, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che solo l'importo iscritto a ruolo e confluito nella cartella di pagamento n. 10020100040474591 era stato oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016, mentre l'ulteriore iscrizione a ruolo confluita nella cartella di pagamento n. 09720090280643662 era stata oggetto di definizione agevolata ma il piano di definizione era stato revocato per mancato rispetto dei termini di pagamento; l'Agenzia delle entrate e la contribuente hanno quindi depositato ulteriori memorie; considerato che: deve preliminarmente darsi atto della circostanza che la contribuente, con l'istanza del 30 novembre 2020 e, successivamente, con la memoria 24 gennaio 2022, ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio; la suddetta manifestazione di volontà comporta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 390, cod. proc. civ.; la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento, posto che dalla nota dell'Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2021, non contestata nel suo contenuto dalla contribuente, si evince che la definizione agevolata non ha avuto riguardo all'intero debito di cui all'avviso di accertamento, ma solo a quello di cui alla conseguente cartella di pagamento n. 10020100040474591, essendo stato revocato il piano di definizione per mancato rispetto dei termini di pagamento di cui alla ulteriore cartella di pagamento n. 09720090280643662;invero, secondo questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, senza che rilevi il fatto che questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, come nella specie, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass., Sez. 6- 5, 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora egli sia resistente o intimato. In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. civ., 3 ottobre 2018, n. 24083); ai fini delle spese del presente giudizio, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 391, comma secondo, cod. proc. civ., deve ritenersi che, in considerazione del comportamento processuale delle parti e del pagamento, sebbene parziale, di quanto dovuto, sussistano giusti motivi per la compensazione. P.Q. M. La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, ad
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