CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 34189/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6672/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Marc’[OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.3829/22, depositata il 13/9/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Proposto, da [OSCURATO:PERSONA] , ricorso avverso l’avviso di accertamento TJD-14000187, avente ad oggetto il pagamento di euro 1.119,21, a titolo di addizionale erariale della tassa automobilistica per l’anno 2014 (compresi sanzione ed interessi), la [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha respinto il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 3829/22, depositata il 13/9/2022, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], oltre a condannarli alla rifusione delle spese giudiziali. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto dovuto, per l’anno 2014, il pagamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (cd. superbollo) nonostante il veicolo del [OSCURATO:PERSONA] potesse fruire - secondo la prospettazione della parte ricorrente - del regime di esenzione dalla tassa automobilistica ex art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/13 (relativo alle autovetture ad alimentazione ibrida per i primi tre anni dalla loro immatricolazione). In definitiva, il superbollo, avendo natura di addizionale ad un tributo principale, non sarebbe dovuto nei casi in cui il veicolo fruisca del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista, in considerazione del rapporto di complementarietà tra l’addizionale erariale e la tassa automobilistica. 2. Col secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 111, commi 1, 2, 6, Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, cod. proc. civ, per aver la C.T.R. affermato, con motivazione apparente, che “l’esenzione del bollo disposto dalla Regione Lazio per le vetture ibride nei primi tre anni dalla immatricolazione è normativa di stretta interpretazione, come in generale ogni provvedimento di esenzione fiscale, e non si può applicare per analogia ad altro tributo, gestito a livello statale e non regionale”, così trascurando il rapporto di complementarietà che lega l’addizionale erariale alla tassa automobilistica. 3. Col terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/13, in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, ovvero che il veicolo, in quanto immatricolato il 4/10/2013 in Roma e ad alimentazione ibrida, godesse dell’esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre anni dalla sua immatricolazione (quindi, anche per il 2014), alla luce della legge Regione Lazio n. 13 del 2013, art. 5, e che, pertanto, non fosse dovuta neppure l’addizionale alla tassa automobilistica. 4. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono infondate. 4.1. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014). Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento dell’esenzione dall’addizionale erariale, ritenendo che l’art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/13, in quanto norma di stretta applicazione, ai sensi della quale è prevista “l’esenzione del bollo […] per le vetture ibride nei primi tre anni dalla immatricolazione”, “non si può applicare per analogia ad altro tributo, gestito a livello statale e non regionale”. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016). 4.2. Venendo agli altri profili di doglianza, osserva questa Corte che, secondo il disposto dell’art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/13, nella formulazione vigente ratione temporis, “ A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati, per tre annualità dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale”. Orbene, la norma è chiara nel prevedere l’esenzione per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 2014, tra cui è pacifico che non rientri l’auto del [OSCURATO:PERSONA], immatricolata il 4 ottobre 2013, secondo quanto dedotto e documentato dai ricorrenti. Ne consegue che difetta il presupposto per l’esenzione prevista dalla legge regionale, da cui i ricorrenti hanno fatto scaturire anche l’esenzione per l’addizionale erariale, sicché resta assorbita la relativa questione. 4.3. Peraltro, la critica secondo il canone censorio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è inammissibile (prima che infondata in base alle considerazioni svolte al par. 4.2.). La norma consente, infatti, di censurare l'omesso esame di “fatti” decisivi oggetto di discussione tra le parti, mentre -nel caso di specie - la doglianza è volta a sottoporre al giudice di legittimità una questione di diritto, ovvero se un veicolo immatricolato nel 2013 e ad alimentazione ibrida godesse dell’esenzione dalla tassa automobilistica e, conseguentemente, anche dalla relativa addizionale erariale. 5. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, ed accessoricome per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.