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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05846/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla confisca della somma di denaro rinvenuta e al mancato accertamento del requisito della sproporzione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla ampia motivazione resa (pag. 7-8), che valorizza l'inconciliabilità della disponibilità di 50 mila euro in contanti con i redditi da lavoro della ricorrente e del marito. nonché l'insufficienza della documentazione prodotta per giustificarne la lecita provenienza, specie in ragione della titolarità di conti correnti, di una giacenza media non compatibile con gli asseriti risparmi della coppia e con la richiesta di prestiti, attestante, invece, una condizione economica precaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierOstensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla confisca della somma di denaro rinvenuta e al mancato accertamento del requisito della sproporzione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla ampia motivazione resa (pag. 7-8), che valorizza l'inconciliabilità della disponibilità di 50 mila euro in contanti con i redditi da lavoro della ricorrente e del marito. nonché l'insufficienza della documentazione prodotta per giustificarne la lecita provenienza, specie in ragione della titolarità di conti correnti, di una giacenza media non compatibile con gli asseriti risparmi della coppia e con la richiesta di prestiti, attestante, invece, una condizione economica precaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierOstensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris