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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 24100/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12344-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 03/12/2020; Ric. 2021 n. 12344 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore in un giudizio civile di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avanzava istanza di liquidazione dei compensi maturati.

Il Tribunale di Salerno, dopo avere richiesto documentazione integrativa a supporto dell’istanza di liquidazione, con provvedimento del 17 giugno 2019 rigettava la richiesta, stante l’inattività del ricorrente.

Avverso tale decreto proponeva opposizione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale di Salerno con ordinanza del 3 dicembre 2020 rigettava l’opposizione.

Pur ritenendo non condivisibile la motivazione del decreto, in quanto la legge non pone alcun termine decadenziale per la formulazione dell’istanza di liquidazione e per la produzione della documentazione necessaria, osservava tuttavia che dalla documentazione prodotta risultava solo che il ricorrente avesse redatto il ricorso introduttivo del giudizio di divorzio che aveva visto parte la propria assistita, non avendo prodotto altri atti del processo idonei ad attestare lo svolgimento dell’attività difensiva.

Trattandosi di procedimento sottoposto alle regole del processo sommario di cognizione, doveva reputarsi che fosse onere dell’opponente fornire la prova del proprio assunto, Ric. 2021 n. 12344 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -3- senza che la peculiare natura del procedimento potesse reputarsi idonea a legittimare deroghe a tale principio.

Per la cassazione di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini della discussione orale.

Ritiene la Corte che in ragione del principio della ragione più liquida, nonché in considerazione di evidenti ragioni di priorità logica, debba procedersi alla previa disamina del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, per non avere disposto il giudice d’ufficio l’integrazione probatoria.

Il rilievo secondo cui la documentazione prodotta non era sufficiente ad apprezzare l’effettiva attività professionale del ricorrente non consentiva di rigettare l’opposizione, ma imponeva, come specificato dall’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, di dover attivare il potere di integrazione istruttoria d’ufficio, richiedendo direttamente all’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento opposto copia degli atti ritenuti necessari.

Il motivo è fondato.

In premessa va ribadito che (cfr. Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 - , non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il Ric. 2021 n. 12344 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -4- giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo o bbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art.112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, ma tale natura del procedimento non consente una rigida applicazione del principio dell’onere della prova.

È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 4194/2017) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere- dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (conf.

Cass. n. 19690/2015).

Da ultimo è stato affermato che (Cass. n. 23133/2021) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere- dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare Ric. 2021 n. 12344 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -5- meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto corretto il diniego di liquidazione delle voci inerenti la redazione delle richieste per conto del cliente sorvegliato speciale - di autorizzazione ad allontanarsi dal Comune solo perché non risultavano allegate le relative richieste, nonostante il giudice potesse procedere autonomamente al reperimento delle istanze contenute nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità, così verificando sia l'"an" che il "quantum".) Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea la soluzione del giudice di merito il quale, pur avendo riscontrato che risultava essere stata svolta attività difensiva per conto della parte ammessa al beneficio (come attestato dalla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio), ha ritenuto di rigettare in toto la domanda di liquidazione senza previamente richiedere al giudice della causa presupposta la trasmissione degli atti processuali che avrebbero permesso di verificare l’attività difensiva svolta in sede processuale dal ricorrente, atteso che, dovendo il giudice procedere autonomamente alla individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, senza essere vincolato dalle indicazioni della parte, ma verificando sia l’an che il quantum , in relazione a tale secondo aspetto si Ric. 2021 n. 12344 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -6- imponeva in ogni caso la richiesta degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione.

Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an (cfr. in tal senso Cass. n. 9264/2015).

Il motivo deve quindi essere accolto.

L’accoglimento del secondo motivo determina poi l’assorbimento del primo motivo con il quale si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in quanto, pur avendo il Tribunale riferito dell’incarico professionale svolto dal ricorrente e della dimostrazione della redazione del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, aveva negato ogni forma di compensi al ricorrente.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12344-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 03/12/2020; Ric. 2021 n. 12344 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore in un giudizio civile di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avanzava istanza di liquidazione dei compensi maturati. Il Tribunale di Salerno, dopo avere richiesto documentazione integrativa a supporto dell’istanza di liquidazione, con provvedimento del 17 giugno 2019 rigettava la richiesta, stante l’inattività del ricorrente. Avverso tale decreto proponeva opposizione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale di Salerno con ordinanza del 3 dicembre 2020 rigettava l’opposizione. Pur ritenendo non condivisibile la motivazione del decreto, in quanto la legge non pone alcun termine decadenziale per la formulazione dell’istanza di liquidazione e per la produzione della documentazione necessaria, osservava tuttavia che dalla documentazione prodotta risultava solo che il ricorrente avesse redatto il ricorso introduttivo del giudizio di divorzio che aveva visto parte la propria assistita, non avendo prodotto altri atti del processo idonei ad attestare lo svolgimento dell’attività difensiva. Trattandosi di procedimento sottoposto alle regole del processo sommario di cognizione, doveva reputarsi che fosse onere dell’opponente fornire la prova del proprio assunto, Ric. 2021 n. 12344 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- senza che la peculiare natura del procedimento potesse reputarsi idonea a legittimare deroghe a tale principio. Per la cassazione di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini della discussione orale. Ritiene la Corte che in ragione del principio della ragione più liquida, nonché in considerazione di evidenti ragioni di priorità logica, debba procedersi alla previa disamina del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, per non avere disposto il giudice d’ufficio l’integrazione probatoria. Il rilievo secondo cui la documentazione prodotta non era sufficiente ad apprezzare l’effettiva attività professionale del ricorrente non consentiva di rigettare l’opposizione, ma imponeva, come specificato dall’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, di dover attivare il potere di integrazione istruttoria d’ufficio, richiedendo direttamente all’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento opposto copia degli atti ritenuti necessari. Il motivo è fondato. In premessa va ribadito che (cfr. Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 - , non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il Ric. 2021 n. 12344 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -4- giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo o bbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art.112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, ma tale natura del procedimento non consente una rigida applicazione del principio dell’onere della prova. È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 4194/2017) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere- dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015). Da ultimo è stato affermato che (Cass. n. 23133/2021) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere- dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare Ric. 2021 n. 12344 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -5- meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto corretto il diniego di liquidazione delle voci inerenti la redazione delle richieste per conto del cliente sorvegliato speciale - di autorizzazione ad allontanarsi dal Comune solo perché non risultavano allegate le relative richieste, nonostante il giudice potesse procedere autonomamente al reperimento delle istanze contenute nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità, così verificando sia l'"an" che il "quantum".) Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea la soluzione del giudice di merito il quale, pur avendo riscontrato che risultava essere stata svolta attività difensiva per conto della parte ammessa al beneficio (come attestato dalla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio), ha ritenuto di rigettare in toto la domanda di liquidazione senza previamente richiedere al giudice della causa presupposta la trasmissione degli atti processuali che avrebbero permesso di verificare l’attività difensiva svolta in sede processuale dal ricorrente, atteso che, dovendo il giudice procedere autonomamente alla individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, senza essere vincolato dalle indicazioni della parte, ma verificando sia l’an che il quantum , in relazione a tale secondo aspetto si Ric. 2021 n. 12344 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -6- imponeva in ogni caso la richiesta degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione. Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an (cfr. in tal senso Cass. n. 9264/2015). Il motivo deve quindi essere accolto. L’accoglimento del secondo motivo determina poi l’assorbimento del primo motivo con il quale si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in quanto, pur avendo il Tribunale riferito dell’incarico professionale svolto dal ricorrente e della dimostrazione della redazione del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, aveva negato ogni forma di compensi al ricorrente. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente g
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