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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 07164/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31153/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PietropaoloLaurenti, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grassi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2924/2021depositata il 12/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di accollante in data 31 marzo 2004 del mutuoipotecario dell’importo di € 2.800.000,00, stipulato in data 12 febbraioNumero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20262004 da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da restituire in trenta rate semestrali),ha convenuto in giudizio il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(ISP) e l’originario cessionario del credito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo lanullità del contratto sia in relazione alla natura usuraria del mutuo, dovutaalla misura degli interessi, alla commissione di estinzione anticipata e aglioneri derivanti dalla stipula di un contratto derivato, sia in relazione adaltri titoli (indeterminatezza delle pattuizioni, anatocismo, abuso deldiritto, illiceità delle clausole, assenza di causa), chiedendo la restituzionedell’indebito.

Tra i costi rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia,l’accollante ha dedotto anche quello relativo a un contratto di InterestRate Swap stipulato in data 28 luglio 2004 tra debitore originario e banca.2.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda senza far luogo aCTU, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano, quiimpugnata.

Ha ritenuto il giudice di appello non superato il tasso soglia néin relazione all’interesse corrispettivo pattuito, né in relazione al tasso dimora.

Per quanto qui rileva, il giudice di appello, con riferimentoall’interesse corrispettivo, ha rilevato che il tasso applicato, secondoquanto indicato dal CTP nella perizia allegata all’atto di citazione, fosseinferiore al tasso soglia dell’usura rilevato nel febbraio 2004; ha, poi,autonomamente verificato a campione (sulla rata semestrale n. 1) ilmancato superamento del tasso soglia.

Ha, poi, escluso l’incidenza dellacommissione di recesso anticipato sul tasso in quanto corrispettivo per ilrecesso dal contratto ex art. 1373, terzo comma, cod. civ.3.

Quanto al contratto di IRS ([OSCURATO:PERSONA], contratto derivato),stipulato in data 28 luglio 2004, la sentenza impugnata ha ritenuto chenon è un costo del contratto di mutuo, in quanto non menzionato nelcontratto e spontaneamente concluso dal debitore originario accollato; ha,poi, ritenuto non provata l’esistenza di un contratto derivato tra accollantee accollatario «a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare il costoeffettivo del mutuo collegato», non potendosi utilizzare la nota del 23n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dicembre 2004 (prodotta dalla banca ma disconosciuta dall’appellante),con cui accollato e accollante avevano comunicato al creditore la cessionedell’IRS.

Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che l’inclusione nel costodell’IRS nell’interesse corrispettivo, come indicato dal CTP, non comportasuperamento del tasso soglia.4.

Il tasso di interesse è, poi, stato ritenuto determinato in base adammortamento alla francese; sono, infine, state rigettate le doglianze inpunto ius variandi, abuso del diritto e contratto in frode alla legge.L’appellante è stato condannato ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.5.

Propone ricorso per cassazione l’accollante, affidato a undici motivi,ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso ilcreditore accollatario, il quale deposita anch’egli memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della procura alleliti del controricorrente, articolata nella memoria dal ricorrente, essendo laprocura allegata al ricorso, topograficamente successiva al ricorso eprecedente la relata di notificazione (notificazione avvenuta in data 19gennaio 2022) e, pertanto, ad esso riferibile.

Non rileva il deposito didocumentazione nel fascicolo telematico da parte di altro professionista.2.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, fatti consistenti negli elementi di fatto, contenuti nella CTPallegata all’atto di citazione, che consentirebbero di ritenere superato iltasso soglia quanto agli interessi corrispettivi.

Osserva che nel caso dispecie non ricorrerebbe il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. eche il giudice di appello avrebbe errato nel leggere la relazione del CTP enell’applicare le relative formule di calcolo attuariali, omettendo diconsiderare che i tassi ivi indicati sono quelli medi.3.

Il primo motivo è inammissibile, come rilevato dal controricorrente,per più ragioni.

Ricorre, difetti, il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., essendo entrambe le decisioni dei giudici di merito fondate sulmancato superamento del tasso soglia in base ai calcoli effettuati dal CTP,nonché è evidente l’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere, conil vizio enunciato, una revisione dell’accertamento in fatto operato dalgiudice di appello (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019); e ciò in dispartel’argomento per cui i fatti dedotti dal ricorrente non sono fatti storici, bensìargomentazioni difensive, non qualificabili in termini di fatto storico(Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018).4.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., per essere il giudice di appelloincorso in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fattinon allegati dal ricorrente, non essendo mai stato allegato dal ricorrenteche tutti i tassi indicati fossero al di sotto della soglia usuraria.5.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, comeosservato dal controricorrente, il vizio di mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. riguarda soltantol'ambito oggettivo della pronuncia, laddove il giudice attribuisca un benedella vita non richiesto o diverso da quello domandato e non anche leragioni di diritto e di fatto a sostegno della decisione (Cass., n.1616/2021).

Al di fuori di questo caso, il giudice resta libero sia diindividuare la natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottataconsiderazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, sia dirilevare, indipendentemente dall'iniziativa di controparte, la mancanzadegli elementi che caratterizzano l’azione (Cass., n. 296/2026; Cass., n.476/2019).

Nella specie, il giudice ha deciso la domanda di accertamentodella natura usuraria degli interessi corrispettivi in base agli elementiaddotti dalle parti.6.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, secondo comma, n.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20264, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoincomprensibili le metodologie della parte e la consulenza di parte.

Motivo,questo, inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi, tanto che ilgiudice di appello ha fornito concorrenti motivazioni, sia rileggendo la CTP,sia procedendo a un autonomo conteggio a campione.7.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haescluso dalla base di calcolo del tasso soglia la commissione di anticipataestinzione del contratto quale costo collegato all’erogazione del credito.Deduce il ricorrente che la commissione di estinzione anticipata deve farparte del tasso soglia anche se non corrisposta o corrispostaalternativamente agli interessi in caso di prosecuzione del contratto,essendo l’usura reato di pericolo (quindi, per la mera pattuizione), nonchérisultando la commissione dovuta anche se la richiesta di risoluzione delcontratto provenga da parte della banca.8.

Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (concui il ricorrente non si confronta), secondo cui ai fini del superamento deltasso soglia non è possibile considerare anche la commissione diestinzione anticipata del finanziamento, non costituendo questa unaremunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettivautilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivoprevisto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024; Cass., n. 26862/2024;Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass., n. 4597/2023; Cass.,n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).9.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2909 cod. civ. e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnatan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha escluso l’incidenza del costo dell’IRS sul tasso soglia del contratto dimutuo.

Deduce il ricorrente che il contratto derivato era collegato alcontratto di mutuo; si censura la motivazione della sentenza che ha decisola questione in base alla inutilizzabilità della nota del 23 dicembre 2004(doc. n. 13), laddove è accertato l’addebito in capo al ricorrente dei costidell’IRS.

Deduce, inoltre, la formazione in primo grado del giudicatointerno – previa trascrizione delle parti rilevanti della sentenza di primogrado idonee al rilievo dell’eccezione di giudicato - in relazione alcollegamento negoziale tra il mutuo e il contratto derivato di IRS.10.

Con il sesto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superioremotivo e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere ilgiudice di appello trascurato la circostanza degli addebiti generati dalderivato in capo al ricorrente, già denunciata con il superiore motivo.11.

Con il settimo motivo si deduce, in via ulteriormente gradata e inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degliartt. 101 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha escluso l’utilizzabilità del doc. 13 per effetto deldisconoscimento del ricorrente, emanando una pronuncia «a sorpresa»senza avere previamente instaurato il contraddittorio.12.

Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ. per avere la sentenza impugnata escluso l’IRSdal calcolo del tasso soglia, in base alla circostanza che la conclusione delcontratto di mutuo non era subordinata al contratto derivato di IRS;invoca parte ricorrente il collegamento negoziale intercorso tra le duefattispecie negoziali, le quali farebbero parte di un’unica operazionenegoziale complessa.

Nello stesso motivo il ricorrente osserva che lamotivazione secondo cui – anche tenendo conto dei costi del derivato – in. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026tassi sarebbero stati al di sotto del tasso soglia deve intendersi censurata«con il primo e il secondo motivo di ricorso».13.

I motivi dal quinto all’ottavo possono essere esaminaticongiuntamente e vanno dichiarati inammissibili, in quanto il giudice diappello ha accertato che l’applicazione del costo IRS non comporta ilsuperamento del tasso soglia («per la sua determinazione deve esseretenuto in considerazione anche la somma di € 44.403,34 pari al Mark toMarket iniziale quale costo dell’[OSCURATO:PERSONA] collegato; come sopradetto, però, il costo effettivo del mutuo, calcolato dal consulente di partetenendo in considerazione anche tale importo, viene indicato dallo stessoappellante in una misura inferiore al tasso soglia»: pag. 18 sent. imp.).Ancorché tale statuizione fosse implicitamente censurata con i primi duemotivi di ricorso, il rigetto degli stessi (anche in relazione a tale specificoprofilo) priva di interesse il ricorrente dell’esame dei suddetti motivi, conconseguente inammissibilità degli stessi.14.

Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 117d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e 1346 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha rigettato la domanda di nullità del contratto perindeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso di interesse.Deduce parte ricorrente che il piano di ammortamento fosse apparente eindeterminato, nonché non corrispondente a quello applicato.

Censura,inoltre, la sentenza impugnata, ove afferma che il tasso sarebbedeterminato su base semestrale, non essendo il tasso determinabile aborigine, ma determinato ex post all’atto della scadenza della rata.Censura, inoltre, il rigetto della censura di indeterminatezza del tasso IRS.15.

Il nono motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo, ilmotivo appare privo di specificità rispetto alla deduzione che il piano diammortamento applicato sarebbe non corrispondente a quello pattuito.

Insecondo luogo, il vizio incorre in una richiesta di rivalutazionen. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello sulla base delladocumentazione contrattuale in relazione agli altri temi evidenziati.16.

Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato ledoglianze in tela di contratto in frode alla legge e al rating attribuito alcliente.

Motivo manifestamente infondato, posto che il giudice di appelloha espressamente deciso su tali motivi di appello, rigettandoli.17.

Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnatacondannato per responsabilità aggravata il ricorrente, laddove la sentenzarisulta, quanto alla motivazione, aprioristica e condita da «espressionidileggianti utilizzate nei confronti della ricorrente (…) oltre i limiti dellacontinenza e di una trattazione serena ed equidistante della causa».18.

Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la motivazionedella sentenza impugnata ove ha ritenuto, stante la proposizione di unappello «palesemente infondato» a fronte di una «sentenza di primo gradochiara ed esente da qualunque errore», sussistente il principio dell’abusodello strumento processuale (Cass., n. 29812/2019; Cass., n.20018/2020; Cass., n. 3830/2021); né è censurabile l’importo liquidato,rimesso alla discrezionalità del giudice del merito (Cass., n. 8943/2022).19.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

La liquidazione delle spese avviene in relazione alvalore del mutuo, essendo il valore delle cause relative alla validità di unrapporto obbligatorio determinato dal valore dell’intero rapporto, ove ilgiudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, questionirelative a esistenza o validità del rapporto che va, pertanto, interamentepreso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022; Cass., n. 4163/2015; Cass.,n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n. 12633/1991).

Sussistono ipresupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., come sollecitatodal controricorrente, essendovi abuso dello strumento processuale delricorrente, che ha proposto undici motivi di ricorso, di cui noveinammissibili e due manifestamente infondati.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Banca – art. 96, 3°[OSCURATO:PERSONA], c.p.c.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSilvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31153/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PietropaoloLaurenti, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grassi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2924/2021depositata il 12/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di accollante in data 31 marzo 2004 del mutuoipotecario dell’importo di € 2.800.000,00, stipulato in data 12 febbraioNumero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20262004 da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da restituire in trenta rate semestrali),ha convenuto in giudizio il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(ISP) e l’originario cessionario del credito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo lanullità del contratto sia in relazione alla natura usuraria del mutuo, dovutaalla misura degli interessi, alla commissione di estinzione anticipata e aglioneri derivanti dalla stipula di un contratto derivato, sia in relazione adaltri titoli (indeterminatezza delle pattuizioni, anatocismo, abuso deldiritto, illiceità delle clausole, assenza di causa), chiedendo la restituzionedell’indebito.

Tra i costi rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia,l’accollante ha dedotto anche quello relativo a un contratto di InterestRate Swap stipulato in data 28 luglio 2004 tra debitore originario e banca.2.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda senza far luogo aCTU, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano, quiimpugnata.

Ha ritenuto il giudice di appello non superato il tasso soglia néin relazione all’interesse corrispettivo pattuito, né in relazione al tasso dimora.

Per quanto qui rileva, il giudice di appello, con riferimentoall’interesse corrispettivo, ha rilevato che il tasso applicato, secondoquanto indicato dal CTP nella perizia allegata all’atto di citazione, fosseinferiore al tasso soglia dell’usura rilevato nel febbraio 2004; ha, poi,autonomamente verificato a campione (sulla rata semestrale n. 1) ilmancato superamento del tasso soglia.

Ha, poi, escluso l’incidenza dellacommissione di recesso anticipato sul tasso in quanto corrispettivo per ilrecesso dal contratto ex art. 1373, terzo comma, cod. civ.3.

Quanto al contratto di IRS ([OSCURATO:PERSONA], contratto derivato),stipulato in data 28 luglio 2004, la sentenza impugnata ha ritenuto chenon è un costo del contratto di mutuo, in quanto non menzionato nelcontratto e spontaneamente concluso dal debitore originario accollato; ha,poi, ritenuto non provata l’esistenza di un contratto derivato tra accollantee accollatario «a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare il costoeffettivo del mutuo collegato», non potendosi utilizzare la nota del 23n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dicembre 2004 (prodotta dalla banca ma disconosciuta dall’appellante),con cui accollato e accollante avevano comunicato al creditore la cessionedell’IRS.

Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che l’inclusione nel costodell’IRS nell’interesse corrispettivo, come indicato dal CTP, non comportasuperamento del tasso soglia.4.

Il tasso di interesse è, poi, stato ritenuto determinato in base adammortamento alla francese; sono, infine, state rigettate le doglianze inpunto ius variandi, abuso del diritto e contratto in frode alla legge.L’appellante è stato condannato ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.5.

Propone ricorso per cassazione l’accollante, affidato a undici motivi,ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso ilcreditore accollatario, il quale deposita anch’egli memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della procura alleliti del controricorrente, articolata nella memoria dal ricorrente, essendo laprocura allegata al ricorso, topograficamente successiva al ricorso eprecedente la relata di notificazione (notificazione avvenuta in data 19gennaio 2022) e, pertanto, ad esso riferibile.

Non rileva il deposito didocumentazione nel fascicolo telematico da parte di altro professionista.2.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, fatti consistenti negli elementi di fatto, contenuti nella CTPallegata all’atto di citazione, che consentirebbero di ritenere superato iltasso soglia quanto agli interessi corrispettivi.

Osserva che nel caso dispecie non ricorrerebbe il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. eche il giudice di appello avrebbe errato nel leggere la relazione del CTP enell’applicare le relative formule di calcolo attuariali, omettendo diconsiderare che i tassi ivi indicati sono quelli medi.3.

Il primo motivo è inammissibile, come rilevato dal controricorrente,per più ragioni.

Ricorre, difetti, il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., essendo entrambe le decisioni dei giudici di merito fondate sulmancato superamento del tasso soglia in base ai calcoli effettuati dal CTP,nonché è evidente l’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere, conil vizio enunciato, una revisione dell’accertamento in fatto operato dalgiudice di appello (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019); e ciò in dispartel’argomento per cui i fatti dedotti dal ricorrente non sono fatti storici, bensìargomentazioni difensive, non qualificabili in termini di fatto storico(Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018).4.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., per essere il giudice di appelloincorso in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fattinon allegati dal ricorrente, non essendo mai stato allegato dal ricorrenteche tutti i tassi indicati fossero al di sotto della soglia usuraria.5.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, comeosservato dal controricorrente, il vizio di mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. riguarda soltantol'ambito oggettivo della pronuncia, laddove il giudice attribuisca un benedella vita non richiesto o diverso da quello domandato e non anche leragioni di diritto e di fatto a sostegno della decisione (Cass., n.1616/2021).

Al di fuori di questo caso, il giudice resta libero sia diindividuare la natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottataconsiderazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, sia dirilevare, indipendentemente dall'iniziativa di controparte, la mancanzadegli elementi che caratterizzano l’azione (Cass., n. 296/2026; Cass., n.476/2019).

Nella specie, il giudice ha deciso la domanda di accertamentodella natura usuraria degli interessi corrispettivi in base agli elementiaddotti dalle parti.6.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, secondo comma, n.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20264, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoincomprensibili le metodologie della parte e la consulenza di parte.

Motivo,questo, inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi, tanto che ilgiudice di appello ha fornito concorrenti motivazioni, sia rileggendo la CTP,sia procedendo a un autonomo conteggio a campione.7.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haescluso dalla base di calcolo del tasso soglia la commissione di anticipataestinzione del contratto quale costo collegato all’erogazione del credito.Deduce il ricorrente che la commissione di estinzione anticipata deve farparte del tasso soglia anche se non corrisposta o corrispostaalternativamente agli interessi in caso di prosecuzione del contratto,essendo l’usura reato di pericolo (quindi, per la mera pattuizione), nonchérisultando la commissione dovuta anche se la richiesta di risoluzione delcontratto provenga da parte della banca.8.

Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (concui il ricorrente non si confronta), secondo cui ai fini del superamento deltasso soglia non è possibile considerare anche la commissione diestinzione anticipata del finanziamento, non costituendo questa unaremunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettivautilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivoprevisto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024; Cass., n. 26862/2024;Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass., n. 4597/2023; Cass.,n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).9.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2909 cod. civ. e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnatan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha escluso l’incidenza del costo dell’IRS sul tasso soglia del contratto dimutuo.

Deduce il ricorrente che il contratto derivato era collegato alcontratto di mutuo; si censura la motivazione della sentenza che ha decisola questione in base alla inutilizzabilità della nota del 23 dicembre 2004(doc. n. 13), laddove è accertato l’addebito in capo al ricorrente dei costidell’IRS.

Deduce, inoltre, la formazione in primo grado del giudicatointerno – previa trascrizione delle parti rilevanti della sentenza di primogrado idonee al rilievo dell’eccezione di giudicato - in relazione alcollegamento negoziale tra il mutuo e il contratto derivato di IRS.10.

Con il sesto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superioremotivo e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere ilgiudice di appello trascurato la circostanza degli addebiti generati dalderivato in capo al ricorrente, già denunciata con il superiore motivo.11.

Con il settimo motivo si deduce, in via ulteriormente gradata e inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degliartt. 101 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha escluso l’utilizzabilità del doc. 13 per effetto deldisconoscimento del ricorrente, emanando una pronuncia «a sorpresa»senza avere previamente instaurato il contraddittorio.12.

Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ. per avere la sentenza impugnata escluso l’IRSdal calcolo del tasso soglia, in base alla circostanza che la conclusione delcontratto di mutuo non era subordinata al contratto derivato di IRS;invoca parte ricorrente il collegamento negoziale intercorso tra le duefattispecie negoziali, le quali farebbero parte di un’unica operazionenegoziale complessa.

Nello stesso motivo il ricorrente osserva che lamotivazione secondo cui – anche tenendo conto dei costi del derivato – in. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026tassi sarebbero stati al di sotto del tasso soglia deve intendersi censurata«con il primo e il secondo motivo di ricorso».13.

I motivi dal quinto all’ottavo possono essere esaminaticongiuntamente e vanno dichiarati inammissibili, in quanto il giudice diappello ha accertato che l’applicazione del costo IRS non comporta ilsuperamento del tasso soglia («per la sua determinazione deve esseretenuto in considerazione anche la somma di € 44.403,34 pari al Mark toMarket iniziale quale costo dell’[OSCURATO:PERSONA] collegato; come sopradetto, però, il costo effettivo del mutuo, calcolato dal consulente di partetenendo in considerazione anche tale importo, viene indicato dallo stessoappellante in una misura inferiore al tasso soglia»: pag. 18 sent. imp.).Ancorché tale statuizione fosse implicitamente censurata con i primi duemotivi di ricorso, il rigetto degli stessi (anche in relazione a tale specificoprofilo) priva di interesse il ricorrente dell’esame dei suddetti motivi, conconseguente inammissibilità degli stessi.14.

Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 117d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e 1346 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha rigettato la domanda di nullità del contratto perindeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso di interesse.Deduce parte ricorrente che il piano di ammortamento fosse apparente eindeterminato, nonché non corrispondente a quello applicato.

Censura,inoltre, la sentenza impugnata, ove afferma che il tasso sarebbedeterminato su base semestrale, non essendo il tasso determinabile aborigine, ma determinato ex post all’atto della scadenza della rata.Censura, inoltre, il rigetto della censura di indeterminatezza del tasso IRS.15.

Il nono motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo, ilmotivo appare privo di specificità rispetto alla deduzione che il piano diammortamento applicato sarebbe non corrispondente a quello pattuito.

Insecondo luogo, il vizio incorre in una richiesta di rivalutazionen. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello sulla base delladocumentazione contrattuale in relazione agli altri temi evidenziati.16.

Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato ledoglianze in tela di contratto in frode alla legge e al rating attribuito alcliente.

Motivo manifestamente infondato, posto che il giudice di appelloha espressamente deciso su tali motivi di appello, rigettandoli.17.

Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnatacondannato per responsabilità aggravata il ricorrente, laddove la sentenzarisulta, quanto alla motivazione, aprioristica e condita da «espressionidileggianti utilizzate nei confronti della ricorrente (…) oltre i limiti dellacontinenza e di una trattazione serena ed equidistante della causa».18.

Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la motivazionedella sentenza impugnata ove ha ritenuto, stante la proposizione di unappello «palesemente infondato» a fronte di una «sentenza di primo gradochiara ed esente da qualunque errore», sussistente il principio dell’abusodello strumento processuale (Cass., n. 29812/2019; Cass., n.20018/2020; Cass., n. 3830/2021); né è censurabile l’importo liquidato,rimesso alla discrezionalità del giudice del merito (Cass., n. 8943/2022).19.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

La liquidazione delle spese avviene in relazione alvalore del mutuo, essendo il valore delle cause relative alla validità di unrapporto obbligatorio determinato dal valore dell’intero rapporto, ove ilgiudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, questionirelative a esistenza o validità del rapporto che va, pertanto, interamentepreso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022; Cass., n. 4163/2015; Cass.,n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n. 12633/1991).

Sussistono ipresupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., come sollecitatodal controricorrente, essendovi abuso dello strumento processuale delricorrente, che ha proposto undici motivi di ricorso, di cui noveinammissibili e due manifestamente infondati.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; condanna ilricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.dell’ulteriore importo di € 15.000,00 in favore del controricorrente; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 31153/2021 R.G.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; condanna ilricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.dell’ulteriore importo di € 15.000,00 in favore del controricorrente; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 31153/2021 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31153/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PietropaoloLaurenti, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grassi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2924/2021depositata il 12/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di accollante in data 31 marzo 2004 del mutuoipotecario dell’importo di € 2.800.000,00, stipulato in data 12 febbraioNumero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20262004 da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da restituire in trenta rate semestrali),ha convenuto in giudizio il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(ISP) e l’originario cessionario del credito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo lanullità del contratto sia in relazione alla natura usuraria del mutuo, dovutaalla misura degli interessi, alla commissione di estinzione anticipata e aglioneri derivanti dalla stipula di un contratto derivato, sia in relazione adaltri titoli (indeterminatezza delle pattuizioni, anatocismo, abuso deldiritto, illiceità delle clausole, assenza di causa), chiedendo la restituzionedell’indebito. Tra i costi rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia,l’accollante ha dedotto anche quello relativo a un contratto di InterestRate Swap stipulato in data 28 luglio 2004 tra debitore originario e banca.2. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda senza far luogo aCTU, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano, quiimpugnata. Ha ritenuto il giudice di appello non superato il tasso soglia néin relazione all’interesse corrispettivo pattuito, né in relazione al tasso dimora. Per quanto qui rileva, il giudice di appello, con riferimentoall’interesse corrispettivo, ha rilevato che il tasso applicato, secondoquanto indicato dal CTP nella perizia allegata all’atto di citazione, fosseinferiore al tasso soglia dell’usura rilevato nel febbraio 2004; ha, poi,autonomamente verificato a campione (sulla rata semestrale n. 1) ilmancato superamento del tasso soglia. Ha, poi, escluso l’incidenza dellacommissione di recesso anticipato sul tasso in quanto corrispettivo per ilrecesso dal contratto ex art. 1373, terzo comma, cod. civ.3. Quanto al contratto di IRS ([OSCURATO:PERSONA], contratto derivato),stipulato in data 28 luglio 2004, la sentenza impugnata ha ritenuto chenon è un costo del contratto di mutuo, in quanto non menzionato nelcontratto e spontaneamente concluso dal debitore originario accollato; ha,poi, ritenuto non provata l’esistenza di un contratto derivato tra accollantee accollatario «a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare il costoeffettivo del mutuo collegato», non potendosi utilizzare la nota del 23n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dicembre 2004 (prodotta dalla banca ma disconosciuta dall’appellante),con cui accollato e accollante avevano comunicato al creditore la cessionedell’IRS. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che l’inclusione nel costodell’IRS nell’interesse corrispettivo, come indicato dal CTP, non comportasuperamento del tasso soglia.4. Il tasso di interesse è, poi, stato ritenuto determinato in base adammortamento alla francese; sono, infine, state rigettate le doglianze inpunto ius variandi, abuso del diritto e contratto in frode alla legge.L’appellante è stato condannato ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.5. Propone ricorso per cassazione l’accollante, affidato a undici motivi,ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso ilcreditore accollatario, il quale deposita anch’egli memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della procura alleliti del controricorrente, articolata nella memoria dal ricorrente, essendo laprocura allegata al ricorso, topograficamente successiva al ricorso eprecedente la relata di notificazione (notificazione avvenuta in data 19gennaio 2022) e, pertanto, ad esso riferibile. Non rileva il deposito didocumentazione nel fascicolo telematico da parte di altro professionista.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, fatti consistenti negli elementi di fatto, contenuti nella CTPallegata all’atto di citazione, che consentirebbero di ritenere superato iltasso soglia quanto agli interessi corrispettivi. Osserva che nel caso dispecie non ricorrerebbe il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. eche il giudice di appello avrebbe errato nel leggere la relazione del CTP enell’applicare le relative formule di calcolo attuariali, omettendo diconsiderare che i tassi ivi indicati sono quelli medi.3. Il primo motivo è inammissibile, come rilevato dal controricorrente,per più ragioni. Ricorre, difetti, il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., essendo entrambe le decisioni dei giudici di merito fondate sulmancato superamento del tasso soglia in base ai calcoli effettuati dal CTP,nonché è evidente l’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere, conil vizio enunciato, una revisione dell’accertamento in fatto operato dalgiudice di appello (Cass., Sez. U., n. 34476/2019); e ciò in dispartel’argomento per cui i fatti dedotti dal ricorrente non sono fatti storici, bensìargomentazioni difensive, non qualificabili in termini di fatto storico(Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018).4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., per essere il giudice di appelloincorso in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fattinon allegati dal ricorrente, non essendo mai stato allegato dal ricorrenteche tutti i tassi indicati fossero al di sotto della soglia usuraria.5. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, comeosservato dal controricorrente, il vizio di mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. riguarda soltantol'ambito oggettivo della pronuncia, laddove il giudice attribuisca un benedella vita non richiesto o diverso da quello domandato e non anche leragioni di diritto e di fatto a sostegno della decisione (Cass., n.1616/2021). Al di fuori di questo caso, il giudice resta libero sia diindividuare la natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottataconsiderazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, sia dirilevare, indipendentemente dall'iniziativa di controparte, la mancanzadegli elementi che caratterizzano l’azione (Cass., n. 296/2026; Cass., n.476/2019). Nella specie, il giudice ha deciso la domanda di accertamentodella natura usuraria degli interessi corrispettivi in base agli elementiaddotti dalle parti.6. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, secondo comma, n.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20264, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoincomprensibili le metodologie della parte e la consulenza di parte. Motivo,questo, inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi, tanto che ilgiudice di appello ha fornito concorrenti motivazioni, sia rileggendo la CTP,sia procedendo a un autonomo conteggio a campione.7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haescluso dalla base di calcolo del tasso soglia la commissione di anticipataestinzione del contratto quale costo collegato all’erogazione del credito.Deduce il ricorrente che la commissione di estinzione anticipata deve farparte del tasso soglia anche se non corrisposta o corrispostaalternativamente agli interessi in caso di prosecuzione del contratto,essendo l’usura reato di pericolo (quindi, per la mera pattuizione), nonchérisultando la commissione dovuta anche se la richiesta di risoluzione delcontratto provenga da parte della banca.8. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (concui il ricorrente non si confronta), secondo cui ai fini del superamento deltasso soglia non è possibile considerare anche la commissione diestinzione anticipata del finanziamento, non costituendo questa unaremunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettivautilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivoprevisto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024; Cass., n. 26862/2024;Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass., n. 4597/2023; Cass.,n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2909 cod. civ. e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnatan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha escluso l’incidenza del costo dell’IRS sul tasso soglia del contratto dimutuo. Deduce il ricorrente che il contratto derivato era collegato alcontratto di mutuo; si censura la motivazione della sentenza che ha decisola questione in base alla inutilizzabilità della nota del 23 dicembre 2004(doc. n. 13), laddove è accertato l’addebito in capo al ricorrente dei costidell’IRS. Deduce, inoltre, la formazione in primo grado del giudicatointerno – previa trascrizione delle parti rilevanti della sentenza di primogrado idonee al rilievo dell’eccezione di giudicato - in relazione alcollegamento negoziale tra il mutuo e il contratto derivato di IRS.10. Con il sesto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superioremotivo e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere ilgiudice di appello trascurato la circostanza degli addebiti generati dalderivato in capo al ricorrente, già denunciata con il superiore motivo.11. Con il settimo motivo si deduce, in via ulteriormente gradata e inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degliartt. 101 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha escluso l’utilizzabilità del doc. 13 per effetto deldisconoscimento del ricorrente, emanando una pronuncia «a sorpresa»senza avere previamente instaurato il contraddittorio.12. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ. per avere la sentenza impugnata escluso l’IRSdal calcolo del tasso soglia, in base alla circostanza che la conclusione delcontratto di mutuo non era subordinata al contratto derivato di IRS;invoca parte ricorrente il collegamento negoziale intercorso tra le duefattispecie negoziali, le quali farebbero parte di un’unica operazionenegoziale complessa. Nello stesso motivo il ricorrente osserva che lamotivazione secondo cui – anche tenendo conto dei costi del derivato – in. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026tassi sarebbero stati al di sotto del tasso soglia deve intendersi censurata«con il primo e il secondo motivo di ricorso».13. I motivi dal quinto all’ottavo possono essere esaminaticongiuntamente e vanno dichiarati inammissibili, in quanto il giudice diappello ha accertato che l’applicazione del costo IRS non comporta ilsuperamento del tasso soglia («per la sua determinazione deve esseretenuto in considerazione anche la somma di € 44.403,34 pari al Mark toMarket iniziale quale costo dell’[OSCURATO:PERSONA] collegato; come sopradetto, però, il costo effettivo del mutuo, calcolato dal consulente di partetenendo in considerazione anche tale importo, viene indicato dallo stessoappellante in una misura inferiore al tasso soglia»: pag. 18 sent. imp.).Ancorché tale statuizione fosse implicitamente censurata con i primi duemotivi di ricorso, il rigetto degli stessi (anche in relazione a tale specificoprofilo) priva di interesse il ricorrente dell’esame dei suddetti motivi, conconseguente inammissibilità degli stessi.14. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 117d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e 1346 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha rigettato la domanda di nullità del contratto perindeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso di interesse.Deduce parte ricorrente che il piano di ammortamento fosse apparente eindeterminato, nonché non corrispondente a quello applicato. Censura,inoltre, la sentenza impugnata, ove afferma che il tasso sarebbedeterminato su base semestrale, non essendo il tasso determinabile aborigine, ma determinato ex post all’atto della scadenza della rata.Censura, inoltre, il rigetto della censura di indeterminatezza del tasso IRS.15. Il nono motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, ilmotivo appare privo di specificità rispetto alla deduzione che il piano diammortamento applicato sarebbe non corrispondente a quello pattuito. Insecondo luogo, il vizio incorre in una richiesta di rivalutazionen. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello sulla base delladocumentazione contrattuale in relazione agli altri temi evidenziati.16. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato ledoglianze in tela di contratto in frode alla legge e al rating attribuito alcliente. Motivo manifestamente infondato, posto che il giudice di appelloha espressamente deciso su tali motivi di appello, rigettandoli.17. Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnatacondannato per responsabilità aggravata il ricorrente, laddove la sentenzarisulta, quanto alla motivazione, aprioristica e condita da «espressionidileggianti utilizzate nei confronti della ricorrente (…) oltre i limiti dellacontinenza e di una trattazione serena ed equidistante della causa».18. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la motivazionedella sentenza impugnata ove ha ritenuto, stante la proposizione di unappello «palesemente infondato» a fronte di una «sentenza di primo gradochiara ed esente da qualunque errore», sussistente il principio dell’abusodello strumento processuale (Cass., n. 29812/2019; Cass., n.20018/2020; Cass., n. 3830/2021); né è censurabile l’importo liquidato,rimesso alla discrezionalità del giudice del merito (Cass., n. 8943/2022).19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. La liquidazione delle spese avviene in relazione alvalore del mutuo, essendo il valore delle cause relative alla validità di unrapporto obbligatorio determinato dal valore dell’intero rapporto, ove ilgiudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, questionirelative a esistenza o validità del rapporto che va, pertanto, interamentepreso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022; Cass., n. 4163/2015; Cass.,n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n. 12633/1991). Sussistono ipresupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., come sollecitatodal controricorrente, essendovi abuso dello strumento processuale delricorrente, che ha proposto undici motivi di ricorso, di cui noveinammissibili e due manifestamente infondati.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Banca – art. 96, 3°[OSCURATO:PERSONA], c.p.c.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSilvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31153/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PietropaoloLaurenti, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grassi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2924/2021depositata il 12/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di accollante in data 31 marzo 2004 del mutuoipotecario dell’importo di € 2.800.000,00, stipulato in data 12 febbraioNumero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20262004 da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da restituire in trenta rate semestrali),ha convenuto in giudizio il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(ISP) e l’originario cessionario del credito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo lanullità del contratto sia in relazione alla natura usuraria del mutuo, dovutaalla misura degli interessi, alla commissione di estinzione anticipata e aglioneri derivanti dalla stipula di un contratto derivato, sia in relazione adaltri titoli (indeterminatezza delle pattuizioni, anatocismo, abuso deldiritto, illiceità delle clausole, assenza di causa), chiedendo la restituzionedell’indebito. Tra i costi rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia,l’accollante ha dedotto anche quello relativo a un contratto di InterestRate Swap stipulato in data 28 luglio 2004 tra debitore originario e banca.2. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda senza far luogo aCTU, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano, quiimpugnata. Ha ritenuto il giudice di appello non superato il tasso soglia néin relazione all’interesse corrispettivo pattuito, né in relazione al tasso dimora. Per quanto qui rileva, il giudice di appello, con riferimentoall’interesse corrispettivo, ha rilevato che il tasso applicato, secondoquanto indicato dal CTP nella perizia allegata all’atto di citazione, fosseinferiore al tasso soglia dell’usura rilevato nel febbraio 2004; ha, poi,autonomamente verificato a campione (sulla rata semestrale n. 1) ilmancato superamento del tasso soglia. Ha, poi, escluso l’incidenza dellacommissione di recesso anticipato sul tasso in quanto corrispettivo per ilrecesso dal contratto ex art. 1373, terzo comma, cod. civ.3. Quanto al contratto di IRS ([OSCURATO:PERSONA], contratto derivato),stipulato in data 28 luglio 2004, la sentenza impugnata ha ritenuto chenon è un costo del contratto di mutuo, in quanto non menzionato nelcontratto e spontaneamente concluso dal debitore originario accollato; ha,poi, ritenuto non provata l’esistenza di un contratto derivato tra accollantee accollatario «a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare il costoeffettivo del mutuo collegato», non potendosi utilizzare la nota del 23n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dicembre 2004 (prodotta dalla banca ma disconosciuta dall’appellante),con cui accollato e accollante avevano comunicato al creditore la cessionedell’IRS. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che l’inclusione nel costodell’IRS nell’interesse corrispettivo, come indicato dal CTP, non comportasuperamento del tasso soglia.4. Il tasso di interesse è, poi, stato ritenuto determinato in base adammortamento alla francese; sono, infine, state rigettate le doglianze inpunto ius variandi, abuso del diritto e contratto in frode alla legge.L’appellante è stato condannato ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.5. Propone ricorso per cassazione l’accollante, affidato a undici motivi,ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso ilcreditore accollatario, il quale deposita anch’egli memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della procura alleliti del controricorrente, articolata nella memoria dal ricorrente, essendo laprocura allegata al ricorso, topograficamente successiva al ricorso eprecedente la relata di notificazione (notificazione avvenuta in data 19gennaio 2022) e, pertanto, ad esso riferibile. Non rileva il deposito didocumentazione nel fascicolo telematico da parte di altro professionista.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, fatti consistenti negli elementi di fatto, contenuti nella CTPallegata all’atto di citazione, che consentirebbero di ritenere superato iltasso soglia quanto agli interessi corrispettivi. Osserva che nel caso dispecie non ricorrerebbe il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. eche il giudice di appello avrebbe errato nel leggere la relazione del CTP enell’applicare le relative formule di calcolo attuariali, omettendo diconsiderare che i tassi ivi indicati sono quelli medi.3. Il primo motivo è inammissibile, come rilevato dal controricorrente,per più ragioni. Ricorre, difetti, il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., essendo entrambe le decisioni dei giudici di merito fondate sulmancato superamento del tasso soglia in base ai calcoli effettuati dal CTP,nonché è evidente l’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere, conil vizio enunciato, una revisione dell’accertamento in fatto operato dalgiudice di appello (Cass., Sez. U., n. 34476/2019); e ciò in dispartel’argomento per cui i fatti dedotti dal ricorrente non sono fatti storici, bensìargomentazioni difensive, non qualificabili in termini di fatto storico(Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018).4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., per essere il giudice di appelloincorso in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fattinon allegati dal ricorrente, non essendo mai stato allegato dal ricorrenteche tutti i tassi indicati fossero al di sotto della soglia usuraria.5. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, comeosservato dal controricorrente, il vizio di mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. riguarda soltantol'ambito oggettivo della pronuncia, laddove il giudice attribuisca un benedella vita non richiesto o diverso da quello domandato e non anche leragioni di diritto e di fatto a sostegno della decisione (Cass., n.1616/2021). Al di fuori di questo caso, il giudice resta libero sia diindividuare la natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottataconsiderazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, sia dirilevare, indipendentemente dall'iniziativa di controparte, la mancanzadegli elementi che caratterizzano l’azione (Cass., n. 296/2026; Cass., n.476/2019). Nella specie, il giudice ha deciso la domanda di accertamentodella natura usuraria degli interessi corrispettivi in base agli elementiaddotti dalle parti.6. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, secondo comma, n.n. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/20264, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoincomprensibili le metodologie della parte e la consulenza di parte. Motivo,questo, inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi, tanto che ilgiudice di appello ha fornito concorrenti motivazioni, sia rileggendo la CTP,sia procedendo a un autonomo conteggio a campione.7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haescluso dalla base di calcolo del tasso soglia la commissione di anticipataestinzione del contratto quale costo collegato all’erogazione del credito.Deduce il ricorrente che la commissione di estinzione anticipata deve farparte del tasso soglia anche se non corrisposta o corrispostaalternativamente agli interessi in caso di prosecuzione del contratto,essendo l’usura reato di pericolo (quindi, per la mera pattuizione), nonchérisultando la commissione dovuta anche se la richiesta di risoluzione delcontratto provenga da parte della banca.8. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (concui il ricorrente non si confronta), secondo cui ai fini del superamento deltasso soglia non è possibile considerare anche la commissione diestinzione anticipata del finanziamento, non costituendo questa unaremunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettivautilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivoprevisto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024; Cass., n. 26862/2024;Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass., n. 4597/2023; Cass.,n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2909 cod. civ. e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnatan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha escluso l’incidenza del costo dell’IRS sul tasso soglia del contratto dimutuo. Deduce il ricorrente che il contratto derivato era collegato alcontratto di mutuo; si censura la motivazione della sentenza che ha decisola questione in base alla inutilizzabilità della nota del 23 dicembre 2004(doc. n. 13), laddove è accertato l’addebito in capo al ricorrente dei costidell’IRS. Deduce, inoltre, la formazione in primo grado del giudicatointerno – previa trascrizione delle parti rilevanti della sentenza di primogrado idonee al rilievo dell’eccezione di giudicato - in relazione alcollegamento negoziale tra il mutuo e il contratto derivato di IRS.10. Con il sesto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superioremotivo e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere ilgiudice di appello trascurato la circostanza degli addebiti generati dalderivato in capo al ricorrente, già denunciata con il superiore motivo.11. Con il settimo motivo si deduce, in via ulteriormente gradata e inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degliartt. 101 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha escluso l’utilizzabilità del doc. 13 per effetto deldisconoscimento del ricorrente, emanando una pronuncia «a sorpresa»senza avere previamente instaurato il contraddittorio.12. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e 1815 cod. civ. per avere la sentenza impugnata escluso l’IRSdal calcolo del tasso soglia, in base alla circostanza che la conclusione delcontratto di mutuo non era subordinata al contratto derivato di IRS;invoca parte ricorrente il collegamento negoziale intercorso tra le duefattispecie negoziali, le quali farebbero parte di un’unica operazionenegoziale complessa. Nello stesso motivo il ricorrente osserva che lamotivazione secondo cui – anche tenendo conto dei costi del derivato – in. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026tassi sarebbero stati al di sotto del tasso soglia deve intendersi censurata«con il primo e il secondo motivo di ricorso».13. I motivi dal quinto all’ottavo possono essere esaminaticongiuntamente e vanno dichiarati inammissibili, in quanto il giudice diappello ha accertato che l’applicazione del costo IRS non comporta ilsuperamento del tasso soglia («per la sua determinazione deve esseretenuto in considerazione anche la somma di € 44.403,34 pari al Mark toMarket iniziale quale costo dell’[OSCURATO:PERSONA] collegato; come sopradetto, però, il costo effettivo del mutuo, calcolato dal consulente di partetenendo in considerazione anche tale importo, viene indicato dallo stessoappellante in una misura inferiore al tasso soglia»: pag. 18 sent. imp.).Ancorché tale statuizione fosse implicitamente censurata con i primi duemotivi di ricorso, il rigetto degli stessi (anche in relazione a tale specificoprofilo) priva di interesse il ricorrente dell’esame dei suddetti motivi, conconseguente inammissibilità degli stessi.14. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 117d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e 1346 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha rigettato la domanda di nullità del contratto perindeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso di interesse.Deduce parte ricorrente che il piano di ammortamento fosse apparente eindeterminato, nonché non corrispondente a quello applicato. Censura,inoltre, la sentenza impugnata, ove afferma che il tasso sarebbedeterminato su base semestrale, non essendo il tasso determinabile aborigine, ma determinato ex post all’atto della scadenza della rata.Censura, inoltre, il rigetto della censura di indeterminatezza del tasso IRS.15. Il nono motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, ilmotivo appare privo di specificità rispetto alla deduzione che il piano diammortamento applicato sarebbe non corrispondente a quello pattuito. Insecondo luogo, il vizio incorre in una richiesta di rivalutazionen. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello sulla base delladocumentazione contrattuale in relazione agli altri temi evidenziati.16. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato ledoglianze in tela di contratto in frode alla legge e al rating attribuito alcliente. Motivo manifestamente infondato, posto che il giudice di appelloha espressamente deciso su tali motivi di appello, rigettandoli.17. Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnatacondannato per responsabilità aggravata il ricorrente, laddove la sentenzarisulta, quanto alla motivazione, aprioristica e condita da «espressionidileggianti utilizzate nei confronti della ricorrente (…) oltre i limiti dellacontinenza e di una trattazione serena ed equidistante della causa».18. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la motivazionedella sentenza impugnata ove ha ritenuto, stante la proposizione di unappello «palesemente infondato» a fronte di una «sentenza di primo gradochiara ed esente da qualunque errore», sussistente il principio dell’abusodello strumento processuale (Cass., n. 29812/2019; Cass., n.20018/2020; Cass., n. 3830/2021); né è censurabile l’importo liquidato,rimesso alla discrezionalità del giudice del merito (Cass., n. 8943/2022).19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. La liquidazione delle spese avviene in relazione alvalore del mutuo, essendo il valore delle cause relative alla validità di unrapporto obbligatorio determinato dal valore dell’intero rapporto, ove ilgiudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, questionirelative a esistenza o validità del rapporto che va, pertanto, interamentepreso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causan. 31153/2021 R.G.Numero registro generale 31153/2021Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 7164/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022; Cass., n. 4163/2015; Cass.,n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n. 12633/1991). Sussistono ipresupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., come sollecitatodal controricorrente, essendovi abuso dello strumento processuale delricorrente, che ha proposto undici motivi di ricorso, di cui noveinammissibili e due manifestamente infondati. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; condanna ilricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.dell’ulteriore importo di € 15.000,00 in favore del controricorrente; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 31153/2021 R.G.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; condanna ilricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.dell’ulteriore importo di € 15.000,00 in favore del controricorrente; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 31153/2021 R.G.
Sentenza Cassazione n. 07164/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris