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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 05968/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 018WEEH), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 gennaio 1982; avverso la sentenza del 29 settembre 2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza del 29 settembre 2023, con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è proposto dall'imputato e si articola in unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, che il Tribunale non avrebbe avvisato l'imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata con una delle pene di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, in. 689.

Avviso che si sarebbe dovuto rendere in ragione della sola formale ed astratta ricorrenza dei relativi presupposti applicativi, la cui omissione genererebbe, secondo la prospettazione difensiva, una nullità generale a regime intermedio eccepibile in sede di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, per come si è detto, lamenta che il Tribunale, letto il dispositivo, non avrebbe dato avviso alle parti, secondo quanto prescritto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata con una delle pene di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Corte territoriale ha rigettato il connesso motivo di censura evidenziando come il reato fosse stato commesso mentre l'imputato si trovava sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e, da ciò, ha desunto l'insussistenza, in concreto, delle condizioni applicative, in ragione della logica probabilità che le eventuali prescrizioni di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981, anche questa volta, non sarebbero state rispettate.

Ebbene, sul punto va premesso che il giudice è tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. solo a fronte di una specifica richiesta in tal senso dell'imputato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 235090- 01, nonché Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, non massimata, che ha correlato la disposizione transitoria citata agli artt. 545-bis e 597, comma l, cod. proc. pen.).

Ebbene, in concreto, tale richiesta non emerge.

E tanto, in sé, è sufficiente a dar conto della manifesta infondatezza del relativo di censura.

In ogni caso, dato atto dell'assenza delle condizioni per un'eventuale sostituzione (circostanza non aggredita da alcuna specifica censura), non può ritenersi comunque sussistente un obbligo di procedere con l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 39717 del 13/09/2023, Zaccaria, non nnassimata, che ha escluso la ricorrenza del medesimo vizio processuale in questa sede sollevato, in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., a fronte di una motivata prognosi negativa).

Una diversa interpretazione, infatti, condurrebbe ad imporre un obbligo (meramente formale) privo di alcuna funzione e, in quanto tale, necessariamente, sprovvisto di specifica sanzione processuale.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2023 Il C si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 018WEEH), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 gennaio 1982; avverso la sentenza del 29 settembre 2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza del 29 settembre 2023, con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è proposto dall'imputato e si articola in unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, che il Tribunale non avrebbe avvisato l'imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata con una delle pene di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, in. 689. Avviso che si sarebbe dovuto rendere in ragione della sola formale ed astratta ricorrenza dei relativi presupposti applicativi, la cui omissione genererebbe, secondo la prospettazione difensiva, una nullità generale a regime intermedio eccepibile in sede di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, per come si è detto, lamenta che il Tribunale, letto il dispositivo, non avrebbe dato avviso alle parti, secondo quanto prescritto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata con una delle pene di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La Corte territoriale ha rigettato il connesso motivo di censura evidenziando come il reato fosse stato commesso mentre l'imputato si trovava sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e, da ciò, ha desunto l'insussistenza, in concreto, delle condizioni applicative, in ragione della logica probabilità che le eventuali prescrizioni di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981, anche questa volta, non sarebbero state rispettate. Ebbene, sul punto va premesso che il giudice è tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. solo a fronte di una specifica richiesta in tal senso dell'imputato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 235090- 01, nonché Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, non massimata, che ha correlato la disposizione transitoria citata agli artt. 545-bis e 597, comma l, cod. proc. pen.). Ebbene, in concreto, tale richiesta non emerge. E tanto, in sé, è sufficiente a dar conto della manifesta infondatezza del relativo di censura. In ogni caso, dato atto dell'assenza delle condizioni per un'eventuale sostituzione (circostanza non aggredita da alcuna specifica censura), non può ritenersi comunque sussistente un obbligo di procedere con l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 39717 del 13/09/2023, Zaccaria, non nnassimata, che ha escluso la ricorrenza del medesimo vizio processuale in questa sede sollevato, in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., a fronte di una motivata prognosi negativa). Una diversa interpretazione, infatti, condurrebbe ad imporre un obbligo (meramente formale) privo di alcuna funzione e, in quanto tale, necessariamente, sprovvisto di specifica sanzione processuale.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il C si
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