CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 43296/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni, rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Procuratore generale, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Cagliari ha annullato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il decreto di perquisizione emesso dal locale Procuratore della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini preliminari per il delitto sanzionato dall'art.423 cod. pen. e disposto, per l'effetto, la restituzione all'avente diritto dei beni in sequestro, fatta eccezione per una cartuccia da caccia a palla calibro 12 e dei beni (tre telefoni cellulari ed una scheda micro SD) già restituiti su iniziativa del pubblico ministero. In proposito, ha stigmatizzato la carenza di motivazione del decreto di perquisizione del 17 marzo 2021, che ha espressamente individuato quale oggetto esclusivo della richiesta di riesame. Ha aggiunto, quanto alle conseguenze dell'annullamento, che (cfr. pagg. 5- 6) «sebbene in esecuzione del decreto di perquisizione del 17.03.2021 non risultano sequestrati altri beni oltre al telefono cellulare della compagna del Marangoni, deve prudenzialmente disporsi la restituzione di quanto ancora in sequestro che possa essere individuato dal pubblico ministero in sede di esecuzione»; tanto, in ragione del fatto che, contestualmente all'esecuzione del decreto di perquisizione annullato, è stato eseguito anche altro, precedente decreto di perquisizione, emesso dal pubblico ministero il 28 gennaio 2021, con il conseguente sequestro di ulteriori oggetti. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ordinato la restituzione di beni sottoposti a sequestro in esecuzione del decreto del 28 gennaio 2021, non oggetto di impugnazione, ovvero, alternativamente, esteso, senza profondere il benché minimo impegno argomentativo, la pronunzia demolitoria a detto provvedimento. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 giugno 2021, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.2. Risulta dagli atti che, emessi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], due successivi decreti di perquisizione, datati, rispettivamente, 28 gennaio 2021 e 17 marzo 2021 e distinti per i luoghi interessati dall'attività di ricerca della prova (nel primo caso, la sua residenza di Sant'Antioco, [OSCURATO:PERSONA]; nel secondo, l'abitazione dei genitori, sita in Sant'Antioco, [OSCURATO:PERSONA], ed il magazzino posto alla [OSCURATO:PERSONA] d'Arborea di Sant'Antioco), la polizia giudiziaria delegata li eseguì, congiuntamente, il 19 marzo 2021 e redasse un unico verbale con il quale, pur omettendo l'indicazione, nell'intestazione dell'atto, del più recente decreto, diede conto di quanto specificamente rinvenuto e sequestrato in ciascuno dei luoghi interessati. Pacifico che, come a più riprese sottolineato, anche graficamente, dal Tribunale del riesame, l'impugnazione è stata espressamente circoscritta al decreto del 17 marzo 2021, è logico inferire che il disposto annullamento non produca effetti in ordine a quanto è stato sequestrato in esecuzione del provvedimento del 28 gennaio 2021, estraneo, si ribadisce, alla proposta richiesta di riesame. Parimenti incontestato è, del resto, che le perquisizioni eseguite presso l'abitazione dei genitori di Marangoni, sita in Sant'Antioco, [OSCURATO:PERSONA], ed il magazzino posto alla [OSCURATO:PERSONA] d'Arborea di Sant'Antioco condussero, oltre che al sequestro amministrativo (e, quindi, in questa sede irrilevante) di attrezzatura per la pesca, a quello del telefono cellulare della compagna dell'indagato, del quale il pubblico ministero ha già disposto la restituzione. Ne discende l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, nell'annullare il decreto del 17 marzo 2021, i cui effetti, per quanto di interesse del giudice penale, sono autonomamente venuti meno, ha disposto la restituzione all'avente diritto di beni (accendini, ricetrasmittenti e rotoli di nastro isolante, essendo stati già restituiti dal pubblico ministero, con decreto del 31 marzo 2021, i telefoni cellulari e la scheda micro SD) assoggettati a vincolo in esecuzione di un decreto, quello del 28 gennaio 2021, che ha acquisito stabilità in quanto non oggetto di impugnazione. Il provvedimento impugnato deve essere, in conclusione, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al competente ufficio del pubblico ministero per il di più a praticarsi. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per quanto di competenza. Così deciso i