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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20723/2026

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ato a Scandiano il 23/12/1943 avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone raccoglimento.. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 16 ottobre 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 17 dicembre 2024, con la quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 2 del d.

Igs. 74/2000, oltre alle sanzioni accessorie, con sospensione condizionale della pena.

La Corte di Appello ha confermato la confisca diretta del denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e, in mancanza, la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dello stesso, il tutto fino alla complessiva concorrenza con il valore di euro 67.000.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 2 del d.

Igs. 74/2000 nonché vizio di motivazione.

In particolare, la difesaosserva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza per "sovrafatturazione qualitativa", senza determinare il quantum degli elementi passivi fittizi ascrivibili all'imputato.

Secondo la difesa, non può valere, al fine di determinare il quantum di sovrafatturazione, la quantificazione del profitto, operata solo ai fini della confisca in euro 67.000, pari alla metà dell'importo di euro 134.000, ossia del valore dell'imposta evasa secondo la Guardia di Finanzia in caso di totale inesistenza oggettiva delle operazioni.

Si sottolinea che, in caso, di inesistenza parziale delle fattura è onere del giudice accertare e specificare l'entità del profitto.

Si osserva, poi, che la sentenza impugnata risulta viziata da omessa motivazione, in quarlto la Corte di appello non ha determinato l'entità della quota di cui si assume la fittizietà e non ha indicato persino i criteri utilizzati per determinare il quantum dì sovrafatturazione, rendendo così assolutamente impossibile verificare su quale base abbia ritenuto provata l'entità dei costi fittizi per i quali l'imputato è stato dichiarato responsabile. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha valutato criticamente i motivi di impugnazione, limitandosi ad un'erronea sintesi della sentenza di primo grado, senza fornire alcuna risposta alle specifiche censure mosse con l'atto di appello.

Si evidenzia che, nel provvedimento impugnato, a pag. 2, erroneamente si afferma che i testi a discarico avrebbero reso dichiarazioni difformi alla Guardia di Finanza, mentre i testi indicati sono stati citati ex art. 507 cod. proc. pen. e non hanno mai affermato di aver emesso autofatture all'insaputa dell'imputato, né i testi della difesa hanno reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce manifesta íllogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali a carico.

Si osserva che la Corte di appello ha, implicitamente, confermato il generalizzato giudizio di piena e assoluta attendibilità di tutti i privati cedenti, formulato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che tutte le operazioni contestate erano inesistenti non integralmente, ma sotto forma di sovrafatturazione qualitativa.

Si sottolinea che la motivazione della sentenza è illogica nella parte in cui ritiene tutte le operazioni contestate come ipotesi di sovrafatturazione, anche se i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa hanno negato 'di aver mai fatto conferimenti alla [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che l'illogicità evidenziata investe il criterio stesso di valutazione della prova dichiarativa adottato e compromette la valutazione espressa anche su gli atri testi. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce vizio della motivazione e, in particolare, travisamento di prove per omissione.

Si sottolinea che la Corte di appello ha totalmente omesso di confrontarsi con le doglianze dell'atto di appello, attraverso le quali veniva censurata l'assoluta pretermissione, da parte del giudice 2di primo grado, di prove documentali oltre che dichiarative, assolutamente inconciliabili con la tesi accusatoria, recepita dal giudice di primo grado, e confermata dalla Corte di appello, in termini di sovrafatturazione per le autofatture riferibili ai conferimenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa.

Si osserva che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] di non aver avuto alcun rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] snc sono smentite dagli esiti dell'istruttoria e in particolare: la società del ricorrente era in possesso di copia dei documenti di identità della [OSCURATO:PERSONA] (patente di guida e carta di identità); due testi a discarico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano riconosciuto in fotografia [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sua presenza presso la società [OSCURATO:PERSONA] nonchè i numerosi conferimenti dalla stessa effettuati.

Si sottolinea poi che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono smentite dal teste a discarico [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla circostanza che copia del suo documento di identità fosse nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia, per quanto riguarda il teste Copparosa, che dalla visura personale risultava essere amministratore di una società e il suo documento di identità era in possesso del teste [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non troverebbe alcuna spiegazione in assenza di reali rapporti commerciali tra Copparosa e la [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di confermare la condanna dell'imputato anche per l'utilizzo delle autofatture riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] sul solo presupposto che lo stesso fosse ricoverato presso una struttura per anziani dal 2015.

Si sottolinea che il teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile dallo stesso Tribunale, aveva spiegato che, pur essendo il [OSCURATO:PERSONA] infermo a letto, l'attività di sgombero di un intero capannone fu gestita dalla figlia e dal genero, ed eseguita con l'impiego di mezzi pesanti, riconoscendo l'assoluta verosimiglianza dei quantitativi di materiali riportati nei formulari. 2.6 Cowsesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca.

Si osserva che i giudici di merito, pur avendo accertato un reato di "sovrafatturazione qualitativa", hanno completamente omesso di quantificare il profitto derivante da tale specifica condotta.

Si osserva che il giudice di primo grado era pervenuto a quantificare il profitto percepito dall'imputato "dividendo per due" l'importo di euro 134.000, ossia l'ammontare dell'imposta evasa quantificata dalla Guardia di Finanza.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si sottolinea che la critica del compendio probatorio non segnala effettivi profili di travisamento della prova dell'inesistenza delle operazioni auto-fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata dall'imputato, sottoscrittore della dichiarazione IVA presentata in data 29.10.2018.

Si osserva che dagli esami testimoniali, sintetizzati nella 3sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, emerge il disconoscimento della stessa sottoscrizione della gran parte delle fatture allegate alla dichiarazione IVA, con l'ammissione di pochi conferimenti liquidati in maniera informale, di entità di gran lunga inferiore a quella documentata dalle fatture.

Si evidenzia che i giudici del merito, laddove affermano impropriamente un'ipotesi di sovrafatturazione, intendono, in realtà, segnalare che l'impresa dell'imputato svolgeva effettivamente attività di trattamento di rottami ferrosi ma con conferimenti diversi da quelli documentati dalle autofatture che servivano a coprire transazioni al nero e a rendere deducibili i relativi costi.

Di talché le fatture contestate devono giuridicamente intendersi riferite ad operazioni totalmente inesistenti (v. pp. 15 e 17 della motivazione del Tribunale).

Si sottolinea che adeguata risulta la valutazione di attendibilità delle testimonianze dei cedenti e corretta è anche la quantificazione del profitto confiscato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre premettere che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è configurabile sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza soggettiva (ossia quando l'operazione sia avvenuta tra soggetti diversi), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovraÚtturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà economica e la sua espressione documentale (ex multis, Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814 - 01; Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, Custodi, Rv. 256675 - 01).

Ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, risulta quindi sufficiente constatare che le operazioni, i cui costi sono indicati dalle fatture allegate alla dichiarazione, non si sono verificate, o, si sono verificate per un ammontare diverso rispetto a quello allegato o tra soggetti diversi.

La disposizione individua come autore del reato il soggetto che, a fini evasivi, indica elementi passivi fittizi, "avvalendosi" delle fatture riferite ad operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 1094, del 18/11/2025, dep. 2026).

Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, hanno accertato che l'odierno imputato ha indicato, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, le autofatture disconosciute dai privati, che 4sottendevano operazioni inesistenti, sotto forma di sovrafatturazione qualàtiva, in quanto è risultato "gonfiato" sia il quantitativo di merce indicato nelle fatture sia il prezzo di "acquisto" (cfr. in dettaglio pag. 17 sentenza di primo grado) La difesa, con i motivi di appello, non ha contestato il quantum di sovrafatturazione e i criteri utilizzati per determinare l'entità della quota fittizia e, quindi, detta censura non può essere formulata per la prima volta in Cassazione e deve ritenersi tardiva, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Infatti, la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).

Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 4, n. 35018 del 24/06/2024; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Come la stessa difesa ha evidenziato, la Corte di appello ha erroneamente sintetizzato, nella parte introduttiva, la sentenza di primo grado, indicando come testi a discarico coloro che, invece, erano stati citati ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Questo errore non ha però alcuna incidenza sulla motivazione della sentenza impugnata, poichè i • giudici di appello 'hanno preso in esame i motivi di impugnazione relativi alla valutazione di attendibilità dei privati dichiaranti, ritenendoli infondati, in quanto l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che le fatture afferivano ad operazioni non interamente inesistenti ma (solo) parzialmente inesistenti, circostanza non contestata dalla difesa, e sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 2 del d.

Igs. 74/2000.

Al riguardo va evidenziato che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo.

Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a 5fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Secondo la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

E' pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, confermando la valutazione di attendibilità dei testi a carico «attesa la loro genuinità e la loro coincidenza contenutistica».

I giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, hanno segnalato che: tutti i testimoni hanno fornito una ricostruzione convergente nel suo nucleo centrale in ordine al sistema praticato dall'impresa dei [OSCURATO:PERSONA]; tutti i cedenti hanno concordemente affermato la non genuinità della stragrande maggioranza dei documenti fiscali a loro formalmente riconducibili, per vari ordini di ragioni; in molti casi erano semplici privati cittadini che avevano inteso disfarsi di po' di materiale ferroso e che non avevano alcun interesse a mentire, in quanto avevano effettuato una cessione una tantum e non sarebbero stati destinatari, comunque, di un obbligo impositivo su quella operazione attiva.

La difesa sollecita quindi una rilettura dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Secondo l'assunto difensivo, la Corte di appello, implicitamente confermando il giudizio di piena attendibilità di tutti i privati cedenti, ma riconoscendo che tutte le operazioni contestate erano solo in parte inesistenti, aveva reso una motivazione illogica rispetto ai tre testi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa, che avevano negato di aver mai fatto conferimenti alla [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la circostanza evidenziata dalla difesa non determina alcuna illogicità della motivazione dei giudici di merito, che hanno aderito alla ricostruzione più favorevole all'imputato, affermando che vi era stata una "sovrafatturazione qualitativa" anche rispetto a quei tre testi che avevano negato di aver ceduto i 6beni indicati nelle autofatture.

La conclusione dei giudici di merito non inficia in alcun modo la valutazione, dagli stessi compiuta, sull'attendibilità dei testi escussi.

4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso relativo al travisamento delle prove per omissione.

Il «travisamento della prova» è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi da procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove) prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato trasfuso o meno, senza travisamenti all'interno della decisione.

Giova, al riguardo, rammentare che detto vizio - che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa 'valutazione della prova esistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n.

E146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto inattendibili i testi a discarico e, in particolare, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], legata all'imputato da un rapporto parentale e professionale, precisando che peraltro non era stata in grado di riferire l'entità delle cessioni operate dai privati, che aveva detto di conoscere bene.

Si è poi sottolineato anche il carattere neutro della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che nulla aveva riferito sull'entità delle cessioni e degli importi ricevuti dalla società dell'imputato.

Le censure della difesa non sono in grado di disarticolare il ragionamento probatorio dei giudici di merito, ma al più proverebbero che le autofatture emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa avrebbe ad oggetto operazioni solo parzialmente e non totalmente inesistenti, dal momento che gli stessi testi a discarico non sono stati in grado di quantificare le cessioni e i relativi costi.

Quindi, pur aderendo alla tesi difensiva, l'assunto dei giudici di merito circa la "sovrafatturazione qualitativa" sarebbe confermato.

Anche in questo caso le censure difensive si risolvono, in realtà, in rilievi sul merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di primo e secondo grado, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso.

5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. 7I giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione priva di profili di illogicità, che le autofatture di cui risultava titolare [OSCURATO:PERSONA], complessivamente ammontanti ad euro 42.000, tutte emesse nel 2017, erano relative ad operazioni inesistenti, poiché lo stesso risiedeva in una struttura per anziani dal 2015.

La difesa sollecita un nuovo sindacato su scelte valutative, compiutamente giustificate dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità, valorizzando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni sono state ritenute irrilevanti, in quanto anche la riferita attività di sgombero di un intero capannone, gestita dalla figlia e dal genero di [OSCURATO:PERSONA], è risultata priva di riscontri e non è stata in alcun modo documentata.

6. Manifestamente infondato èvsesto motivo relativo alla confisca.

In diritto, si osserva come nei reati dichiarativi, il profitto coincide di regola con il risparmio d'imposta (IVA non versata/indebitamente detratta; imposte dirette evase per costi indeducibili), con conseguente legittimità della confisca diretta o per equivalente entro tali limiti.

La Corte di appello afferma che «L'ammontare del profitto è stato correttamente determinato in quanto in caso di fatture relative ad operazioni solo parzialmente oggettivamente inesistenti l'utilizzatore delle stesse non può proprio dedurre (neppure parzialmente) il costo in esse portato, difettando i requisiti formali della normativa fiscale».

L'assunto della Corte di appello non è stato contestato dalla difesa.

In ogni caso, va richiamato il principio di diritto secondo cui in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato.

Tuttavia, 'ove l'imputato 'deduca eccezioni o 'argomenti difensivi,' spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 3, n. 13002 del 22/1/2026; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).

La difesa ha contestato la determinazione del profitto effettuata dai giudici di merito, ma non ha allegato alcun elemento dal quale poter desumere i costi che andrebbero detratti.

Come già detto, gli stessi testi a discarico escussi non sono stati in grado di indicare i quantitativi di merce effettivamente acquistata e i relativi costi.

La censura è generica, in quanto la difesa non ha assolto all'onere di allegazione.

Il giudice di primo grado peraltro ha richiamato il recente orientamento delle Sezioni Unite che hanno affermato che «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei 8confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)». (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01).

Nel caso in esame, però, il giudice di primo grado ha erroneamente, ripartito il profitto tra l'imputato e l'altro socio, che non è concorrente nel reato.

Quindi, nel caso in esame, la confisca è stata disposta in misura inferiore al reale profitto conseguito e, dunque, anche sotto questo profilo l'imputato non ha alcun interesse.

7. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc..pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le causé dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Scandiano il 23/12/1943 avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone raccoglimento.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 16 ottobre 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 17 dicembre 2024, con la quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. 74/2000, oltre alle sanzioni accessorie, con sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello ha confermato la confisca diretta del denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e, in mancanza, la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dello stesso, il tutto fino alla complessiva concorrenza con il valore di euro 67.000. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 2 del d. Igs. 74/2000 nonché vizio di motivazione. In particolare, la difesaosserva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza per "sovrafatturazione qualitativa", senza determinare il quantum degli elementi passivi fittizi ascrivibili all'imputato. Secondo la difesa, non può valere, al fine di determinare il quantum di sovrafatturazione, la quantificazione del profitto, operata solo ai fini della confisca in euro 67.000, pari alla metà dell'importo di euro 134.000, ossia del valore dell'imposta evasa secondo la Guardia di Finanzia in caso di totale inesistenza oggettiva delle operazioni. Si sottolinea che, in caso, di inesistenza parziale delle fattura è onere del giudice accertare e specificare l'entità del profitto. Si osserva, poi, che la sentenza impugnata risulta viziata da omessa motivazione, in quarlto la Corte di appello non ha determinato l'entità della quota di cui si assume la fittizietà e non ha indicato persino i criteri utilizzati per determinare il quantum dì sovrafatturazione, rendendo così assolutamente impossibile verificare su quale base abbia ritenuto provata l'entità dei costi fittizi per i quali l'imputato è stato dichiarato responsabile. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha valutato criticamente i motivi di impugnazione, limitandosi ad un'erronea sintesi della sentenza di primo grado, senza fornire alcuna risposta alle specifiche censure mosse con l'atto di appello. Si evidenzia che, nel provvedimento impugnato, a pag. 2, erroneamente si afferma che i testi a discarico avrebbero reso dichiarazioni difformi alla Guardia di Finanza, mentre i testi indicati sono stati citati ex art. 507 cod. proc. pen. e non hanno mai affermato di aver emesso autofatture all'insaputa dell'imputato, né i testi della difesa hanno reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce manifesta íllogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali a carico. Si osserva che la Corte di appello ha, implicitamente, confermato il generalizzato giudizio di piena e assoluta attendibilità di tutti i privati cedenti, formulato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che tutte le operazioni contestate erano inesistenti non integralmente, ma sotto forma di sovrafatturazione qualitativa. Si sottolinea che la motivazione della sentenza è illogica nella parte in cui ritiene tutte le operazioni contestate come ipotesi di sovrafatturazione, anche se i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa hanno negato 'di aver mai fatto conferimenti alla [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che l'illogicità evidenziata investe il criterio stesso di valutazione della prova dichiarativa adottato e compromette la valutazione espressa anche su gli atri testi. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce vizio della motivazione e, in particolare, travisamento di prove per omissione. Si sottolinea che la Corte di appello ha totalmente omesso di confrontarsi con le doglianze dell'atto di appello, attraverso le quali veniva censurata l'assoluta pretermissione, da parte del giudice 2di primo grado, di prove documentali oltre che dichiarative, assolutamente inconciliabili con la tesi accusatoria, recepita dal giudice di primo grado, e confermata dalla Corte di appello, in termini di sovrafatturazione per le autofatture riferibili ai conferimenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa. Si osserva che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] di non aver avuto alcun rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] snc sono smentite dagli esiti dell'istruttoria e in particolare: la società del ricorrente era in possesso di copia dei documenti di identità della [OSCURATO:PERSONA] (patente di guida e carta di identità); due testi a discarico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano riconosciuto in fotografia [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sua presenza presso la società [OSCURATO:PERSONA] nonchè i numerosi conferimenti dalla stessa effettuati. Si sottolinea poi che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono smentite dal teste a discarico [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla circostanza che copia del suo documento di identità fosse nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia, per quanto riguarda il teste Copparosa, che dalla visura personale risultava essere amministratore di una società e il suo documento di identità era in possesso del teste [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non troverebbe alcuna spiegazione in assenza di reali rapporti commerciali tra Copparosa e la [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di confermare la condanna dell'imputato anche per l'utilizzo delle autofatture riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] sul solo presupposto che lo stesso fosse ricoverato presso una struttura per anziani dal 2015. Si sottolinea che il teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile dallo stesso Tribunale, aveva spiegato che, pur essendo il [OSCURATO:PERSONA] infermo a letto, l'attività di sgombero di un intero capannone fu gestita dalla figlia e dal genero, ed eseguita con l'impiego di mezzi pesanti, riconoscendo l'assoluta verosimiglianza dei quantitativi di materiali riportati nei formulari. 2.6 Cowsesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca. Si osserva che i giudici di merito, pur avendo accertato un reato di "sovrafatturazione qualitativa", hanno completamente omesso di quantificare il profitto derivante da tale specifica condotta. Si osserva che il giudice di primo grado era pervenuto a quantificare il profitto percepito dall'imputato "dividendo per due" l'importo di euro 134.000, ossia l'ammontare dell'imposta evasa quantificata dalla Guardia di Finanza. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso. Si sottolinea che la critica del compendio probatorio non segnala effettivi profili di travisamento della prova dell'inesistenza delle operazioni auto-fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata dall'imputato, sottoscrittore della dichiarazione IVA presentata in data 29.10.2018. Si osserva che dagli esami testimoniali, sintetizzati nella 3sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, emerge il disconoscimento della stessa sottoscrizione della gran parte delle fatture allegate alla dichiarazione IVA, con l'ammissione di pochi conferimenti liquidati in maniera informale, di entità di gran lunga inferiore a quella documentata dalle fatture. Si evidenzia che i giudici del merito, laddove affermano impropriamente un'ipotesi di sovrafatturazione, intendono, in realtà, segnalare che l'impresa dell'imputato svolgeva effettivamente attività di trattamento di rottami ferrosi ma con conferimenti diversi da quelli documentati dalle autofatture che servivano a coprire transazioni al nero e a rendere deducibili i relativi costi. Di talché le fatture contestate devono giuridicamente intendersi riferite ad operazioni totalmente inesistenti (v. pp. 15 e 17 della motivazione del Tribunale). Si sottolinea che adeguata risulta la valutazione di attendibilità delle testimonianze dei cedenti e corretta è anche la quantificazione del profitto confiscato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è configurabile sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza soggettiva (ossia quando l'operazione sia avvenuta tra soggetti diversi), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovraÚtturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà economica e la sua espressione documentale (ex multis, Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814 - 01; Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, Custodi, Rv. 256675 - 01). Ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, risulta quindi sufficiente constatare che le operazioni, i cui costi sono indicati dalle fatture allegate alla dichiarazione, non si sono verificate, o, si sono verificate per un ammontare diverso rispetto a quello allegato o tra soggetti diversi. La disposizione individua come autore del reato il soggetto che, a fini evasivi, indica elementi passivi fittizi, "avvalendosi" delle fatture riferite ad operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 1094, del 18/11/2025, dep. 2026). Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, hanno accertato che l'odierno imputato ha indicato, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, le autofatture disconosciute dai privati, che 4sottendevano operazioni inesistenti, sotto forma di sovrafatturazione qualàtiva, in quanto è risultato "gonfiato" sia il quantitativo di merce indicato nelle fatture sia il prezzo di "acquisto" (cfr. in dettaglio pag. 17 sentenza di primo grado) La difesa, con i motivi di appello, non ha contestato il quantum di sovrafatturazione e i criteri utilizzati per determinare l'entità della quota fittizia e, quindi, detta censura non può essere formulata per la prima volta in Cassazione e deve ritenersi tardiva, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 4, n. 35018 del 24/06/2024; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Come la stessa difesa ha evidenziato, la Corte di appello ha erroneamente sintetizzato, nella parte introduttiva, la sentenza di primo grado, indicando come testi a discarico coloro che, invece, erano stati citati ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Questo errore non ha però alcuna incidenza sulla motivazione della sentenza impugnata, poichè i • giudici di appello 'hanno preso in esame i motivi di impugnazione relativi alla valutazione di attendibilità dei privati dichiaranti, ritenendoli infondati, in quanto l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che le fatture afferivano ad operazioni non interamente inesistenti ma (solo) parzialmente inesistenti, circostanza non contestata dalla difesa, e sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. 74/2000. Al riguardo va evidenziato che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a 5fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Secondo la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. E' pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, confermando la valutazione di attendibilità dei testi a carico «attesa la loro genuinità e la loro coincidenza contenutistica». I giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, hanno segnalato che: tutti i testimoni hanno fornito una ricostruzione convergente nel suo nucleo centrale in ordine al sistema praticato dall'impresa dei [OSCURATO:PERSONA]; tutti i cedenti hanno concordemente affermato la non genuinità della stragrande maggioranza dei documenti fiscali a loro formalmente riconducibili, per vari ordini di ragioni; in molti casi erano semplici privati cittadini che avevano inteso disfarsi di po' di materiale ferroso e che non avevano alcun interesse a mentire, in quanto avevano effettuato una cessione una tantum e non sarebbero stati destinatari, comunque, di un obbligo impositivo su quella operazione attiva. La difesa sollecita quindi una rilettura dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Secondo l'assunto difensivo, la Corte di appello, implicitamente confermando il giudizio di piena attendibilità di tutti i privati cedenti, ma riconoscendo che tutte le operazioni contestate erano solo in parte inesistenti, aveva reso una motivazione illogica rispetto ai tre testi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa, che avevano negato di aver mai fatto conferimenti alla [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la circostanza evidenziata dalla difesa non determina alcuna illogicità della motivazione dei giudici di merito, che hanno aderito alla ricostruzione più favorevole all'imputato, affermando che vi era stata una "sovrafatturazione qualitativa" anche rispetto a quei tre testi che avevano negato di aver ceduto i 6beni indicati nelle autofatture. La conclusione dei giudici di merito non inficia in alcun modo la valutazione, dagli stessi compiuta, sull'attendibilità dei testi escussi. 4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso relativo al travisamento delle prove per omissione. Il «travisamento della prova» è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi da procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove) prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato trasfuso o meno, senza travisamenti all'interno della decisione. Giova, al riguardo, rammentare che detto vizio - che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa 'valutazione della prova esistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. E146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto inattendibili i testi a discarico e, in particolare, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], legata all'imputato da un rapporto parentale e professionale, precisando che peraltro non era stata in grado di riferire l'entità delle cessioni operate dai privati, che aveva detto di conoscere bene. Si è poi sottolineato anche il carattere neutro della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che nulla aveva riferito sull'entità delle cessioni e degli importi ricevuti dalla società dell'imputato. Le censure della difesa non sono in grado di disarticolare il ragionamento probatorio dei giudici di merito, ma al più proverebbero che le autofatture emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Copparosa avrebbe ad oggetto operazioni solo parzialmente e non totalmente inesistenti, dal momento che gli stessi testi a discarico non sono stati in grado di quantificare le cessioni e i relativi costi. Quindi, pur aderendo alla tesi difensiva, l'assunto dei giudici di merito circa la "sovrafatturazione qualitativa" sarebbe confermato. Anche in questo caso le censure difensive si risolvono, in realtà, in rilievi sul merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di primo e secondo grado, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. 7I giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione priva di profili di illogicità, che le autofatture di cui risultava titolare [OSCURATO:PERSONA], complessivamente ammontanti ad euro 42.000, tutte emesse nel 2017, erano relative ad operazioni inesistenti, poiché lo stesso risiedeva in una struttura per anziani dal 2015. La difesa sollecita un nuovo sindacato su scelte valutative, compiutamente giustificate dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità, valorizzando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni sono state ritenute irrilevanti, in quanto anche la riferita attività di sgombero di un intero capannone, gestita dalla figlia e dal genero di [OSCURATO:PERSONA], è risultata priva di riscontri e non è stata in alcun modo documentata. 6. Manifestamente infondato èvsesto motivo relativo alla confisca. In diritto, si osserva come nei reati dichiarativi, il profitto coincide di regola con il risparmio d'imposta (IVA non versata/indebitamente detratta; imposte dirette evase per costi indeducibili), con conseguente legittimità della confisca diretta o per equivalente entro tali limiti. La Corte di appello afferma che «L'ammontare del profitto è stato correttamente determinato in quanto in caso di fatture relative ad operazioni solo parzialmente oggettivamente inesistenti l'utilizzatore delle stesse non può proprio dedurre (neppure parzialmente) il costo in esse portato, difettando i requisiti formali della normativa fiscale». L'assunto della Corte di appello non è stato contestato dalla difesa. In ogni caso, va richiamato il principio di diritto secondo cui in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, 'ove l'imputato 'deduca eccezioni o 'argomenti difensivi,' spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 3, n. 13002 del 22/1/2026; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). La difesa ha contestato la determinazione del profitto effettuata dai giudici di merito, ma non ha allegato alcun elemento dal quale poter desumere i costi che andrebbero detratti. Come già detto, gli stessi testi a discarico escussi non sono stati in grado di indicare i quantitativi di merce effettivamente acquistata e i relativi costi. La censura è generica, in quanto la difesa non ha assolto all'onere di allegazione. Il giudice di primo grado peraltro ha richiamato il recente orientamento delle Sezioni Unite che hanno affermato che «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei 8confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)». (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). Nel caso in esame, però, il giudice di primo grado ha erroneamente, ripartito il profitto tra l'imputato e l'altro socio, che non è concorrente nel reato. Quindi, nel caso in esame, la confisca è stata disposta in misura inferiore al reale profitto conseguito e, dunque, anche sotto questo profilo l'imputato non ha alcun interesse. 7. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc..pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le causé dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris