CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1999
Cassazione n. 30140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1999 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] cc>lpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione relativo all'accertamento della responsabilità penale per il reato contestato. Il motivo di ricorso si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. p. 5 sent. imp. laddove la Corte ha adeguatamente motivato sull'esclusione del mero uso personale), dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P sid n