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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 1995

Cassazione n. 22166/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1995 avverso la sentenza del 19/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino il 19.3.2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, per le droghe leggere, e come violazione dell'art. 73, comma 5, stesso d.P.R. per la cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro, ritenendolo sicuro provento dell'attività delittuosa, trattandosi di somma del tutto sproporzionata alle condizioni reddituali dell'imputato, ritenendo la sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 2.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen.

Deduce come sia del tutto errato il presupposto su cui è fondato il provvedimento di confisca.

La somma di denaro pari a 3.700 euro è stata, infatti, rinvenuta nella successiva perquisizione presso l'abitazione sita in Rivoli, mentre la somma di 900 euro in seguito a perquisizione eseguita nei pressi dell'alloggio in Collegno (luogo ove è stata rinvenuta la maggior parte della sostanza stupefacente).

Non vi sono elementi che fanno ritenere l'esistenza di un legame tra la sostanza trovata a Rivoli e il denaro rinvenuto, mentre è evidente che la sostanza stupefacente finalizzata alla vendita fosse esclusivamente quella detenuta presso l'alloggio di Collegno, venendo meno qualsiasi legame tra il suddetto denaro (3.700 euro) e lo stupefacente trovato in quest'ultimo appartamento.

L'imputato ha subito dichiarato che la somma di denaro rinvenuta era il frutto della sua attività di compravendita di telefoni e orologi su siti online.

La contestazione riguarda la sola condotta di detenzione e la somma non può essere considerata sproporzionata alle condizioni reddituali dell'imputato, seppur disoccupato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è destituito di fondamento.

Benché sia corretto che la somma di denaro in sequestro non possa essere confiscata quale provento del reato, tenuto conto del fatto-reato in contestazione (illecita detenzione di stupefacenti), il ricorrente non considera che il giudice di 2 rt merito ha disposto la confisca del denaro anche, e soprattutto, sul presupposto della accertata sproporzione fra l'entità del denaro in sequestro e la riscontrata assenza, in capo all'imputato (disoccupato), di lecite fonti di reddito.

Sotto questo profilo, è stata fatta legittima applicazione della disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen. (applicabile con riferimento al titolo di reato di cui al comma 4 dell'art. 73 cit.), sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

È noto, infatti, che in tema di confisca cd. allargata, conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (cfr. Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021 - dep. 2022, Rv. 282407 - 02), come avvenuto nel caso di specie.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] a ro Ranaldi t PL el a DEPOSrrATp [OSCURATO:PERSONA] O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1995 avverso la sentenza del 19/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino il 19.3.2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, per le droghe leggere, e come violazione dell'art. 73, comma 5, stesso d.P.R. per la cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro, ritenendolo sicuro provento dell'attività delittuosa, trattandosi di somma del tutto sproporzionata alle condizioni reddituali dell'imputato, ritenendo la sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Deduce come sia del tutto errato il presupposto su cui è fondato il provvedimento di confisca. La somma di denaro pari a 3.700 euro è stata, infatti, rinvenuta nella successiva perquisizione presso l'abitazione sita in Rivoli, mentre la somma di 900 euro in seguito a perquisizione eseguita nei pressi dell'alloggio in Collegno (luogo ove è stata rinvenuta la maggior parte della sostanza stupefacente). Non vi sono elementi che fanno ritenere l'esistenza di un legame tra la sostanza trovata a Rivoli e il denaro rinvenuto, mentre è evidente che la sostanza stupefacente finalizzata alla vendita fosse esclusivamente quella detenuta presso l'alloggio di Collegno, venendo meno qualsiasi legame tra il suddetto denaro (3.700 euro) e lo stupefacente trovato in quest'ultimo appartamento. L'imputato ha subito dichiarato che la somma di denaro rinvenuta era il frutto della sua attività di compravendita di telefoni e orologi su siti online. La contestazione riguarda la sola condotta di detenzione e la somma non può essere considerata sproporzionata alle condizioni reddituali dell'imputato, seppur disoccupato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è destituito di fondamento. Benché sia corretto che la somma di denaro in sequestro non possa essere confiscata quale provento del reato, tenuto conto del fatto-reato in contestazione (illecita detenzione di stupefacenti), il ricorrente non considera che il giudice di 2 rt merito ha disposto la confisca del denaro anche, e soprattutto, sul presupposto della accertata sproporzione fra l'entità del denaro in sequestro e la riscontrata assenza, in capo all'imputato (disoccupato), di lecite fonti di reddito. Sotto questo profilo, è stata fatta legittima applicazione della disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen. (applicabile con riferimento al titolo di reato di cui al comma 4 dell'art. 73 cit.), sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. È noto, infatti, che in tema di confisca cd. allargata, conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (cfr. Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021 - dep. 2022, Rv. 282407 - 02), come avvenuto nel caso di specie. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] a ro Ranaldi t PL el a DEPOSrrATp [OSCURATO:PERSONA] O
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