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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 15996/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni delle parti civili inviate in data 14 e 15 marzo 2024 con cui si chiede, rispettivamente, il rigetto e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono declinati in fatto in quanto poggiano sul confutato presupposto secondo cui la ricorrente, accusata di calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che ebbero ad effettuare controlli alcolemici nell'ambito di controlli stradali, sarebbe stata picchiata dai verbalizzati senza ragione; rilevato che il primo motivo, con cui la ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze probatorie, attentamente vagliate dai Giudici di merito, risulta anche riproduttivo di identica censura già smentita dalla Corte di appello che ha rilevato come, sentite tutte le persone presenti ai fatti, anche non appartenenti alla polizia giudiziaria ed estranee alle false accuse, gli accadimenti enunciati nella denuncia fossero logicamente incompatibili con quanto realmente verificatosi e tali da aver determinato un procedimento penale nei confronti dei verbalizzanti che si limitarono a contenere la condotta esagitata della donna che, fuori controllo, poneva in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali tanto da essere necessaria la somministrazione di un sedativo da parte del personale medico per poterla calmare; ritenuto che il secondo motivo si muove sulla stessa direttrice tesa ad avvalorare una aggressione ingiustificata da parte dei militari in uno all'assenza dell'elemento soggettivo del t dolo, invero, non messo in discussione nei motivi di gravamel in cui le critiche erano rivolte alla ricostruzione degli eventi che si assumeva avessero visto come unici responsabili i militari; ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la quantificazione del danno morale, tra l'altro ridotto dalla Corte di appello, visto che le critiche trovano di nuovo fondamento sulla presunta aggressione ingiustificata dei [OSCURATO:PERSONA], avendo la decisione ben evidenziato il grave nocumento arrecato ai medesimi militari sottoposti a procedimento penale e disciplinare proprio a causa delle false accuse loro rivolte; osservato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, le parti civili che si sono limitate a sollecitare il rigetto e la inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni delle parti civili inviate in data 14 e 15 marzo 2024 con cui si chiede, rispettivamente, il rigetto e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono declinati in fatto in quanto poggiano sul confutato presupposto secondo cui la ricorrente, accusata di calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che ebbero ad effettuare controlli alcolemici nell'ambito di controlli stradali, sarebbe stata picchiata dai verbalizzati senza ragione; rilevato che il primo motivo, con cui la ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze probatorie, attentamente vagliate dai Giudici di merito, risulta anche riproduttivo di identica censura già smentita dalla Corte di appello che ha rilevato come, sentite tutte le persone presenti ai fatti, anche non appartenenti alla polizia giudiziaria ed estranee alle false accuse, gli accadimenti enunciati nella denuncia fossero logicamente incompatibili con quanto realmente verificatosi e tali da aver determinato un procedimento penale nei confronti dei verbalizzanti che si limitarono a contenere la condotta esagitata della donna che, fuori controllo, poneva in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali tanto da essere necessaria la somministrazione di un sedativo da parte del personale medico per poterla calmare; ritenuto che il secondo motivo si muove sulla stessa direttrice tesa ad avvalorare una aggressione ingiustificata da parte dei militari in uno all'assenza dell'elemento soggettivo del t dolo, invero, non messo in discussione nei motivi di gravamel in cui le critiche erano rivolte alla ricostruzione degli eventi che si assumeva avessero visto come unici responsabili i militari; ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la quantificazione del danno morale, tra l'altro ridotto dalla Corte di appello, visto che le critiche trovano di nuovo fondamento sulla presunta aggressione ingiustificata dei [OSCURATO:PERSONA], avendo la decisione ben evidenziato il grave nocumento arrecato ai medesimi militari sottoposti a procedimento penale e disciplinare proprio a causa delle false accuse loro rivolte; osservato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, le parti civili che si sono limitate a sollecitare il rigetto e la inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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