CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 36660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) con riferimento agli artt. 78, 81, 442, 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, come richiesto dalla sentenza rescindente, ha specificato l'aumento di pena per i singoli reati posti in continuazione, pari a complessivi dieci anni di reclusione, ridotti di un terzo a sei anni e otto mesi di reclusione per il rito (cfr. il calcolo effettuato a p. 4 della sentenza impugnata), essendo peraltro divenute irrevocabili le statuizioni inerenti sia alla determinazione della pena base, individuata in venti anni di reclusione, sia alla sussistenza della recidiva, che, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., comporta un aumento di dieci anni, ed avendo la Corte d'appello correttamente applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., nonché la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, sicché la pena finale certamente non può essere inferiore a venti anni di reclusione, sicché, sotto questo profilo, non pare nemmeno sussistere, né il ricorrente l'ha evidenziato, un concreto interesse all'impugnazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.