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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18457/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza iscritto al n. 12170/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico di GEST.

COMM. [OSCURATO:PERSONA], estinta e cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 414/2022 , depositata il07/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (dichiararsi l’inammissibilità del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Parma, con la sentenza 5 aprile 2022 n. 414, decidendo sull’opposizione fatta valere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Bergamo, e ha revocato il decreto.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico ed ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 12 maggio 2021, nei limiti della successione, ha resistito al ricorso con memoria depositata exart. 47 c.p.c.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardivit Con atto del 21 marzo 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso.

L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., così che va pronunciata l’estinzione del presente giudizio.

Vi è pronuncia sulle spese, con condanna della ricorrente che ha dato causa alle medesime, non risultando che [OSCURATO:PERSONA] abbia aderito alla rinuncia (cfr. l’art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza iscritto al n. 12170/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico di GEST. COMM. [OSCURATO:PERSONA], estinta e cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 414/2022 , depositata il07/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (dichiararsi l’inammissibilità del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Parma, con la sentenza 5 aprile 2022 n. 414, decidendo sull’opposizione fatta valere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Bergamo, e ha revocato il decreto. Contro la sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico ed ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 12 maggio 2021, nei limiti della successione, ha resistito al ricorso con memoria depositata exart. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardivit Con atto del 21 marzo 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., così che va pronunciata l’estinzione del presente giudizio. Vi è pronuncia sulle spese, con condanna della ricorrente che ha dato causa alle medesime, non risultando che [OSCURATO:PERSONA] abbia aderito alla rinuncia (cfr. l’art. 391 c.p.c.). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella adunanza
Decreto Cassazione n. 18457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris