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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 20170/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 757 4 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa da ll’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 954 del 202 2 , depositata il 2 2 settembre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 24 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo gli intimatisvolto attività difensiva con controricorso; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio dicassazione.

Roma, lì 13luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 757 4 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa da ll’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 954 del 202 2 , depositata il 2 2 settembre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 24 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo gli intimatisvolto attività difensiva con controricorso; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio dicassazione. Roma, lì 13luglio 2
Sentenza Cassazione n. 20170/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris