CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 05728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17333/2018 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio Trifirò & [OSCURATO:PERSONA] in Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2897/2017 depositata il 06/12/2017 R.G.N. 2249/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 20%1-- R.G.17333/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto l'opposizione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." (ora "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.") al decreto ingiuntivo ottenuto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) per contributi previdenziali omessi relativamente alle posizioni previdenziali di nove collaboratori del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" di Padova dalla stessa edito; la Corte territoriale, premessi ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione del lavoro giornalistico ed indici della subordinazione in questo specifico settore, ed esaminate le norme del contratto collettivo circa la definizione delle quattro figure professionali tipiche di giornalista - lavoratore dipendente (giornalista professionista, redattore, pubblicista, praticante) - alle quali l'INPGI e il giudice di primo grado avevano variamente riportato le posizioni controverse, ha concluso, sulla base delle risultanze istruttorie documentali (contratti individuali, CA,m) verbale ispettivo) e testimoniali acquisite in giudizio, che nessun vincolo di subordinazione legava gli interessati alla società, né l'INPGI aveva soddisfatto l'onere posto a suo carico di provare la natura subordinata dei rapporti; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", ora "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., contesta "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n.4 c.p.c. e dell'art. 118, co.1, disp.att.cod.proc.civ., non essendo esplicitati i motivi della decisione"; mancherebbe, secondo il ricorrente, il collegamento logico fra i principi di diritto enunciati in merito alla subordinazione, le risultanze istruttorie e le conclusioni; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., per avere omesso di analizzare le concrete modalità dei rapporti e di confrontarle con gli indici rivelatori della subordinazione"; la Corte avrebbe omesso di vagliare le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti, caratterizzati da tratti identificativi diversi l'uno dall'altro; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., in relazione all'art. 2 CGLG (d.P.R.153/61), per avere negato tanto il carattere "attenuato" della subordinazione in campo giornalistico, quanto il rilievo a tal fine dell'organico inserimento del giornalista nell'attività redazionale"; oltre a non considerare il carattere attenuato del potere direttivo nel lavoro giornalistico subordinato, la Corte d'appello avrebbe dato scarso rilievo all'elemento sintomatico dell'organico inserimento del giornalista nell'attività redazionale, sostenendo erroneamente che lo stesso sarebbe comune anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697,1362 c.c., per avere il giudice dell'appello, attribuito rilievo, quanto alla qualificazione dei rapporti, alla regolamentazione pattizia delle parti, che prevedeva una prestazione diversa da quella effettivamente resa"; sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, sussisterebbe una palese differenza tra l'oggetto dell'incarico formale e le prestazioni effettivamente rese dai giornalisti; il primo motivo è inammissibile; alla sentenza non può addebitarsi un difetto di motivazione; essa è molto articolata ed esplicita chiaramente il punto di vista del [OSCURATO:PERSONA], il quale parte dalla premessa teorica secondo cui proprio nel settore giornalistico, ove più intensa è l'espressione di soggettività dal lato del prestatore per essere lo stesso per cultura e competenza ben in grado di esprimere con consapevolezza i propri interessi, la successiva immutazione da lavoro autonomo (nomen juris convenuto contrattualmente) e lavoro subordinato, corrispondente alle prestazioni di fatto effettivamente svolte, deve essere supportata da fatti specifici e concreti che depongano univocamente in tal senso, atteso che in caso contrario, si tratterebbe di una creazione artificiosa dell'interprete in contrasto col principio generale della libertà negoziale; a questa premessa segue la trascrizione del contenuto di uno dei contratti (uguali gli altri) ove si qualifica il contratto quale prestazione di lavoro autonomo e si riportano le dichiarazioni testimoniali le quali, univoche e concordanti, hanno indotto il giudicante a concludere per l'autenticità della qualificazione data dalle parti al rapporto; secondo l'arresto Sez. Un. n.20181 del 2019, la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato; nel motivo in esame parte ricorrente vorrebbe sostenere che la sentenza sia priva di una reale motivazione, limitandosi a formulare critiche generiche: segnatamente, manca qual si voglia riferimento specifico ai fatti e alle posizioni individuali rispetto ai quali il collegamento tra risultanze istruttorie e decisione si rivelerebbe carente; il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; il ricorrente si appella all'ordinanza della Cassazione (n.8189 del 2016) che, accogliendo identico motivo proposto dall'INPGI in altro giudizio fra le stesse parti, aveva rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, cassando il provvedimento gravato per aver sussunto la fattispecie esaminata sub specie di lavoro autonomo senza procedere ad un esame compiuto delle modalità si svolgimento della prestazione, ma affidandosi a scarne e frammentarie notazioni desunte dal materiale probatorio; tuttavia, il corredo probatorio risultante dall'accertamento di merito - insindacabile in sede di legittimità - rappresenta una diversa realtà di fatto (p. 28 sent.), né il precedente di legittimità richiamato si rivela di una qualche utilità ai fini della risoluzione della presente controversia; è pur vero che in materia di attività giornalistica, questa Corte ha stabilito che l'attività di qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (da ultimo, cfr. Cass. n. 24078 del 2021), tuttavia, nel caso in esame, la Corte d'appello, ben consapevole della giurisprudenza di legittimità sulla subordinazione attenuata in ambito giornalistico, con cui ampiamente si confronta, (p.7-12 sent.) ja escluso, proprio nel rispetto del quadro teorico generale tracciato, di poter giungere alle conclusioni auspicate dall'INPGI circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro; tale consapevolezza orienta dunque il giudice dell'appello a ritenere che gli indici (eventualmente) rivelatori della subordinazione, per come emersi dall'accertamento di fatto, siano troppo scarni, ed insufficienti a sostenere la sussistenza del vincolo di dipendenza con i giornalisti; tali indicatori, consistenti nella durata dei rapporti, nella frequenza delle prestazioni, nonché nella circostanza che un unico teste avesse genericamente affermato che, in caso di mancata comunicazione di un'assenza al capo servizio si veniva rimproverati, non sono stati ritenuti dalla Corte di merito sufficientemente confermativi della sussistenza di un vincolo di subordinazione; in conclusione, dall'assetto dei diritti e obblighi reciproci così come risultante dall'accertamento istruttorio, insindacabile in sede di legittimità, i giudici del merito hanno accertato la genuinità della qualificazione dei rapporti come autonomi pattuita dai contraenti al momento della stipula del contratto (sempre p. 28 sent.); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove d