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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 29392/2022

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione per il riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione contestata al capo 1) dell'imputazione provvisoria, in assenza della prova di stabili contatti fra l'indagato ed i sodali, nonché al ruolo di pusher attribuitogli in relazione ai reati fine.

3.1. Assume che dall'ordinanza impugnata non si trae la sussistenza di un accordo che possa definirsi stabile e duraturo con l'associazione ipotizzata.

Invero, rispetto alla ritenuta appartenenza all'associazione dal marzo 2019 ad oggi, il giudice della cautela individua solo l'episodio del 16 agosto 2019, ciò non riscontrando un contributo partecipativo continuativo, tanto più che il 17 agosto 2019, dopo l'arresto, Palumbo viene rimesso in libertà, il che gli avrebbe ben consentito di continuare l'attività di spaccio in favore della consorteria, ma questo non è accaduto.

Inoltre, l'attività di nnonitoraggio predisposte dal marzo 2019 ha consentito di individuare il ricorrente una sola volta, nell'agosto 2019 e nessuno dei collaboratori di giustizia ha mostrato di conoscerlo.

Le intercettazioni che riguardano l'indagato, d'altro canto, sono relative al periodo da agosto a novembre 2019 e si svolgono prevalentemente fra lui e la moglie, salvo una, in cui Palumbo conversa con [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione dell'insussistenza dell'affectio societatis.

Anche dai dialoghi captati fra terzi, nei quali si fa riferimento a Palumbo, emerge l'estraneità del medesimo al sodalizio, tanto che dalla conversazione di cui al prog. 2059, emerge che il ritenuto capo del sodalizio nulla sapeva dell'arresto del ricorrente, mentre in quella di cui al prog. 1422 l'indagato chiede alla moglie se Agostino può fargli la cortesia di trovare un'abitazione a Marigliano, circostanza che evoca la mera richiesta di un favore personale, più che la pretesa di assistenza di un associato.

La captazione di cui al prog. 1392 consente, invece, di comprendere che Palumbo, non solo non percepisce la settimana', ma che 'i Filippini non lo sanno neanche'.

Ancora le conversazioni di cui ai prog.vi 1975 e 40 fra l'indagato e la moglie rendono palese che il secondo formula domande incompatibili con la sua posizione di sodale, cioè di chi dovrebbe sapere tutto delle attività associative, quando, invece, egli cerca di informarsi dalla moglie, la quale, peraltro, non è neppure in grado di rispondere.

Nello stesso senso deve leggersi la conversazione di cui al prog. 1479 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA], vertice associativo, 'non sapeva niente' dell'arresto di Palunnbo, nonostante fossero passati quasi due mesi dalla sua carcerazione ed altresì, che, a fronte della precisa richiesta di Filippini, che pretendeva la fedeltà di Palumbo in cambio dell'assunzione delle legali per il processo di Palunnbo, la moglie dell'indagato he questo non era un obbligo.

3.2. Sostiene che l'assenza della continuità dei contatti e dell'individuazione di un'attività di spaccio continuativa deve condurre ad escludere la sussistenza della partecipazione di Palumbo all'associazione contestata.

4. Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione del principio del bis in idem in relazione al reato di cui al capo 4) della contestazione provvisoria, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto l'episodio di illecita detenzione di cocaina ed hashish in data 17 agosto 2019.

Il Tribunale per il riesame ha, infatti, ritenuto che la contestazione relativa alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina, crack e marijuana, in data 16 agosto 2019, inerisse a fatto diverso da quello per cui è intervenuta sentenza di condanna.

Osserva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del riesame, investito della questione, il fatto è il medesimo, non essendovi distinta condotta di detenzione o cessione, perché le conversazioni del 16 e 17 agosto 2019, sulla base delle quali gli inquirenti hanno disposto un servizio di osservazione, cui è seguito l'arresto di Palumbo, sono prive di riferimento a specifiche sostanze ( si dice solo per due volte pepe è finito' e 'la partita è finita zero a zero'), ciò non consentendo di formulare due diversi capi di imputazione per il medesimo fatto.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il Procuratore generale con memoria ritualmente depositata ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. Prima di affrontare i motivi di impugnazione proposti, è opportuno ricordare quanto ripetutamente affermato da questa Corte in ordine ai limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando è denunciato, con ricorso per cassazione il "vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007 - dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 23701201).

Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

3. Il primo motivo è inammissibile.

Le critiche all'ordinanza riguardano sostanzialmente l'illogicità della motivazione nella parte in cui desume i gravi indizi di colpevolezza dal quadro probatorio in atti, contestandone il reale valore probatorio. 3.1 Ora, il tribunale del riesame ricava la gravità del quadro indiziario in ordine alla partecipazione di Palumbo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 da una pluralità di elementi.

In particolare si sofferma su alcune conversazioni captate, evocative del contributo assicurato da [OSCURATO:PERSONA] all'attività associativa, nel corso dellemerge che il medesimo si occupa della verifica dei conteggi degli introiti della piazza di spaccio del rione Montecitra, e che, a seguito dell'arresto di Palumbo, i sodali si occupano delle reazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché della richiesta formulata da Palunnbo, attraverso la convivente, Anna (1 Esposito, rivolta ad ottenere la messa a disposizioneli un'abitazione a Mirigliano (ove Filippini esercita un'influenza) o a [OSCURATO:PERSONA], ove spostare l'esecuzione della misura cautelare.

Il tribunale per il riesame attribuisce, inoltre, specifica rilevanza alle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vertice dell'associazione, il quale risulta non esser stato correttamente informato della mancata percezione degli stipendi ('le settimane') da parte di alcuni sodali, fra cui l'indagato, essendo stata diffusa la voce che egli avesse rinunciato al compenso, tanto che gli altri associati si erano dimostrati sconcertati dalla mancanza di solidarietà di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 II provvedimento impugnato, dunque, non manca affatto di individuare i caratteri tipici del reato associativo, individuando, seppure implicitamente, gli indici dell'affectio societatis dalla natura dei rapporti intercorsi fra Palumbo e gli altri sodali, testimoniati anche dalla richiesta di farsi carico di trovargli una sistemazione conveniente per l'esecuzione della misura cautelare, attività tipicamente carico 2 della consorteria, insieme con quella del mantenimento degli associati detenuti.

Peraltro, il Tribunale per il riesame sottolinea l'inserimento continuativo di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività del gruppo, facendo riferimento al ruolo assunto rispetto alla piazza di spaccio del rione Pontecitra, ove si occupa anche di verificare i conteggi degli introiti.

E' chiaro, allora, che, a fronte della ricostruzione del giudice per il riesame, che individua nel complesso degli elementi a sua disposizione gli indici della sussistenza dell'accordo associativo, il diverso senso che il ricorrente pretende di assegnare a ciascun singolo indizio finisce per integrare una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio fondante la misura cautelare.

Questo controllo, nondimeno, esula del tutto dal sindacato della Corte di legittimità, cui compete, come premesso, solo la verifica dell'adeguatezza della motivazione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, invero, pur sempre rimanendo nell'ambito di un giudizio di natura indiziaria proprio della sede cautelare, ricostruisce i fatti attraverso un ragionamento privo di vizi logici motivando congruamente l'univocità degli elementi a disposizione, senza evitare alcuna delle sollecitazioni contenute nella richiesta di riesame, in relazione all'accertamento della vicenda, che viene esaminata in modo specifico, ancorché le conclusioni tratte siano difformi da quelle sottoposte dal ricorrente.

4. Il secondo motivo non è fondato. 4.1 La doglianza contesta la valutazione compiuta dal Collegio del riesame in ordine alla diversità (non medesimezza) del fatto del 16 agosto 2019 descritto al capo 4) dell'imputazione provvisoria, oggetto dell'ordinanza cautelare ,e di quello del 17 agosto 2019, rispetto al quale è intervenuta 03 condanna, nonostante possa evincersi dal materiale probatorio raccolto che il fatto storico è il medesimo, posto che il servizio di osservazione e l'arresto di Palunnbo il 17 agosto 2019 sono scaturiti da intercettazioni del 16 e 17 agosto, in cui non si faceva specifico riferimento alla tipologia di sostanza detenuta 4.2 Ora, anche in relazione a siffatta censura, che pure involge la delicatissima questione giuridica della nnedesimezza del fatto storico, vi è che la decisione impugnata esclude l'identità del fatto già oggetto di condanna, commesso il 17 agosto 2018, e di quello descritto al capo 4) dell'imputazione provvisoria, commesso il giorno 16 agosto, sulla base di una valutazione, ancorché stringata, delle conversazioni telefoniche intervenute il giorno 16 agosto.

E' chiaro, dunque, che per valutare l'illogicità della motivazione del giudice del riesame sul punto, occorrerebbe passare attraverso un nuovo vaglio di quelle conversazioni, attività questa preclusa al giudice di legittimità, particolarmente in questa fase processuale, nella quale non è consentito spingersi al di là di un mero giudizio di adeguatezza della coerenza della motivazione.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione per il riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione contestata al capo 1) dell'imputazione provvisoria, in assenza della prova di stabili contatti fra l'indagato ed i sodali, nonché al ruolo di pusher attribuitogli in relazione ai reati fine. 3.1. Assume che dall'ordinanza impugnata non si trae la sussistenza di un accordo che possa definirsi stabile e duraturo con l'associazione ipotizzata. Invero, rispetto alla ritenuta appartenenza all'associazione dal marzo 2019 ad oggi, il giudice della cautela individua solo l'episodio del 16 agosto 2019, ciò non riscontrando un contributo partecipativo continuativo, tanto più che il 17 agosto 2019, dopo l'arresto, Palumbo viene rimesso in libertà, il che gli avrebbe ben consentito di continuare l'attività di spaccio in favore della consorteria, ma questo non è accaduto. Inoltre, l'attività di nnonitoraggio predisposte dal marzo 2019 ha consentito di individuare il ricorrente una sola volta, nell'agosto 2019 e nessuno dei collaboratori di giustizia ha mostrato di conoscerlo. Le intercettazioni che riguardano l'indagato, d'altro canto, sono relative al periodo da agosto a novembre 2019 e si svolgono prevalentemente fra lui e la moglie, salvo una, in cui Palumbo conversa con [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione dell'insussistenza dell'affectio societatis. Anche dai dialoghi captati fra terzi, nei quali si fa riferimento a Palumbo, emerge l'estraneità del medesimo al sodalizio, tanto che dalla conversazione di cui al prog. 2059, emerge che il ritenuto capo del sodalizio nulla sapeva dell'arresto del ricorrente, mentre in quella di cui al prog. 1422 l'indagato chiede alla moglie se Agostino può fargli la cortesia di trovare un'abitazione a Marigliano, circostanza che evoca la mera richiesta di un favore personale, più che la pretesa di assistenza di un associato. La captazione di cui al prog. 1392 consente, invece, di comprendere che Palumbo, non solo non percepisce la settimana', ma che 'i Filippini non lo sanno neanche'. Ancora le conversazioni di cui ai prog.vi 1975 e 40 fra l'indagato e la moglie rendono palese che il secondo formula domande incompatibili con la sua posizione di sodale, cioè di chi dovrebbe sapere tutto delle attività associative, quando, invece, egli cerca di informarsi dalla moglie, la quale, peraltro, non è neppure in grado di rispondere. Nello stesso senso deve leggersi la conversazione di cui al prog. 1479 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA], vertice associativo, 'non sapeva niente' dell'arresto di Palunnbo, nonostante fossero passati quasi due mesi dalla sua carcerazione ed altresì, che, a fronte della precisa richiesta di Filippini, che pretendeva la fedeltà di Palumbo in cambio dell'assunzione delle legali per il processo di Palunnbo, la moglie dell'indagato he questo non era un obbligo. 3.2. Sostiene che l'assenza della continuità dei contatti e dell'individuazione di un'attività di spaccio continuativa deve condurre ad escludere la sussistenza della partecipazione di Palumbo all'associazione contestata. 4. Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione del principio del bis in idem in relazione al reato di cui al capo 4) della contestazione provvisoria, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto l'episodio di illecita detenzione di cocaina ed hashish in data 17 agosto 2019. Il Tribunale per il riesame ha, infatti, ritenuto che la contestazione relativa alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina, crack e marijuana, in data 16 agosto 2019, inerisse a fatto diverso da quello per cui è intervenuta sentenza di condanna. Osserva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del riesame, investito della questione, il fatto è il medesimo, non essendovi distinta condotta di detenzione o cessione, perché le conversazioni del 16 e 17 agosto 2019, sulla base delle quali gli inquirenti hanno disposto un servizio di osservazione, cui è seguito l'arresto di Palumbo, sono prive di riferimento a specifiche sostanze ( si dice solo per due volte pepe è finito' e 'la partita è finita zero a zero'), ciò non consentendo di formulare due diversi capi di imputazione per il medesimo fatto. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il Procuratore generale con memoria ritualmente depositata ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2. Prima di affrontare i motivi di impugnazione proposti, è opportuno ricordare quanto ripetutamente affermato da questa Corte in ordine ai limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando è denunciato, con ricorso per cassazione il "vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007 - dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 23701201). Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3. Il primo motivo è inammissibile. Le critiche all'ordinanza riguardano sostanzialmente l'illogicità della motivazione nella parte in cui desume i gravi indizi di colpevolezza dal quadro probatorio in atti, contestandone il reale valore probatorio. 3.1 Ora, il tribunale del riesame ricava la gravità del quadro indiziario in ordine alla partecipazione di Palumbo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 da una pluralità di elementi. In particolare si sofferma su alcune conversazioni captate, evocative del contributo assicurato da [OSCURATO:PERSONA] all'attività associativa, nel corso dellemerge che il medesimo si occupa della verifica dei conteggi degli introiti della piazza di spaccio del rione Montecitra, e che, a seguito dell'arresto di Palumbo, i sodali si occupano delle reazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché della richiesta formulata da Palunnbo, attraverso la convivente, Anna (1 Esposito, rivolta ad ottenere la messa a disposizioneli un'abitazione a Mirigliano (ove Filippini esercita un'influenza) o a [OSCURATO:PERSONA], ove spostare l'esecuzione della misura cautelare. Il tribunale per il riesame attribuisce, inoltre, specifica rilevanza alle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vertice dell'associazione, il quale risulta non esser stato correttamente informato della mancata percezione degli stipendi ('le settimane') da parte di alcuni sodali, fra cui l'indagato, essendo stata diffusa la voce che egli avesse rinunciato al compenso, tanto che gli altri associati si erano dimostrati sconcertati dalla mancanza di solidarietà di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 II provvedimento impugnato, dunque, non manca affatto di individuare i caratteri tipici del reato associativo, individuando, seppure implicitamente, gli indici dell'affectio societatis dalla natura dei rapporti intercorsi fra Palumbo e gli altri sodali, testimoniati anche dalla richiesta di farsi carico di trovargli una sistemazione conveniente per l'esecuzione della misura cautelare, attività tipicamente carico 2 della consorteria, insieme con quella del mantenimento degli associati detenuti. Peraltro, il Tribunale per il riesame sottolinea l'inserimento continuativo di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività del gruppo, facendo riferimento al ruolo assunto rispetto alla piazza di spaccio del rione Pontecitra, ove si occupa anche di verificare i conteggi degli introiti. E' chiaro, allora, che, a fronte della ricostruzione del giudice per il riesame, che individua nel complesso degli elementi a sua disposizione gli indici della sussistenza dell'accordo associativo, il diverso senso che il ricorrente pretende di assegnare a ciascun singolo indizio finisce per integrare una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio fondante la misura cautelare. Questo controllo, nondimeno, esula del tutto dal sindacato della Corte di legittimità, cui compete, come premesso, solo la verifica dell'adeguatezza della motivazione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, invero, pur sempre rimanendo nell'ambito di un giudizio di natura indiziaria proprio della sede cautelare, ricostruisce i fatti attraverso un ragionamento privo di vizi logici motivando congruamente l'univocità degli elementi a disposizione, senza evitare alcuna delle sollecitazioni contenute nella richiesta di riesame, in relazione all'accertamento della vicenda, che viene esaminata in modo specifico, ancorché le conclusioni tratte siano difformi da quelle sottoposte dal ricorrente. 4. Il secondo motivo non è fondato. 4.1 La doglianza contesta la valutazione compiuta dal Collegio del riesame in ordine alla diversità (non medesimezza) del fatto del 16 agosto 2019 descritto al capo 4) dell'imputazione provvisoria, oggetto dell'ordinanza cautelare ,e di quello del 17 agosto 2019, rispetto al quale è intervenuta 03 condanna, nonostante possa evincersi dal materiale probatorio raccolto che il fatto storico è il medesimo, posto che il servizio di osservazione e l'arresto di Palunnbo il 17 agosto 2019 sono scaturiti da intercettazioni del 16 e 17 agosto, in cui non si faceva specifico riferimento alla tipologia di sostanza detenuta 4.2 Ora, anche in relazione a siffatta censura, che pure involge la delicatissima questione giuridica della nnedesimezza del fatto storico, vi è che la decisione impugnata esclude l'identità del fatto già oggetto di condanna, commesso il 17 agosto 2018, e di quello descritto al capo 4) dell'imputazione provvisoria, commesso il giorno 16 agosto, sulla base di una valutazione, ancorché stringata, delle conversazioni telefoniche intervenute il giorno 16 agosto. E' chiaro, dunque, che per valutare l'illogicità della motivazione del giudice del riesame sul punto, occorrerebbe passare attraverso un nuovo vaglio di quelle conversazioni, attività questa preclusa al giudice di legittimità, particolarmente in questa fase processuale, nella quale non è consentito spingersi al di là di un mero giudizio di adeguatezza della coerenza della motivazione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. co
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